← Torna a Legge di Bilancio 2026
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Riduzione strutturale di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2033 dell’autorizzazione di spesa ex art. 1, c. 3, lett. f) della L. 24 dicembre 2007, n. 247.
  • L’autorizzazione coinvolta è quella sul welfare e sui lavori usuranti, in particolare per il finanziamento delle prestazioni a tutela dei lavoratori addetti a lavorazioni gravose.
  • Decremento corrispondente degli importi di cui all’art. 7, c. 1, del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67 (anticipo pensionistico lavoratori usuranti).
  • Effetto differito al 2033: la manovra incide sulla programmazione di lungo periodo, non sui bilanci 2026-2032.
  • Operazione di rimodulazione strutturale coerente con il percorso di spesa primaria UE 2024-2031.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 718 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti

In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026

Testo coordinato

. L’autorizzazione di spesa di cui all’ , èarticolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ridotta, a decorrere dall’anno 2033, di 40 milioni di euro annui, con conseguente corrispondente decremento degli importi di cui all’ .articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67

Inquadramento della norma

Il comma 718 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) opera una riduzione strutturale, a decorrere dall’anno 2033, di 40 milioni di euro annui dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 3, lettera f), della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (cosiddetta «Riforma Damiano del welfare», attuativa del Protocollo del 23 luglio 2007). La norma del 2007 aveva destinato risorse al finanziamento degli interventi di tutela sociale e previdenziale, con particolare attenzione ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, poi disciplinati in via attuativa dal D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67.

L’ambito materiale: lavori usuranti e benefici pensionistici

La lettera f) dell’art. 1 c. 3 L. 247/2007 ha rappresentato la copertura normativa primaria per l’anticipo pensionistico riconosciuto ai lavoratori usuranti dal D.Lgs. 67/2011. L’art. 7 del decreto attuativo, espressamente richiamato dal comma 718, contiene la quantificazione degli oneri pluriennali. Il comma 718 dispone un decremento corrispondente di tali importi, mantenendo l’allineamento tra autorizzazione di spesa primaria e quantificazione attuativa.

Sul piano sostanziale, la riduzione non opera direttamente sulle prestazioni già in essere né sui diritti soggettivi già maturati. Incide invece sulla capacità di programmazione di nuovi flussi a partire dal 2033, anno in cui presumibilmente la coorte dei lavoratori usuranti aventi diritto sarà già in larga parte transitata al regime ordinario, oppure sarà oggetto di nuove discipline di accesso anticipato (es. ape sociale, quota 41, ecc.).

La natura strutturale e differita della riduzione

La scelta del legislatore di collocare la decorrenza al 2033 è tecnica e strategica. Da un lato, garantisce che la riduzione non interferisca con il piano di copertura della legge di bilancio per il triennio 2026-2028 (già presidiato da altre norme della manovra, come i commi 716, 717, 721 e 722). Dall’altro, consente di rispettare il percorso netto di spesa primaria concordato con la Commissione europea ai sensi del Reg. UE 2024/1263, contribuendo a contenere la traiettoria di medio periodo della spesa pensionistica.

Coordinamento con il sistema previdenziale

La riduzione dell’autorizzazione di spesa non incide sulla posizione assicurativa del singolo lavoratore, che resta disciplinata dalla normativa di settore: D.Lgs. 67/2011 per i lavori usuranti, art. 24 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. L. 22 dicembre 2011, n. 214 per la disciplina di sistema, e successive modifiche. Anche le prestazioni in pagamento INPS al 2033 saranno garantite dalla copertura ordinaria del sistema previdenziale obbligatorio, che opera su base contributiva (art. 1 L. 8 agosto 1995, n. 335).

Sul piano operativo, INPS e Ministero del lavoro dovranno tenere conto della nuova dotazione ridotta in sede di programmazione finanziaria pluriennale, in coerenza con il bilancio tecnico attuariale richiesto dall’art. 9 della L. 335/1995.

Profili di copertura e tecnica legislativa

Il comma 718 opera mediante la classica tecnica della de-finanziamento di un’autorizzazione di spesa pluriennale. Si tratta di una manovra che non richiede copertura ai sensi dell’art. 17 L. 31 dicembre 2009, n. 196, perché costituisce essa stessa risparmio di spesa. Il risparmio così generato concorre, dal 2033, alla traiettoria programmatica di finanza pubblica.

La Corte dei conti, in sede di rendiconto generale dello Stato, monitorerà l’effettivo impatto del taglio sul comparto previdenziale, valutando se nel frattempo il legislatore avrà previsto strumenti alternativi (es. nuovi anticipi pensionistici, fondi specifici per categorie usuranti, prestazioni a carico del bilancio statale).

Rapporti con altre norme della manovra

Il comma 718 si colloca nell’art. 1 della L. 199/2025, dedicato ai «Risultati differenziali del bilancio dello Stato», e va letto in coordinamento con le altre norme di rimodulazione dello stesso articolo. La sua peculiarità è la natura strutturale e a regime, che lo distingue dalle riduzioni una tantum o triennali contenute nei commi 716, 721, 722. Sul piano della redazione del bilancio, l’autorizzazione così ridotta concorrerà alla determinazione del fabbisogno permanente per le prestazioni di welfare attivo a partire dal 2033, in coerenza con il quadro di finanza pubblica delineato nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025 e nel Piano strutturale di bilancio di medio termine.

Domande frequenti

La riduzione del comma 718 incide sulle pensioni già in pagamento?

No. La norma riduce un’autorizzazione di spesa primaria a partire dal 2033, non i diritti soggettivi maturati né le prestazioni già in pagamento. Le pensioni anticipate riconosciute ai lavoratori usuranti ai sensi del D.Lgs. 67/2011 continueranno a essere erogate dall’INPS secondo le ordinarie regole di sistema previdenziale (art. 24 D.L. 201/2011 conv. L. 214/2011). La riduzione opera quindi sul lato della programmazione e della disponibilità di nuove risorse per coorti future, lasciando intatti i rapporti giuridici già perfezionati. La copertura delle prestazioni in essere resta garantita dal bilancio INPS e dai contributi obbligatori versati dai lavoratori e dai datori di lavoro.

Perché la decorrenza è fissata al 2033 e non al 2026?

Per due ragioni tecniche. In primo luogo, il triennio 2026-2028 è già presidiato da altre misure della manovra (commi 716, 721, 722) e da rimodulazioni di fondi; appesantirlo con un taglio di 40 milioni annui sul welfare avrebbe generato attriti politici e sociali. In secondo luogo, il percorso netto di spesa primaria concordato con la Commissione europea ai sensi del Reg. UE 2024/1263 ha orizzonte settennale e richiede manovre strutturali anche di lungo periodo. La scelta del 2033 colloca il taglio su un orizzonte in cui la coorte usuranti sarà in larga parte transitata e in cui sarà verosimilmente disponibile un nuovo intervento di riforma.

Cosa prevede l’art. 1, c. 3, lett. f) della L. 247/2007?

La lettera f) dell’art. 1, comma 3, della L. 24 dicembre 2007, n. 247 (Riforma Damiano) ha istituito un’autorizzazione di spesa pluriennale per finanziare gli interventi del nuovo protocollo welfare del 23 luglio 2007. In particolare, le risorse erano destinate a sostenere l’accesso anticipato al pensionamento dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, secondo i criteri poi disciplinati dal D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67. La norma rappresenta una delle principali coperture strutturali del welfare attivo per categorie usuranti, ed è richiamata ricorrentemente in sede di leggi di bilancio per adeguarne la dotazione.

Cosa cambia per i lavoratori usuranti che maturano i requisiti dopo il 2033?

Sul piano della disciplina sostanziale, nulla cambia: i requisiti di accesso all’anticipo pensionistico restano quelli previsti dal D.Lgs. 67/2011. Ciò che cambia è la disponibilità finanziaria dell’autorizzazione di spesa primaria, che dal 2033 sarà ridotta di 40 milioni annui. In assenza di nuovi finanziamenti, ciò potrebbe comportare contingentamenti delle domande oppure indurre il legislatore a rivedere i criteri di accesso o gli importi. Il lavoratore interessato dovrà monitorare gli aggiornamenti normativi e le circolari INPS, ferma restando la tutela del legittimo affidamento per le posizioni già in formazione.

Servirà un decreto attuativo per rendere efficace la riduzione?

No, la riduzione è self-executing. Il comma 718 dispone direttamente la riduzione dell’autorizzazione di spesa e il corrispondente decremento degli importi di cui all’art. 7, c. 1, del D.Lgs. 67/2011, senza rinvii a decreti attuativi. La modifica si riflette automaticamente sui prospetti di bilancio dello Stato a partire dall’esercizio 2033. Eventuali adeguamenti delle istruzioni operative INPS o circolari del Ministero del lavoro potranno seguire, ma non sono condizione di efficacia della norma. La Ragioneria generale dello Stato aggiornerà i conti pluriennali in sede di assestamento e di rendiconto.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.