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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 248 c.c. – Legittimazione all’azione di contestazione dello stato di figlio. Imprescrittibilità
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
L’azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse.
L’azione è imprescrittibile.
Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo precedente.
Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 247 - Art. 247 Codice Civile: Legittimazione passiva→Cod. civ. art. 249 - Art. 249 Codice Civile: Legittimazione all’azione di reclamo del→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 246 Codice Civile: Trasmissibilità dell’azione→Art. 250 Codice Civile: Riconoscimento→Art. 245 Codice Civile: Sospensione del termine→Art. 251 Codice Civile: Autorizzazione al riconoscimento→Art. 244 Codice Civile: Termini dell’azione di disconoscimento→Art. 252 Codice Civile: Affidamento del figlio nato fuori del→Art. 243 bis Codice Civile: Disconoscimento di paternità
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta al genitore risultante dall'atto di nascita e a chiunque vi abbia interesse; l'azione è imprescrittibile.
Ratio
L'azione di contestazione è finalizzata a rimuovere uno stato di figlio che non corrisponde alla realtà biologica o giuridica, quando tale stato risulti dall'atto di nascita. A differenza del disconoscimento di paternità, che tutela interessi prevalentemente individuali e soggetti a termini di decadenza, la contestazione è aperta a una platea più ampia di legittimati e priva di limiti temporali, a testimonianza della preminenza dell'interesse all'esatta corrispondenza tra stato civile e realtà.
Analisi
La legittimazione attiva è duplice: il genitore risultante dall'atto di nascita (che ha il massimo interesse diretto) e chiunque abbia interesse, formula aperta che la giurisprudenza ha esteso a parenti, eredi e soggetti portatori di un interesse patrimoniale o morale giuridicamente apprezzabile. L'imprescrittibilità dell'azione è coerente con il carattere indisponibile dello status e distingue nettamente questa azione da quella di disconoscimento. Il richiamo al sesto comma dell'art. 244 estende alla contestazione le regole sulla decorrenza del termine in caso di scoperta tardiva delle circostanze rilevanti (benché l'azione sia imprescrittibile, tale richiamo rileva ai fini della tutela degli incapaci). Il richiamo al secondo comma dell'art. 245 garantisce che il figlio incapace possa essere rappresentato da un curatore speciale. L'obbligo di chiamare entrambi i genitori nel giudizio assicura la completezza del contraddittorio, coerentemente con la struttura trilaterale del rapporto di filiazione.
Quando si applica
La norma si applica quando lo stato di figlio risulti da un atto di nascita che si assume non corrispondente alla realtà, sia per falsità dell'atto stesso, sia per altre ragioni (ad es. attribuzione erronea della paternità o maternità). Si distingue dall'azione di disconoscimento, riservata al presunto padre in relazione alla presunzione di paternità matrimoniale, e dall'azione di reclamo ex art. 249, che presuppone invece l'assenza di uno stato formalmente riconosciuto.
Connessioni
La disposizione si raccorda con l'art. 244 c.c. (disconoscimento), l'art. 245 c.c. (sospensione per incapacità), l'art. 247 c.c. (legittimazione passiva e curatore speciale), l'art. 249 c.c. (reclamo dello stato di figlio), l'art. 239 c.c. (prova dello stato di figlio) e con le norme sull'atto di nascita (artt. 29 ss. d.P.R. 396/2000).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio risulta padre nell'atto di nascita di Caio ma, mediante prova biologica, dimostra di non esserlo; esercita azione di contestazione dello stato che è imprescrittibile per lui anche a distanza di decenni.
Caso 2: Caso 2
Sempronio ha interesse ereditario a contestare lo stato di figlio di Mevio per accedere direttamente alla successione; può promuovere azione imprescrittibile se sussistono circostanze specifiche che la giustifichino.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra contestazione e disconoscimento di paternità?
Il disconoscimento (art. 244 c.c.) è un'azione riservata a soggetti determinati e soggetta a termini di decadenza; la contestazione (art. 248 c.c.) è aperta a chiunque vi abbia interesse ed è imprescrittibile, applicandosi quando lo stato risultante dall'atto di nascita non corrisponde alla realtà.
Chi rientra nella categoria «chiunque vi abbia interesse»?
La giurisprudenza vi include parenti, eredi e qualunque soggetto che possa dimostrare un interesse giuridicamente rilevante, patrimoniale o morale, all'esito del giudizio, purché tale interesse sia attuale e concreto.
L'imprescrittibilità significa che l'azione può essere proposta anche decenni dopo la nascita del figlio?
Sì, non esistono limiti temporali. L'azione può essere esercitata in qualunque momento, indipendentemente dal tempo trascorso dalla nascita o dall'atto di nascita contestato.
È necessario chiamare in giudizio entrambi i genitori?
Sì, la norma impone espressamente che nel giudizio siano chiamati entrambi i genitori, a prescindere da chi abbia promosso l'azione, per garantire la completezza del contraddittorio.
Se uno dei genitori è morto, come si garantisce il contraddittorio?
Si applicano le disposizioni dell'art. 247: l'azione è proposta nei confronti delle persone indicate nell'art. 246 (discendenti, ascendenti) o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice.
Fonti consultate: 1 fonte verificate