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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 248 c.c. Legittimazione all'azione di contestazione

In vigore

dello stato di figlio. Imprescrittibilita' (1) L’azione di contestazione dello stato di figlio spetta a chi dall’atto di nascita del figlio risulti suo genitore e a chiunque vi abbia interesse (2). L’azione è imprescrittibile. Quando l’azione è proposta nei confronti di persone premorte o minori o altrimenti incapaci, si osservano le disposizioni dell’articolo precedente. Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori. Si applicano il sesto comma dell’articolo 244 e il secondo comma dell’articolo 245 (3).

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In sintesi

  • Legittimato attivo è in primo luogo chi risulti genitore dall'atto di nascita, ma anche chiunque vanti un interesse giuridicamente rilevante alla contestazione.
  • L'azione è imprescrittibile: può essere esercitata in qualsiasi momento, senza limiti temporali di decadenza.
  • Quando l'azione è proposta contro persone premorte, minori o altrimenti incapaci, si applicano le regole sul contraddittorio dell'art. 247 (nomina di curatore speciale).
  • Nel giudizio devono essere chiamati entrambi i genitori.
  • Si applicano il sesto comma dell'art. 244 (decorrenza in caso di scoperta tardiva) e il secondo comma dell'art. 245 (curatore speciale per il figlio incapace).

L'azione di contestazione dello stato di figlio spetta al genitore risultante dall'atto di nascita e a chiunque vi abbia interesse; l'azione è imprescrittibile.

Ratio

L'azione di contestazione è finalizzata a rimuovere uno stato di figlio che non corrisponde alla realtà biologica o giuridica, quando tale stato risulti dall'atto di nascita. A differenza del disconoscimento di paternità — che tutela interessi prevalentemente individuali e soggetti a termini di decadenza — la contestazione è aperta a una platea più ampia di legittimati e priva di limiti temporali, a testimonianza della preminenza dell'interesse all'esatta corrispondenza tra stato civile e realtà.

Analisi

La legittimazione attiva è duplice: il genitore risultante dall'atto di nascita (che ha il massimo interesse diretto) e chiunque abbia interesse, formula aperta che la giurisprudenza ha esteso a parenti, eredi e soggetti portatori di un interesse patrimoniale o morale giuridicamente apprezzabile. L'imprescrittibilità dell'azione è coerente con il carattere indisponibile dello status e distingue nettamente questa azione da quella di disconoscimento. Il richiamo al sesto comma dell'art. 244 estende alla contestazione le regole sulla decorrenza del termine in caso di scoperta tardiva delle circostanze rilevanti (benché l'azione sia imprescrittibile, tale richiamo rileva ai fini della tutela degli incapaci). Il richiamo al secondo comma dell'art. 245 garantisce che il figlio incapace possa essere rappresentato da un curatore speciale. L'obbligo di chiamare entrambi i genitori nel giudizio assicura la completezza del contraddittorio, coerentemente con la struttura trilaterale del rapporto di filiazione.

Quando si applica

La norma si applica quando lo stato di figlio risulti da un atto di nascita che si assume non corrispondente alla realtà, sia per falsità dell'atto stesso, sia per altre ragioni (ad es. attribuzione erronea della paternità o maternità). Si distingue dall'azione di disconoscimento — riservata al presunto padre in relazione alla presunzione di paternità matrimoniale — e dall'azione di reclamo ex art. 249, che presuppone invece l'assenza di uno stato formalmente riconosciuto.

Connessioni

La disposizione si raccorda con l'art. 244 c.c. (disconoscimento), l'art. 245 c.c. (sospensione per incapacità), l'art. 247 c.c. (legittimazione passiva e curatore speciale), l'art. 249 c.c. (reclamo dello stato di figlio), l'art. 239 c.c. (prova dello stato di figlio) e con le norme sull'atto di nascita (artt. 29 ss. d.P.R. 396/2000).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra contestazione e disconoscimento di paternità?

Il disconoscimento (art. 244 c.c.) è un'azione riservata a soggetti determinati e soggetta a termini di decadenza; la contestazione (art. 248 c.c.) è aperta a chiunque vi abbia interesse ed è imprescrittibile, applicandosi quando lo stato risultante dall'atto di nascita non corrisponde alla realtà.

Chi rientra nella categoria «chiunque vi abbia interesse»?

La giurisprudenza vi include parenti, eredi e qualunque soggetto che possa dimostrare un interesse giuridicamente rilevante — patrimoniale o morale — all'esito del giudizio, purché tale interesse sia attuale e concreto.

L'imprescrittibilità significa che l'azione può essere proposta anche decenni dopo la nascita del figlio?

Sì, non esistono limiti temporali. L'azione può essere esercitata in qualunque momento, indipendentemente dal tempo trascorso dalla nascita o dall'atto di nascita contestato.

È necessario chiamare in giudizio entrambi i genitori?

Sì, la norma impone espressamente che nel giudizio siano chiamati entrambi i genitori, a prescindere da chi abbia promosso l'azione, per garantire la completezza del contraddittorio.

Se uno dei genitori è morto, come si garantisce il contraddittorio?

Si applicano le disposizioni dell'art. 247: l'azione è proposta nei confronti delle persone indicate nell'art. 246 (discendenti, ascendenti) o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore speciale nominato dal giudice.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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