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Art. 217 c.c. Amministrazione e godimento dei beni
In vigore
Ciascun coniuge ha il godimento e l’amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo. Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell’altro con l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l’altro coniuge secondo le regole del mandato. Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell’altro con procura senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell’altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati. Se uno dei coniugi, nonostante l’opposizione dell’altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.
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Redazione Legge in Chiaro
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In sintesi
Ciascun coniuge amministra i beni di cui è titolare esclusivo, con particolari regole se ha procura dell'altro.
Ratio
L'art. 217 c.c. costituisce il nucleo operativo del regime patrimoniale di separazione dei beni, consacrandone il principio fondamentale: l'autonomia gestionale di ciascun coniuge sul proprio patrimonio. La norma riflette la scelta del legislatore del 1975 di valorizzare l'indipendenza economica dei coniugi, consentendo loro di mantenere separati non solo i diritti di proprietà, ma anche i poteri di gestione e disposizione.
Analisi
La norma articola tre distinte situazioni. La prima è quella fisiologica: ciascun coniuge ha pieno godimento e amministrazione dei propri beni. La seconda riguarda la gestione delegata: se un coniuge riceve procura con obbligo di rendere conto dei frutti, il rapporto è assimilato al mandato (artt. 1703 ss. c.c.), con conseguente obbligo di diligenza, rendiconto e restituzione di quanto ricevuto. La terza ipotesi concerne la procura senza obbligo di rendiconto: in tal caso, il gestore risponde solo dei frutti ancora in essere, non di quelli già consumati. L'ultimo comma sancisce la responsabilità per chi gestisce i beni altrui nonostante l'opposizione del coniuge titolare.
Quando si applica
L'articolo si applica esclusivamente ai coniugi in regime di separazione dei beni. Trova applicazione anche quando uno dei coniugi amministra di fatto i beni dell'altro senza o contro la volontà di quest'ultimo, configurando una gestione non autorizzata rilevante ai fini della responsabilità per danni.
Connessioni normative
L'art. 217 c.c. si raccorda con l'art. 215 c.c. (regime di separazione), con gli artt. 1703 ss. c.c. (mandato), con l'art. 218 c.c. (obbligazioni del coniuge fruitore) e con l'art. 2043 c.c. (responsabilità extracontrattuale per il coniuge che gestisce i beni nonostante l'opposizione).
Domande frequenti
Nel regime di separazione dei beni, un coniuge può gestire i beni dell'altro?
Sì, ma solo se munito di apposita procura. In assenza di procura, e a maggior ragione contro l'opposizione del coniuge titolare, la gestione dei beni altrui è illecita e fa sorgere responsabilità per danni e per i frutti non percepiti.
Cosa succede se un coniuge amministra i beni dell'altro con procura ma senza obbligo di rendiconto?
Al momento della richiesta dell'altro coniuge, o allo scioglimento del matrimonio, il gestore è tenuto a restituire solo i frutti ancora esistenti. Non risponde di quelli già consumati, salvo malafede.
Quali norme si applicano quando un coniuge gestisce i beni dell'altro con obbligo di rendiconto?
Si applicano le regole del mandato (artt. 1703 ss. c.c.): il coniuge gestore deve agire con diligenza, rendere il conto di tutti i frutti percepiti e rispondere dell'inadempimento o della negligenza nella gestione.
Un coniuge può opporsi all'amministrazione dei propri beni da parte dell'altro?
Sì. L'opposizione è espressamente prevista dall'art. 217 c.c. e rende il coniuge che continui ad amministrare responsabile dei danni e della mancata percezione dei frutti.
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