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Art. 236 c.c. Atto di nascita e possesso di stato
In vigore
La filiazione […] (1) si prova con l’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. Basta in mancanza di questo titolo il possesso continuo dello stato di figlio […] (2).
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In sintesi
La filiazione si prova con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile; in mancanza, è sufficiente il possesso continuo dello stato di figlio.
Ratio
L'art. 236 c.c. risponde all'esigenza di certezza dello stato delle persone, predisponendo un sistema di prove gerarchicamente ordinate per accertare la filiazione. Il legislatore privilegia la prova documentale pubblica, riconoscendo tuttavia che situazioni di fatto consolidate e socialmente riconoscibili possono assolvere una funzione probatoria analoga quando il documento manca.Analisi
La norma prevede due distinti mezzi di prova. Il primo, principale, è l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile, documento pubblico che fa piena prova fino a querela di falso del fatto in esso attestato. Il secondo, sussidiario, è il possesso continuo dello stato di figlio, che l'art. 237 c.c. definisce attraverso una serie di fatti qualificati (trattamento come figlio, considerazione sociale, riconoscimento familiare). Il requisito della continuità esclude che situazioni sporadiche o equivoche possano fondare la prova dello stato. La riforma della filiazione (l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013) ha modificato il testo eliminando i riferimenti alla distinzione tra filiazione legittima e naturale, uniformando la disciplina a tutti i figli.Quando si applica
La norma si applica quando occorre provare giudizialmente o stragiudizialmente la filiazione, ad esempio in giudizi di riconoscimento dello stato, controversie ereditarie, accertamenti anagrafici. Il possesso di stato opera in via residuale, esclusivamente se l'atto di nascita manca o è irreperibile.Connessioni
Art. 237 c.c. (fatti costitutivi del possesso di stato); art. 238 c.c. (irreclamabilità dello stato contrario); artt. 29 e ss. d.P.R. 396/2000 (ordinamento dello stato civile); art. 2700 c.c. (efficacia dell'atto pubblico).Domande frequenti
Cos'è l'atto di nascita ai fini della prova della filiazione?
È il documento pubblico iscritto nei registri dello stato civile che attesta la nascita e l'attribuzione della filiazione; fa piena prova fino a querela di falso.
Cosa si intende per possesso continuo dello stato di figlio?
Una serie di fatti qualificati, descritti dall'art. 237 c.c., che nel loro insieme dimostrano in modo stabile e ininterrotto il rapporto di filiazione (trattamento, considerazione sociale, riconoscimento familiare).
Il possesso di stato può prevalere sull'atto di nascita?
No: l'art. 236 c.c. attribuisce al possesso di stato valore probatorio solo in mancanza dell'atto di nascita. Se l'atto esiste, prevale su di esso.
La norma si applica anche ai figli nati fuori dal matrimonio?
Sì: dopo la riforma della filiazione del 2012-2013 la disciplina è uniforme per tutti i figli, indipendentemente dalla natura della filiazione.
Quali conseguenze ha la mancanza del possesso di stato e dell'atto di nascita?
In assenza di entrambi, la filiazione dovrà essere accertata giudizialmente attraverso altri mezzi di prova ammessi dall'ordinamento, inclusa la prova genetica.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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