- Comma 609: spesa di 132.700 euro/anno per il compenso del Commissario e di 1.497.584 euro/anno per la struttura, biennio 2026-2027.
- Comma 610: estensione del finanziamento ex art. 1, c. 10, D.L. 39/2023 anche agli anni 2026 e 2027.
- Comma 611: copertura degli oneri (150.000 euro/anno) a valere sul Fondo art. 1, c. 200, L. 190/2014.
- Conferma operatività del Commissario ricostruzione Emilia-Romagna.
- Continuità degli interventi post-alluvione di maggio 2023.
Commi 609-611 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 608, lettera b), numero 1), è autorizzata la spesa di euro 132.700 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per il compenso del Commissario straordinario di cui all’articolo 3, , convertito, con modificazioni, dalla ,comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 legge 13 giugno 2023, n. 68 e di euro 1.497.584 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per la proroga della struttura di cui all’articolo 3, comma 6, .del medesimo decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 . All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 1, comma 10, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 legge 13 , le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascunogiugno 2023, n. 68 degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027». . Agli oneri derivanti dal comma 610, pari a 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. .190
Norme modificate da questi commi
- Art. 81 Costituzione (comma 611): Copertura finanziaria delle leggi di spesa
- Art. 117 Costituzione (comma 609): Riparto competenze Stato-Regioni in materia di protezione civile e ricostruzione
- Art. 97 Costituzione (comma 609): Principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
Il blocco normativo: proroga biennale del Commissario alluvione
I commi 609, 610 e 611 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) costituiscono un blocco organico dedicato alla proroga delle strutture commissariali istituite per fronteggiare l'emergenza alluvionale che ha colpito l'Emilia-Romagna nel maggio 2023. La regia normativa fa riferimento al D.L. 14 aprile 2023, n. 39, convertito dalla L. 13 giugno 2023, n. 68, che ha istituito il Commissario straordinario alla ricostruzione e ha definito i poteri e la dotazione organica delle strutture di supporto.
L'intervento del legislatore di bilancio si articola in tre commi tra loro coordinati: il 609 quantifica gli oneri per il biennio 2026-2027, il 610 estende temporalmente l'autorizzazione di spesa originaria modificando con tecnica novellistica l'art. 1, c. 10, del D.L. 39/2023, e il 611 individua la copertura finanziaria a valere su un fondo preesistente.
Comma 609: gli oneri per Commissario e struttura
Il comma 609 individua due distinte voci di spesa per ciascuno degli anni 2026 e 2027. La prima, di 132.700 euro annui, è destinata al compenso del Commissario straordinario di cui all'art. 3, c. 1, del D.L. 39/2023. Si tratta di un emolumento parametrato secondo i criteri ordinari per gli incarichi commissariali, con applicazione del limite generale di cui all'art. 13 del D.L. 66/2014 sui compensi dei dirigenti pubblici (240.000 euro lordi annui, riferimento del Primo Presidente della Corte di cassazione).
La seconda voce, ben più consistente (1.497.584 euro annui), è destinata alla proroga della struttura di supporto di cui all'art. 3, c. 6, dello stesso D.L. 39/2023. Tale struttura, di natura temporanea, è composta da personale comandato o assegnato in posizione di fuori ruolo da amministrazioni pubbliche, con il compito di assistere il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni operative, amministrative e contabili.
L'attuazione del comma 609 si collega al comma 608, lett. b), n. 1), che presumibilmente disciplina la proroga del Commissario stesso (non riportato nel testo in esame, ma logicamente presupposto dalla formula «ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 608»).
Comma 610: novella all'art. 1, c. 10, D.L. 39/2023
Il comma 610 interviene con tecnica novellistica sull'art. 1, c. 10, del D.L. 14 aprile 2023, n. 39, convertito dalla L. 13 giugno 2023, n. 68. La modifica è puntuale: le parole «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite da «per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027». L'effetto è quello di estendere di due ulteriori esercizi finanziari l'autorizzazione di spesa originariamente prevista, garantendo continuità di copertura per le specifiche finalità del citato art. 1, c. 10.
L'art. 1, c. 10, del D.L. 39/2023 ha previsto un'autorizzazione di spesa annua per il funzionamento ordinario delle attività di supporto alla ricostruzione, distinta dagli stanziamenti per la ricostruzione vera e propria (gestiti tramite il Fondo per la ricostruzione e i contributi diretti ai privati e alle imprese danneggiati). Si tratta dunque di spese di parte corrente, non di investimento.
Comma 611: la copertura sul Fondo della L. 190/2014
Il comma 611 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 610, quantificati in 150.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. La copertura è assicurata mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, c. 200, della L. 23 dicembre 2014, n. 190. Si tratta del «Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione», un'autorizzazione di spesa generale istituita dalla Bilancio 2015 e da allora periodicamente rifinanziata e utilizzata come riserva di copertura per molteplici provvedimenti settoriali.
L'utilizzo del Fondo c. 200 L. 190/2014 è tecnica di copertura ricorrente nelle leggi di bilancio: consente di evitare il ricorso a tagli puntuali di altre spese o a nuove entrate, attingendo a una riserva centrale già preordinata per esigenze emergenti. La sua progressiva erosione costituisce, peraltro, una tipica voce di osservazione delle relazioni tecniche e delle audizioni parlamentari sulla manovra.
Quadro di insieme e governance della ricostruzione
Complessivamente, il blocco 609-611 stanzia per il biennio 2026-2027 circa 3,26 milioni di euro annui per le strutture commissariali emiliano-romagnole (132.700 + 1.497.584 + 150.000 = 1.780.284 euro/anno, oltre alle quote del comma 610 che si aggiungono al pregresso). Le risorse non finanziano la ricostruzione fisica (per la quale operano fondi distinti e contributi specifici), ma il funzionamento amministrativo della filiera commissariale.
Domande frequenti
Chi è il Commissario straordinario per l'alluvione Emilia-Romagna richiamato dai commi 609-611?
Si tratta del Commissario straordinario istituito dall'art. 3, c. 1, del D.L. 14 aprile 2023, n. 39, convertito dalla L. 13 giugno 2023, n. 68, per coordinare gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eventi alluvionali del maggio 2023 in Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Il primo titolare è stato nominato il generale Francesco Paolo Figliuolo (in proroga dal mandato Covid); successivamente, nel 2024, l'incarico è passato al presidente della Regione Emilia-Romagna pro tempore. La governance commissariale ha competenze ampie: coordinamento degli interventi infrastrutturali, gestione dei contributi a privati e imprese danneggiati, supervisione dei piani di ricostruzione comunali. La proroga al biennio 2026-2027 conferma la complessità e la durata stimata della fase ricostruttiva.
Qual è il rapporto tra le risorse dei commi 609-611 e i contributi diretti per la ricostruzione?
Le risorse del blocco 609-611 finanziano esclusivamente le strutture commissariali e i compensi: si tratta di spese di funzionamento amministrativo, non di contributi per i danni. I contributi diretti a privati e imprese danneggiati dall'alluvione sono regolati da diverse autorizzazioni di spesa contenute nel D.L. 39/2023 e in successivi decreti, gestiti tramite il Fondo per la ricostruzione e le ordinanze commissariali. La distinzione è importante per i cittadini: il rinnovo delle risorse 609-611 garantisce la continuità della macchina amministrativa che istruisce le pratiche, ma non incide direttamente sulla disponibilità di fondi per i risarcimenti, che dipende da altre autorizzazioni di spesa specifiche.
Cosa è il Fondo art. 1, c. 200, L. 190/2014 utilizzato come copertura?
Il Fondo dell'art. 1, c. 200, L. 190/2014 (Stabilità 2015) è il cosiddetto «Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione»: una riserva centrale del bilancio dello Stato, periodicamente alimentata dalle leggi di bilancio, utilizzata come copertura flessibile per provvedimenti normativi adottati in corso d'esercizio o per nuove disposizioni di spesa contenute nella stessa manovra. La sua funzione è quella di evitare il ricorso a tagli lineari o a nuove entrate per coperture di limitato impatto. La gestione è affidata al MEF - Ragioneria generale dello Stato. L'utilizzo nei commi 609-611 per 150.000 euro/anno è coerente con la natura del fondo: copertura di un onere contenuto, indifferibile e funzionale alla continuità di una struttura emergenziale già in essere.
I dipendenti pubblici comandati nella struttura commissariale ricevono indennità aggiuntive?
Sì, di norma il personale comandato o in posizione di fuori ruolo presso le strutture commissariali percepisce un'indennità aggiuntiva rispetto allo stipendio tabellare, parametrata sulle funzioni effettivamente svolte. I criteri sono fissati dal decreto del Presidente del Consiglio o dal provvedimento commissariale che definisce la dotazione organica e i livelli retributivi, nel rispetto dei limiti generali di cui all'art. 13 del D.L. 66/2014 sui trattamenti retributivi nel pubblico impiego. Il finanziamento di 1.497.584 euro/anno previsto dal comma 609 per la struttura include tipicamente sia gli emolumenti aggiuntivi del personale comandato sia le spese di funzionamento (sede, attrezzature, missioni). La rendicontazione è soggetta al controllo della Corte dei conti.
Cosa accade alla fine del biennio 2026-2027 se la ricostruzione non è completata?
In quel caso si pone la necessità di una ulteriore proroga, che potrà essere disposta dalla legge di bilancio successiva o, in via di urgenza, con un decreto-legge ad hoc. La prassi degli ultimi anni mostra che le strutture commissariali tendono a essere prorogate ripetutamente, finché non sia esaurita la fase ricostruttiva più intensa. La cessazione del Commissario non è un evento automatico: deve essere disposta con atto formale (in genere DPCM o norma primaria), con contestuale individuazione del soggetto subentrante per la chiusura delle pratiche residue (spesso la Regione o il Comune competente). Le risorse ancora impegnate ma non liquidate confluiscono nei residui passivi e restano nella disponibilità della struttura subentrante.