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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Copertura degli oneri del comma 312, compresi i contributi previdenziali e assistenziali.
  • Per il 50% tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente.
  • Per il restante 50% tramite incremento della quota ordinaria del fondo enti di ricerca.
  • Quota incrementata con decreto ministeriale di riparto del fondo ex art. 7 c. 2 D.Lgs. 204/1998.
  • Tecnica a saldi invariati con auto-finanziamento parziale.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 313 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto ministeriale annuale di riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) ex art. 7 c. 2 D.Lgs. 204/1998, da rimodulare per coprire il 50% degli oneri del comma 312. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Alla copertura degli oneri di cui al comma 312, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, si provvede: a) per il 50 per cento, tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente; b) per il restante 50 per cento, tramite l’incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti con il decreto ministeriale di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all’articolo 7, comma 2, del .decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204

Inquadramento sistematico

Il comma 313 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) costituisce la copertura finanziaria del comma 312, che presumibilmente autorizza nuove assunzioni o incrementi di organico presso gli enti pubblici di ricerca. La tecnica utilizzata è binaria e auto-bilanciata: il 50% degli oneri (comprensivi degli oneri contributivi e previdenziali) trova copertura nelle facoltà assunzionali ordinarie già disponibili presso ciascun ente; il restante 50% è coperto dall'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti con il decreto ministeriale di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.

Lettera a) - facoltà assunzionali ordinarie

La lettera a) del comma 313 prevede che il 50 per cento degli oneri sia coperto attraverso le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente. Questo riferimento richiama il complesso sistema delle facoltà assunzionali pubbliche, disciplinato dal D.Lgs. 75/2017 (riforma Madia del lavoro pubblico) e dalle norme di contenimento del turnover che, di anno in anno, le leggi di bilancio modulano in relazione alle cessazioni del personale e alle esigenze operative. Per gli enti di ricerca, in particolare, la disciplina delle facoltà assunzionali si combina con il D.Lgs. 218/2016 sulla semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca e con il principio dell'autonomia statutaria e organizzativa.

Lettera b) - incremento quota fondo ordinario

La lettera b) prevede invece che il restante 50 per cento sia coperto mediante l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti con il decreto ministeriale di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il D.Lgs. 204/1998 disciplina il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica. Il suo articolo 7, comma 2, prevede l'istituzione di un Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca vigilati dal Ministero competente (oggi Ministero dell'Università e della Ricerca - MUR), ripartito annualmente con decreto ministeriale tra gli enti destinatari sulla base di criteri oggettivi di programmazione e valutazione.

Tecnica della copertura binaria

La tecnica binaria di copertura - 50% interna agli enti, 50% mediante riparto del fondo ordinario - presenta vantaggi sistematici. In primo luogo, valorizza l'autonomia di bilancio degli enti di ricerca, che mantengono il controllo della prima quota di copertura. In secondo luogo, garantisce un sostegno centrale e programmato per la seconda quota, evitando che il peso dell'incremento di personale ricada interamente sulle già tese disponibilità di bilancio dei singoli enti. La compatibilità con il principio di copertura finanziaria dell'art. 81 della Costituzione è garantita dalla precisione del meccanismo combinato.

Cosa sono le facoltà assunzionali ordinarie

Le facoltà assunzionali ordinarie sono lo strumento giuridico mediante il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nei limiti previsti dalla legge di bilancio e dalla normativa generale sul turnover. Per il pubblico impiego, il riferimento principale è l'articolo 3, comma 5, del D.L. 90/2014 (conv. L. 114/2014) e le successive modifiche. La quantificazione delle facoltà avviene di norma in relazione alle cessazioni dell'anno precedente e a percentuali stabilite dal legislatore. Per gli enti di ricerca, la disciplina del D.Lgs. 218/2016 introduce una maggiore flessibilità, in considerazione della specificità della funzione scientifica e della necessità di reclutare profili tecnici e scientifici qualificati.

Il fondo ordinario per gli enti di ricerca

Il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) finanzia annualmente il complesso degli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR: CNR, INAF, INFN, ISS (per la parte di ricerca), INGV, INRiM, ENEA, ASI e altri. La ripartizione avviene con decreto del Ministro vigilante sulla base di quote ordinarie (legate alla missione istituzionale) e di quote premiali (legate alla performance scientifica valutata dall'ANVUR). L'incremento della quota ordinaria, previsto dalla lettera b) del comma 313, comporterà una rimodulazione del decreto annuale di riparto del FOE per garantire la copertura del 50% degli oneri del comma 312.

Profili di controllo

L'attuazione del comma 313 è soggetta ai controlli ordinari della finanza pubblica: Ragioneria Generale dello Stato (D.Lgs. 123/2011) per la fase di gestione del bilancio, Corte dei conti (artt. 100 e 103 Cost.; L. 20/1994) per il controllo preventivo di legittimità sui decreti di riparto e per il controllo successivo sulla gestione degli enti di ricerca. Resta fermo l'obbligo di trasparenza sui dati di personale e bilancio degli enti ex D.Lgs. 33/2013.

Domande frequenti

Cosa copre il comma 313?

Il comma 313 disciplina la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 312 della Legge di Bilancio 2026, oneri che comprendono espressamente anche i contributi previdenziali e assistenziali. La copertura avviene con una tecnica binaria al 50%. La prima metà è finanziata tramite le facoltà assunzionali ordinarie disponibili presso ciascun ente di ricerca; la seconda metà è coperta tramite l'incremento della quota ordinaria destinata ai singoli enti con il decreto ministeriale di riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, previsto dall'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204.

Cosa sono le facoltà assunzionali ordinarie?

Le facoltà assunzionali ordinarie sono lo strumento giuridico mediante il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nei limiti previsti dalla legge di bilancio e dalla normativa generale sul turnover (in particolare l'articolo 3, comma 5, del D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014). La quantificazione avviene normalmente in relazione alle cessazioni dell'anno precedente e a percentuali stabilite dal legislatore. Per gli enti pubblici di ricerca, la disciplina del D.Lgs. 218/2016 introduce maggiore flessibilità, in considerazione della specificità della funzione scientifica e della necessità di reclutare profili tecnici e scientifici qualificati.

Cos'è il fondo ex D.Lgs. 204/1998?

Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, disciplina il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica. Il suo articolo 7, comma 2, prevede l'istituzione del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e delle istituzioni di ricerca (FOE), vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR). Il fondo viene ripartito annualmente con decreto ministeriale tra gli enti destinatari (CNR, INFN, INAF, INGV, ENEA, ASI e altri) sulla base di quote ordinarie, legate alla missione istituzionale, e quote premiali, legate alla performance scientifica valutata dall'ANVUR.

Quali enti di ricerca beneficeranno della copertura?

Beneficeranno della copertura tutti gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'Università e della Ricerca destinatari del fondo ordinario ex D.Lgs. 204/1998. Tra questi rientrano il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie (ENEA), l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM). La concreta ripartizione tra gli enti dipenderà dalla rimodulazione del decreto annuale di riparto del FOE, che dovrà tenere conto del nuovo incremento del 50% degli oneri.

Quali controlli si applicano?

L'attuazione del comma 313 è soggetta ai controlli ordinari della finanza pubblica. La Ragioneria Generale dello Stato esercita il controllo preventivo amministrativo-contabile ai sensi del D.Lgs. 123/2011 sugli atti degli enti di ricerca e sui decreti di riparto. La Corte dei conti, in base agli artt. 100 e 103 della Costituzione e alla L. 20/1994, esercita il controllo preventivo di legittimità sui decreti ministeriali di riparto del fondo e il controllo successivo sulla gestione degli enti di ricerca. Si applicano inoltre gli obblighi di trasparenza dei dati di personale e bilancio degli enti previsti dal D.Lgs. 33/2013.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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