- Riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa dei Ministeri per il concorso al raggiungimento degli obiettivi programmatici.
- Importi indicati nell'allegato XI alla legge, per gli anni 2026 e 2027 e a decorrere dal 2028.
- Possibilità di rimodulazione tra programmi nell'ambito dello stesso stato di previsione, su proposta del Ministro competente e con decreto MEF.
- Salvezza delle ordinarie forme di flessibilità di bilancio ex art. 33 della legge 196/2009.
- Versamento di 50 milioni di euro annui all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a decorrere dal 2026.
Comma 715 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell’allegato XI alla presente legge sono ridotte, per gli anni 2026 e 2027 e a decorrere dall’anno 2028, degli importi ivi indicati. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall’ , earticolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette riduzioni possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell’ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri versa all’entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
Norme modificate da questi commi
- Art. 81 Costituzione (comma 715): Equilibrio di bilancio e riduzioni delle dotazioni ministeriali
- Art. 97 Costituzione (comma 715): Buon andamento della pubblica amministrazione nelle scelte allocative
- Art. 117 Costituzione (comma 715): Competenze esclusive statali su sistema contabile dello Stato
Quadro generale e finalità
Il comma 715 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 contiene una clausola tipica di concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025. La tecnica utilizzata è quella delle riduzioni di stanziamento sulle missioni e sui programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, secondo gli importi specifici riportati nell'allegato XI alla legge stessa. Le riduzioni operano per il 2026, per il 2027 e a regime dal 2028 in poi.
Le riduzioni sui Ministeri
La riduzione si articola in tre annualità (2026, 2027 e a decorrere dal 2028) e investe le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri. La tecnica utilizzata è quella della riduzione mirata, con importi puntuali individuati nell'allegato XI. Si tratta di una forma classica di concorso alla manovra finanziaria, ricorrente nelle leggi di bilancio italiane degli ultimi anni e finalizzata a garantire il rispetto degli obiettivi di indebitamento netto e di debito pubblico.
La flessibilità di rimodulazione
La disposizione ammette la rimodulazione delle riduzioni in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti e con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presupposto è il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Restano salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), che ha già codificato un sistema di flessibilità nella gestione degli stati di previsione ministeriali.
Il contributo della Presidenza del Consiglio
Una previsione specifica riguarda la Presidenza del Consiglio dei ministri, che è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. La previsione non investe le dotazioni delle missioni, ma opera direttamente come flusso di entrata aggiuntivo, alimentando la copertura della manovra. La cifra è di significativa rilevanza e implica per la PCM una gestione attenta delle proprie risorse interne, anche in riferimento alle strutture di missione e ai capitoli di funzionamento.
Coordinamento con la legge di contabilità
L'articolo 33 della legge 196/2009 disciplina la flessibilità degli stati di previsione ministeriali ed è espressamente richiamato dal comma 715. La salvezza ha l'effetto di confermare la coesistenza tra le ordinarie forme di flessibilità (rimodulazioni, riassegnazioni, variazioni compensative) e la rimodulazione speciale prevista dalla norma di bilancio. La tecnica garantisce un quadro stabile e coerente per la gestione delle riduzioni.
Profili contabili e impatti operativi
Per i Ministeri destinatari delle riduzioni, l'impatto si traduce in minori disponibilità di spesa per missioni e programmi. Le strutture devono adeguare i propri piani di gestione e i propri cronoprogrammi di spesa. Le rimodulazioni eventualmente attivate seguono il procedimento del decreto del MEF, su proposta del Ministro competente. La cornice costituzionale è quella dell'articolo 81 (equilibrio di bilancio) e dell'articolo 97 (buon andamento della pubblica amministrazione), che richiedono coerenza e ragionevolezza nelle scelte allocative. Si applicano altresì le regole del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti) per gli affidamenti residui e le ordinarie regole fiscali del D.P.R. 633/1972 (TUIVA) e del D.P.R. 917/1986 (TUIR) per i rapporti con i fornitori e i percettori di trasferimenti.
Domande frequenti
Quali Ministeri sono colpiti dalle riduzioni del comma 715?
Il comma 715 prevede che le riduzioni operino sugli stati di previsione di tutti i Ministeri, secondo gli importi specifici indicati nell'allegato XI alla legge 199/2025. La distribuzione tra Ministeri non è uniforme: ciascuno concorre con la propria quota, determinata in funzione del peso del bilancio ministeriale, della tipologia di spese e delle priorità programmatiche. La pubblicazione dell'allegato XI consente agli stakeholder di conoscere puntualmente l'impatto su ciascun dicastero e di programmare di conseguenza le proprie attività e i propri impegni di spesa per il 2026, il 2027 e a regime dal 2028.
I Ministeri possono modificare la distribuzione interna delle riduzioni?
Sì. La disposizione consente la rimodulazione delle riduzioni in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta del Ministro competente e con decreto del MEF. Il presupposto è il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Restano salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 196/2009. La rimodulazione è quindi possibile ma vincolata: non si possono ridurre i risparmi complessivi e devono restare invariati gli effetti macroeconomici.
Cosa significa il versamento di 50 milioni della Presidenza del Consiglio?
La Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Si tratta di un flusso di entrata aggiuntivo che opera direttamente come contributo alla copertura della manovra finanziaria. La PCM deve organizzare le proprie risorse interne per garantire il versamento, eventualmente riducendo capitoli di spesa o utilizzando avanzi disponibili. La previsione è pluriennale e a regime, quindi richiede una pianificazione strutturale e non episodica. La somma confluisce all'entrata generale del bilancio statale.
Quali sono i rapporti con la legge di contabilità?
La disposizione richiama espressamente l'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), che disciplina le ordinarie forme di flessibilità degli stati di previsione ministeriali. La salvezza significa che le riduzioni del comma 715 si applicano fermo restando il sistema generale di flessibilità: si tratta quindi di un meccanismo aggiuntivo e speciale, che opera in parallelo con quello ordinario. La coerenza con l'articolo 33 garantisce stabilità e prevedibilità nella gestione del bilancio, evitando sovrapposizioni o vuoti normativi. Eventuali rimodulazioni speciali si raccordano così con quelle ordinarie.
Quali effetti sul Codice dei contratti pubblici?
Le riduzioni di stanziamento incidono sulla capacità dei Ministeri di assumere nuovi impegni di spesa. Per i contratti pubblici in essere, le riduzioni non comportano l'automatica risoluzione, ma possono richiedere una rimodulazione dei piani di affidamento o il rinvio di nuove procedure. Si applica in ogni caso il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici). I Ministeri devono predisporre cronoprogrammi di spesa coerenti con le nuove disponibilità e gestire i contratti pluriennali in modo da non generare residui passivi non sostenibili. Il principio di buon andamento (art. 97 Cost.) richiede in ogni caso scelte motivate e razionali.