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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Autorizzata spesa di euro 65.381 annui a decorrere dal 2026 per spese di funzionamento.
  • Le spese sono connesse alle previsioni dei commi 250 e 251 della L. 199/2025.
  • Sono incluse esplicitamente le spese di vettovagliamento del personale interessato.
  • Si tratta di una micro-autorizzazione di spesa permanente, non temporanea, senza decreto attuativo.
  • L'effettiva ripartizione segue le ordinarie regole di contabilità di Stato (D.Lgs. 123/2011).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 252 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Fondi Coperture Finanziarie

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai commi 250 e 251, ivi comprese le spese di vettovagliamento, è autorizzata la spesa di euro 65.381 a decorrere dall’anno 2026.

Inquadramento sistematico

Il comma 252 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) si colloca nella sezione delle coperture finanziarie collegate a misure operative specifiche disciplinate dai commi 250 e 251 del medesimo articolo 1. La disposizione autorizza, «a decorrere dall'anno 2026», la spesa di euro 65.381 annui per coprire le spese di funzionamento accessorie a quelle misure, comprese espressamente le spese di vettovagliamento. Si tratta dunque di un'autorizzazione di spesa «permanente» (non temporanea), che entra a regime nel bilancio dello Stato a partire dall'esercizio finanziario 2026.

Natura giuridica dell'autorizzazione di spesa

L'autorizzazione di spesa è lo strumento tipico mediante il quale il legislatore consente all'amministrazione di impegnare risorse a copertura di funzioni specifiche, in coerenza con il principio costituzionale di copertura finanziaria ex art. 81 della Costituzione e con la disciplina contabile della L. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica). Una volta autorizzata, la spesa rientra nelle previsioni del relativo capitolo di bilancio e viene gestita secondo i principi di legalità, universalità e annualità del bilancio statale, fatti salvi i meccanismi di trascinamento pluriennale per le autorizzazioni a regime.

Spese di vettovagliamento: cosa significa

La menzione esplicita delle spese di vettovagliamento fa ritenere che i commi 250-251 riguardino attività di personale che richiedono dotazioni logistiche tipiche dei comparti Difesa, Sicurezza o Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco). Il vettovagliamento è infatti la fornitura del rancio di servizio e dei generi alimentari di prima necessità, regolata in via generale dalle norme di contabilità militare e dai capitolati di gara dei Ministeri competenti. Il fatto che il legislatore lo richiami espressamente ha l'effetto di chiarire la natura non controvertibile della voce di spesa, evitando contestazioni in sede di controllo.

Importo modesto e tecnica legislativa

L'ammontare di euro 65.381 è tipico delle «micro-coperture»: si riferisce con ogni probabilità alla copertura puntuale di unità di personale aggiuntive o di attività logistiche delimitate. La tecnica utilizzata - importo al singolo euro, decorrenza annua, indicazione del nesso con i commi sostanziali - è coerente con la prassi consolidata della Ragioneria Generale dello Stato (cfr. circolari annuali sulla formazione del bilancio). Nessun decreto attuativo è richiesto: la spesa è immediatamente eseguibile alla luce dei capitoli pertinenti del Ministero competente.

Profili di controllo e responsabilità

Sul piano operativo, l'amministrazione titolare del capitolo di bilancio dovrà predisporre gli atti di impegno e pagamento secondo le ordinarie regole di contabilità dello Stato (D.Lgs. 123/2011 sulle funzioni di controllo della Ragioneria) e nel rispetto del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) per la parte di acquisti. La Corte dei conti, ai sensi degli artt. 100 della Costituzione e 3 della L. 20/1994, esercita il controllo preventivo di legittimità e quello successivo sulla gestione. L'eventuale impiego difforme delle somme rispetto al nesso con i commi 250-251 espone gli amministratori a responsabilità amministrativo-contabile.

Confronto con la legge di bilancio precedente

La struttura della copertura ricalca tecniche già utilizzate nella L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025), in cui numerosi commi di copertura mini-puntuali servivano a finanziare singole funzioni operative. La continuità di approccio aiuta gli operatori a riconoscere la natura accessoria della norma e a non confonderla con misure sostanziali di portata generale.

Conseguenze pratiche per cittadini e operatori

Per cittadini e contribuenti, il comma 252 non produce effetti diretti. Per gli operatori (giuristi, RPC delle amministrazioni interessate, fornitori di servizi di catering pubblico) la rilevanza è principalmente procedurale: la spesa è coperta e dunque l'attività sottostante (descritta nei commi 250-251) può essere svolta senza ulteriori passaggi autorizzativi di bilancio.

Connessione con i commi 250-251

La portata sostanziale del comma 252 va apprezzata in connessione con i commi 250 e 251 della medesima Legge di Bilancio 2026. Si tratta della classica struttura legislativa «disposizione sostanziale + disposizione di copertura»: i commi 250 e 251 definiscono l'attività (presumibilmente operazioni di personale militare o di sicurezza che richiedono dotazioni di vettovagliamento), mentre il comma 252 ne assicura la copertura di funzionamento accessorio. La precisione dell'importo (al singolo euro: 65.381) deriva dal lavoro di quantificazione effettuato dalla Ragioneria Generale dello Stato in sede di relazione tecnica, sulla base dei costi medi del vitto e dei servizi connessi. Senza il comma 252, le previsioni sostanziali dei commi 250-251 sarebbero prive del necessario supporto finanziario sulle voci accessorie e quindi parzialmente inattuabili.

Tecnica legislativa e leggibilità

La tecnica della «copertura puntuale», frequente nelle leggi di bilancio recenti, presenta un trade-off: da un lato, garantisce trasparenza analitica perché ogni singolo intervento è quantificato e coperto; dall'altro, frammenta il testo normativo in centinaia di commi tecnici di non facile lettura per il non specialista. La Legge di Bilancio 2026 conta migliaia di commi e il c. 252 rappresenta solo una delle innumerevoli micro-coperture che compongono l'impianto complessivo. Per il professionista che deve districarsi tra queste norme, la lettura coordinata con il comma sostanziale è sempre indispensabile, oltre alla consultazione della relazione tecnica e degli atti parlamentari per comprendere appieno la finalità concreta della spesa.

Domande frequenti

Che cosa autorizza il comma 252?

Il comma 252 autorizza una spesa di euro 65.381 annui, a decorrere dall'anno 2026, destinata a coprire le spese di funzionamento connesse alle attività previste dai commi 250 e 251 della Legge di Bilancio 2026. Sono espressamente comprese le spese di vettovagliamento, ossia le forniture di vitto e generi alimentari per il personale impegnato. Si tratta di una norma di copertura puntuale e a carattere permanente, non limitata a un solo esercizio, che entra a regime nel bilancio dello Stato dal 2026 e segue le ordinarie regole di contabilità pubblica.

Quando entra in vigore la disposizione?

La disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2026, in coerenza con la decorrenza generale della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199). Trattandosi di un'autorizzazione di spesa «a decorrere dall'anno 2026», gli importi sono inseriti stabilmente nel bilancio dello Stato a partire dall'esercizio finanziario 2026 e si proiettano sugli esercizi successivi senza necessità di rinnovo annuale. Non risulta richiesto alcun decreto attuativo: l'amministrazione competente può procedere agli impegni di spesa una volta assegnati i relativi capitoli.

Che cosa si intende per spese di vettovagliamento?

Per spese di vettovagliamento si intendono, nella prassi della contabilità pubblica, gli oneri sostenuti dall'amministrazione per la fornitura di vitto, generi alimentari di prima necessità e ranci di servizio al personale impegnato in particolari attività operative. Il termine è tipico dei comparti Difesa, Sicurezza e Corpi armati dello Stato, ma trova applicazione anche per il personale civile in missione o in servizio prolungato fuori sede. La menzione esplicita serve a evitare contestazioni sulla natura ammissibile di tali spese in sede di controllo contabile.

È richiesto un decreto attuativo?

No. Il testo del comma 252 non subordina l'efficacia della copertura ad alcun provvedimento amministrativo successivo. La spesa è autorizzata direttamente dalla legge e diventa esecutiva al momento dell'assegnazione dei relativi stanziamenti sui capitoli di bilancio del Ministero competente. L'amministrazione titolare dovrà però rispettare la normativa generale sugli appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e sulle procedure di impegno e pagamento (D.Lgs. 123/2011 e L. 196/2009), nonché le procedure interne di programmazione degli acquisti.

Quali controlli si applicano a queste spese?

Le spese autorizzate dal comma 252 sono soggette a tutti i controlli ordinari previsti per la spesa pubblica: controllo preventivo di legittimità degli uffici della Ragioneria Generale dello Stato ex D.Lgs. 123/2011, controllo della Corte dei conti ai sensi degli artt. 100 Cost. e 3 L. 20/1994, controllo interno di regolarità amministrativo-contabile dell'amministrazione titolare. L'eventuale uso delle somme per finalità diverse da quelle dei commi 250-251 espone i dirigenti responsabili a responsabilità erariale, oltre che disciplinare, nei termini ordinari.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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