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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 170 c.c. Esecuzione sui beni e sui frutti

In vigore

La esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

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In sintesi

  • I beni e i frutti del fondo patrimoniale sono impignorabili per i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
  • La protezione opera solo se il creditore era a conoscenza della estraneità del debito rispetto ai bisogni familiari al momento della sua contrazione.
  • L'onere della prova della conoscenza da parte del creditore grava sul debitore che invoca la protezione del fondo.
  • I debiti contratti per i bisogni della famiglia restano invece aggredibili sui beni e frutti del fondo.
  • La norma non impedisce l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. da parte dei creditori che dimostrino la frode.

L'art. 170 c.c. esclude l'esecuzione forzata sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale per i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Ratio

L'art. 170 c.c. costituisce il perno della tutela esecutiva offerta dal fondo patrimoniale. La norma mira a preservare il patrimonio destinato ai bisogni familiari dalle aggressioni dei creditori che abbiano erogato credito per finalità estranee a tali bisogni. Allo stesso tempo, per non pregiudicare i terzi che abbiano fatto affidamento sulla generale responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 c.c.), la tutela è condizionata alla conoscenza della destinazione del credito da parte del creditore.

Analisi

Il presupposto applicativo è duplice: (i) il debito deve essere stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; (ii) il creditore deve aver conosciuto tale estraneità al momento della contrazione del debito. La nozione di «bisogni della famiglia» è interpretata dalla giurisprudenza in senso ampio, ricomprendendo non solo le necessità primarie ma anche le esigenze di mantenimento del tenore di vita familiare. I debiti derivanti dall'attività imprenditoriale sono generalmente considerati estranei, salvo che l'attività sia preordinata al sostentamento della famiglia.

Quando si applica

La norma rileva in sede di esecuzione forzata (pignoramento immobiliare, pignoramento sui frutti) e nell'ambito di procedure concorsuali. È invocabile dai coniugi in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. La tutela si applica sia ai beni sia ai frutti del fondo.

Connessioni

La norma è inscindibile dagli artt. 167, 168 e 169 c.c. e dall'art. 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale generale). In tema di azione revocatoria, fondamentale è l'art. 2901 c.c. Sul piano processuale, rilevano gli artt. 615-616 c.p.c. (opposizione all'esecuzione).

Domande frequenti

Il fondo patrimoniale protegge sempre i beni dai creditori?

No. La protezione opera solo per i debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia e solo se il creditore era a conoscenza di tale estraneità. I debiti contratti per esigenze familiari restano aggredibili.

Cosa si intende per «bisogni della famiglia»?

La giurisprudenza interpreta la nozione in senso ampio: comprende le necessità primarie (vitto, alloggio, salute, istruzione dei figli) ma anche il mantenimento del tenore di vita familiare. I debiti da attività d'impresa sono generalmente considerati estranei.

Il creditore che non sapeva dell'estraneità del debito può pignorare i beni del fondo?

Sì. Se il creditore ignorava in buona fede che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, la protezione del fondo non gli è opponibile.

Il fondo patrimoniale è opponibile al Fisco?

Con riserva. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ritenuto che il fondo non sia opponibile per i debiti tributari derivanti dall'attività professionale, in quanto il creditore erariale non può essere considerato ignaro della natura extrabudget dei debiti.

Si può costituire un fondo patrimoniale per sfuggire ai debiti già esistenti?

No. I creditori anteriori alla costituzione del fondo possono agire con l'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. entro cinque anni dalla costituzione, se dimostrano la frode alle loro ragioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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