- Proroga al 31 dicembre 2026 del termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del DL 61/2023 (conv. L. 100/2023).
- Misure dedicate alla ricostruzione post-alluvioni iniziate il 1° maggio 2023 (Emilia-Romagna, Toscana, Marche).
- Autorizzata spesa fino a 3,05 milioni di euro per compenso del Commissario straordinario e struttura di supporto (commi 1 e 2 art. 20-ter).
- Autorizzata spesa di 7,5 milioni di euro per le attività del comma 8 dell'articolo 20-ter.
- Onere complessivo 2026: 10,55 milioni di euro a carico del bilancio statale.
Comma 604 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l’accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all’articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° , convertito, con modificazioni, dalla , è prorogato al 31 dicembregiugno 2023, n. 61 legge 31 luglio 2023, n. 100 2026. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui all’ e è autorizzata la spesa nel limite massimo diarticolo 20-ter, commi 1 2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 3,05 milioni di euro per l’anno 2026. Per le attività di cui all’articolo 20-ter, comma 8, del medesimo decreto-legge è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2026.n. 61 del 2023
Norme modificate da questi commi
- Art. 119 Costituzione (comma 604): Trasferimenti speciali per ricostruzione post-calamità
- Art. 117 Costituzione (comma 604): Competenze statali su tutela ambiente ed ecosistema
- Art. 53 TUIR (comma 604): Qualificazione contributi alla ricostruzione per imprese
Quadro normativo di riferimento
Il comma 604 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, le funzioni del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dalle alluvioni iniziate il 1° maggio 2023. La cornice normativa è quella dell'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che ha introdotto la struttura commissariale per la fase di ricostruzione successiva a quella di emergenza gestita dalla Protezione civile.
La struttura commissariale
Il Commissario straordinario opera secondo i poteri tipici della legislazione di ricostruzione: coordinamento dei soggetti pubblici coinvolti, programmazione degli interventi, deroghe procedurali nei limiti consentiti dalla normativa europea, attuazione tramite ordinanze. La struttura di supporto consente al Commissario di disporre di personale tecnico-amministrativo dedicato, di norma in posizione di comando o distacco da altre pubbliche amministrazioni.
Le due autorizzazioni di spesa
Il comma 604 distingue due voci. La prima, fino a 3,05 milioni di euro per il 2026, copre il compenso del Commissario straordinario e il funzionamento della struttura di supporto (commi 1 e 2 dell'articolo 20-ter del DL 61/2023). La seconda, pari a 7,5 milioni di euro per il 2026, è destinata alle attività previste dal comma 8 dello stesso articolo 20-ter, ordinariamente riferite a interventi e misure di supporto operativo alla ricostruzione. L'onere complessivo per il 2026 ammonta quindi a 10,55 milioni di euro.
Regime degli affidamenti e tracciabilità
Gli affidamenti operati dalla struttura commissariale rispondono al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), con i poteri derogatori riconosciuti dalla legislazione speciale sulla ricostruzione. Restano fermi gli obblighi di tracciabilità finanziaria (L. 136/2010), di trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e i controlli antimafia (D.Lgs. 159/2011). Le imprese affidatarie devono inoltre rispettare gli adempimenti del Documento unico di regolarità contributiva e i requisiti di qualificazione previsti dal Codice.
Profili fiscali
I corrispettivi che le imprese percepiscono per lavori, servizi e forniture nell'ambito della ricostruzione sono ordinariamente imponibili IVA secondo le regole generali del D.P.R. 633/1972 (artt. 3 e seguenti). Sui redditi prodotti, le imprese applicano le regole ordinarie del TUIR (D.P.R. 917/1986), con particolare attenzione agli artt. 53 e 109 per imputazione e competenza. Eventuali contributi diretti a soggetti privati per il ripristino di beni distrutti seguono la disciplina specifica di settore in coerenza con la giurisprudenza consolidata sull'indennità sostitutiva.
Rapporto con la finanza pubblica
La proroga è coerente con il quadro dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che consente trasferimenti speciali dello Stato in favore di determinati enti territoriali per finalità di solidarietà e coesione, tra cui rientrano gli interventi post-calamità. La cornice è rafforzata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., con riferimento alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, e dalla riserva alla legge dello Stato per il coordinamento della finanza pubblica.
Domande frequenti
Quali territori sono interessati dalla ricostruzione post-alluvioni 2023?
Le alluvioni del 1° maggio 2023 hanno colpito principalmente l'Emilia-Romagna, con interessamento di Toscana e Marche per alcuni eventi connessi. Il Commissario straordinario, istituito dall'articolo 20-ter del DL 61/2023, opera sull'intero perimetro territoriale individuato dagli atti di emergenza. Il comma 604 della Legge di Bilancio 2026 estende la durata della struttura commissariale fino al 31 dicembre 2026, in considerazione del fatto che la ricostruzione è un processo pluriennale e che molti interventi sono ancora in corso di programmazione e di attuazione.
Qual è la differenza tra fase di emergenza e fase di ricostruzione?
La fase di emergenza è gestita dal Dipartimento della Protezione civile ai sensi del D.Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione civile) ed è orientata al primo soccorso, alla messa in sicurezza e all'assistenza alla popolazione. La fase di ricostruzione, attivata dal DL 61/2023 con l'istituzione del Commissario straordinario, ha invece per oggetto il ripristino strutturale dei beni e delle infrastrutture, la mitigazione del rischio futuro e il recupero del tessuto economico. Sono due competenze distinte ma coordinate, con strumenti finanziari e procedurali diversi.
Le imprese affidatarie devono rispettare requisiti specifici?
Sì. Gli affidamenti operati dal Commissario seguono il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e richiedono il possesso dei requisiti generali e speciali di qualificazione previsti dal Codice. Restano fermi gli obblighi di tracciabilità finanziaria (legge 13 agosto 2010, n. 136), i controlli antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) e gli adempimenti DURC. Per i lavori superiori a soglia possono operare protocolli di legalità specifici e strutture di Anac dedicate al monitoraggio degli affidamenti in deroga, particolarmente attente alla filiera dei subcontratti.
Come si trattano fiscalmente i contributi alla ricostruzione?
I contributi pubblici per la ricostruzione hanno trattamento differenziato a seconda del beneficiario. Le persone fisiche che ricevono indennità per il ripristino di immobili abitativi seguono la specifica disciplina di settore e ordinariamente non subiscono imposizione, in coerenza con la natura indennitaria. Le imprese ricevono contributi qualificabili come contributi in conto esercizio o in conto impianti ai sensi dell'articolo 53 e dell'articolo 88 del TUIR, con impatto rispettivamente sul reddito d'impresa di competenza o sul costo del bene ammortizzabile. La qualificazione è cruciale per gli effetti IRES e IRAP.
Quale è il rapporto tra Commissario straordinario e enti locali?
Il Commissario straordinario opera in coordinamento con Regioni, Province e Comuni del territorio colpito. Gli enti locali restano titolari delle ordinarie competenze amministrative e urbanistiche, mentre il Commissario esercita poteri di accelerazione, di coordinamento e, ove previsto, di sostituzione. Ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), i sindaci dei Comuni del cratere possono inoltre assumere funzioni di sub-commissari su materie delegate. Il dialogo istituzionale è assicurato da apposite conferenze e cabine di regia tipiche della legislazione di ricostruzione.