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Art. 196 c.c. Ripetizione del valore in caso di mancanza
In vigore
delle cose da prelevare Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell’articolo precedente, essi possono ripeterne il valore, provandone l’ammontare anche per notorietà, salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all’altro coniuge.
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In sintesi
Se mancano i beni mobili da prelevare, il coniuge può ripetere il loro valore provando l'ammontare per notorietà.
Ratio
La norma costituisce un completamento dell'art. 195 c.c. e mira a garantire che il diritto al prelevamento dei beni mobili non si riduca a una mera aspettativa priva di tutela effettiva. Il legislatore ha inteso evitare che la mancanza materiale dei beni precluda ogni forma di ristoro per il coniuge avente diritto, ricollegando l'obbligo di rimborso alla condotta dell'altro coniuge.
Analisi
L'art. 196 c.c. opera in stretta connessione con l'art. 195 c.c., che regola il prelevamento dei beni mobili di proprietà individuale dal patrimonio comune. Quando tali beni non siano più presenti — perché alienati, dispersi o comunque non reperibili — sorge in capo al coniuge avente diritto (o ai suoi eredi) la facoltà di ripetere il valore corrispondente. La prova del valore può essere fornita anche per notorietà, riflettendo un favor probationis che alleggerisce l'onere a carico del richiedente, specie per beni di uso comune la cui valutazione è generalmente nota. Tuttavia, la norma introduce un limite fondamentale: il rimborso è escluso quando la mancanza dei beni dipende da cause non imputabili all'altro coniuge, ossia da consumazione per uso normale, perimento fortuito o caso fortuito. In tal modo si evita di trasformare l'istituto in una responsabilità oggettiva.
Quando si applica
La norma si applica in sede di scioglimento della comunione legale dei beni (per separazione, divorzio, morte o altro) quando il coniuge o i suoi eredi, aventi diritto al prelevamento ai sensi dell'art. 195 c.c., constatino che i beni mobili individuali non sono più reperibili nel patrimonio comune. Si applica altresì quando gli eredi del coniuge deceduto agiscano per ottenere il rimborso del valore dei beni già appartenenti al de cuius.
Connessioni normative
La disposizione si coordina direttamente con l'art. 195 c.c. (prelevamento dei beni mobili) e con gli artt. 177-197 c.c. in materia di comunione legale. Rilevano altresì i principi generali in materia di responsabilità per inadempimento (art. 1218 c.c.) e le norme sulla prova per notorietà. In sede processuale, trovano applicazione le disposizioni del codice di procedura civile in materia di onere della prova (art. 2697 c.c.).
Domande frequenti
Quando si può chiedere il rimborso del valore dei beni non trovati ai sensi dell'art. 196 c.c.?
Il rimborso è possibile quando i beni mobili che il coniuge aveva diritto di prelevare non sono più reperibili e la loro mancanza è imputabile all'altro coniuge o non è dovuta a cause di forza maggiore, consumazione per uso o perimento accidentale.
Come si prova il valore dei beni ai fini dell'art. 196 c.c.?
La norma consente di provare il valore anche per notorietà, il che significa che è sufficiente dimostrare il valore comunemente attribuito a quel tipo di bene, senza necessità di documentazione formale come fatture o perizie, anche se queste ultime sono ovviamente ammissibili e spesso preferibili.
L'art. 196 c.c. si applica anche agli eredi del coniuge?
Sì, la norma espressamente menziona il coniuge o i suoi eredi, pertanto il diritto alla ripetizione del valore si trasmette agli eredi e può essere esercitato anche dopo la morte del coniuge avente diritto.
Se i beni si sono consumati per uso normale, si ha diritto al rimborso?
No. L'art. 196 c.c. esclude espressamente il diritto al rimborso quando la mancanza dei beni è dovuta a consumazione per uso, perimento o altra causa non imputabile all'altro coniuge. In tali casi non sorge alcun obbligo di ristoro.
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