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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 179 c.c. Beni personali

In vigore

Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto. L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.

In sintesi

  • Sono beni personali, esclusi dalla comunione, quelli di cui il coniuge era già proprietario prima del matrimonio o su cui vantava diritti reali di godimento.
  • Restano personali i beni acquisiti durante il matrimonio per donazione o successione, salvo che l'atto di liberalità specifichi la destinazione alla comunione.
  • Sono personali i beni di uso strettamente personale e i loro accessori, nonché i beni strumentali all'esercizio della professione del coniuge.
  • Sono esclusi dalla comunione i risarcimenti del danno e le pensioni per perdita della capacità lavorativa.
  • I beni acquistati con il ricavato della vendita di beni personali (surrogazione reale) restano personali se ciò è dichiarato nell'atto di acquisto.
  • Per gli immobili e i mobili registrati acquistati post-matrimonio, l'esclusione dalla comunione ex lett. c), d) ed f) richiede che risulti dall'atto e che l'altro coniuge vi abbia partecipato.

L'art. 179 c.c. elenca tassativamente i beni personali esclusi dalla comunione legale: beni prematrimoniali, ereditati, donati, d'uso personale, professionali e surrogati.

Ratio
L'art. 179 c.c. delimita negativamente l'oggetto della comunione legale, individuando le categorie di beni che rimangono nella sfera patrimoniale esclusiva di ciascun coniuge. La norma riflette un bilanciamento tra il principio di partecipazione paritaria alla vita economica della famiglia e la salvaguardia dell'autonomia patrimoniale individuale dei coniugi per quanto attiene a beni aventi carattere personale o già acquisiti prima dell'unione.
Analisi
L'elenco di cui al primo comma ha carattere tassativo: non sono ammesse estensioni analogiche. La lett. a) tutela il patrimonio prematrimoniale di ciascun coniuge. La lett. b) esclude i beni pervenuti per atti di liberalità o mortis causa, salva espressa volontà contraria del donante o testatore. Le lett. c) e d) riguardano beni legati alla persona del coniuge. La lett. e) esclude le voci risarcitorie e previdenziali di natura strettamente personale. La lett. f) disciplina la surrogazione reale: il bene acquistato in sostituzione di un bene personale mantiene la stessa natura, purché ciò sia dichiarato nell'atto. Il secondo comma introduce una garanzia formale rafforzata per gli immobili e i mobili registrati: l'esclusione ex lett. c), d) ed f) deve risultare dall'atto di acquisto e l'altro coniuge deve avervi partecipato.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che, in regime di comunione legale, si debba qualificare un bene come personale di uno dei coniugi. È rilevante nei procedimenti di separazione e divorzio, nelle esecuzioni forzate sui beni dei coniugi, nelle successioni e nelle controversie tra coniugi e terzi creditori.
Connessioni
Art. 177 c.c. (oggetto della comunione); art. 178 c.c. (beni d'impresa); art. 180 c.c. (amministrazione dei beni comuni); art. 2683 c.c. (beni mobili registrati); art. 192 c.c. (rimborsi e restituzioni alla divisione).

Domande frequenti

Un immobile ricevuto in donazione durante il matrimonio entra in comunione?

No, salvo che il donante abbia espressamente indicato nell'atto di donazione che il bene è attribuito alla comunione. In assenza di tale indicazione, il bene rimane personale del coniuge donatario.

Cosa si intende per 'dichiarazione ex art. 179 c.c.' in un atto di acquisto?

È la dichiarazione inserita nell'atto notarile con cui il coniuge acquirente afferma che il bene è acquistato con denaro personale e quindi escluso dalla comunione. L'altro coniuge deve essere presente e partecipare all'atto.

I gioielli e i vestiti di un coniuge rientrano nella comunione?

In linea generale no: i beni di uso strettamente personale sono esclusi dalla comunione ai sensi della lett. c). Tuttavia, per gioielli di elevato valore potrebbe rilevare la qualificazione caso per caso.

Se un coniuge riceve uno stipendio e lo deposita su un conto corrente, quel denaro è personale?

No. I proventi dell'attività lavorativa sono soggetti alla comunione de residuo (art. 177, lett. c): possono essere spesi liberamente, ma se residuano al momento dello scioglimento della comunione diventano oggetto di divisione.

I debiti contratti per acquistare un bene personale ricadono sulla comunione?

No. Le obbligazioni contratte per acquisire o conservare beni personali sono obbligazioni personali del coniuge, non gravano sulla comunione, salvo quanto previsto dall'art. 189 c.c. per i creditori della comunione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-07
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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