In sintesi
- Il comma 474 amplia le funzioni del Commissario straordinario nominato per il collegamento intermodale Roma (Tor de’ Cenci) - Latina nord (Borgo Piave).
- Tra le funzioni rientrano ora le procedure di affidamento mediante finanza di progetto avviate ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. 36/2023.
- Il Commissario era stato nominato ai sensi dell’art. 1, commi 473-476, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (LB 2023).
- Si chiarisce il quadro procedurale per gli affidamenti in concessione con iniziativa privata.
- L’intervento agevola la messa in opera dell’asse strategico Roma-Latina.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 474 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Nelle funzioni del Commissario straordinario nominato per la realizzazione del collegamento intermodale Roma (Tor de’ Cenci) – Latina nord (Borgo Piave), di cui all’ a articolo 1, commi da 473 476, della legge 29 dicembre , rientrano le procedure di affidamento mediante finanza di progetto avviate ai sensi dell’articolo 193 del2022, n. 197 codice dei contratti pubblici, di cui al .decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
Norme modificate da questi commi
- Art. 117 Costituzione (comma 474): Competenza statale sulle grandi reti di trasporto strategiche
- Art. 100 TUIR (comma 474): Regime delle erogazioni e dei contributi pubblici nelle concessioni di opera pubblica
- Art. 9 TUIVA (comma 474): Regime IVA sui servizi internazionali e applicazione alle concessioni di rilievo transfrontaliero
- Art. 10 TUIVA (comma 474): Possibile applicazione di regimi di esenzione IVA su talune componenti della concessione
- Art. 3 DPR 380/01 Edilizia (comma 474): Definizione di interventi edilizi e di opera pubblica rilevanti per il collegamento
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Inquadramento dell’intervento normativo
Il comma 474 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) interviene sulle funzioni del Commissario straordinario nominato per la realizzazione del collegamento intermodale Roma (Tor de’ Cenci) - Latina nord (Borgo Piave), già disciplinato dall’art. 1, commi da 473 a 476, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). La novella chiarisce che rientrano nelle funzioni del Commissario anche le procedure di affidamento mediante finanza di progetto avviate ai sensi dell’art. 193 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).
Il collegamento Roma-Latina e il contesto infrastrutturale
Il collegamento intermodale Roma-Latina è un’opera attesa da decenni, volta a migliorare la connessione tra l’area metropolitana romana e il polo logistico-industriale di Latina, attraversando un’area densamente urbanizzata e di particolare delicatezza ambientale e archeologica. L’opera include il completamento del tracciato autostradale Roma-Latina e la bretella di collegamento Cisterna-Valmontone (oggetto del successivo comma 480 della stessa LB 2026). La nomina di un Commissario straordinario è lo strumento tipico previsto dal legislatore per accelerare la realizzazione di grandi opere infrastrutturali strategiche, in deroga ai vincoli ordinari di procedura.
Il quadro dei commissari straordinari
L’istituto dei Commissari straordinari per le opere infrastrutturali è stato consolidato dall’art. 4 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (decreto Sblocca Cantieri), convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, e successive modifiche. I Commissari sono nominati con D.P.C.M. su proposta del MIT, sentite le Regioni interessate, e sono dotati di poteri sostitutivi rispetto alle amministrazioni ordinarie per accelerare l’iter procedurale. Le loro decisioni hanno valore di intesa, autorizzazione e nulla osta a tutti gli effetti di legge. Il Commissario opera con poteri derogatori ma nel rispetto del diritto UE e delle norme antimafia.
L’art. 193 del nuovo Codice dei contratti pubblici
L’art. 193 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 disciplina la finanza di progetto (project financing). La norma consente alle stazioni appaltanti di affidare in concessione opere pubbliche o di pubblica utilità sulla base di proposte presentate da operatori economici (proposte ad iniziativa privata) o di promuovere essa stessa la procedura. Le proposte private sono valutate dall’amministrazione che, ove le ritenga di pubblico interesse, le pone a base di gara con diritto di prelazione del promotore. La finanza di progetto consente di mobilitare capitali privati per la realizzazione di infrastrutture, riducendo l’impatto sul bilancio pubblico, in cambio del riconoscimento al concessionario dei flussi di gestione (tariffe, pedaggi, canoni) per un periodo determinato.
La novella interpretativa del comma 474
La novella ha portata interpretativa-chiarificatrice: precisa che il Commissario straordinario è competente non solo per le procedure ordinarie di affidamento (appalto integrato, contratto di disponibilità) ma anche per le procedure di finanza di progetto avviate ai sensi dell’art. 193 del nuovo Codice. Questa precisazione era importante perché le procedure di finanza di progetto hanno una struttura procedurale articolata (valutazione della proposta, dichiarazione di pubblico interesse, indizione della gara, diritto di prelazione del promotore, stipula della concessione) e potevano sollevare dubbi sulla competenza commissariale rispetto ad alcune fasi procedurali.
Profili di disciplina della concessione
L’eventuale affidamento in concessione del collegamento Roma-Latina mediante finanza di progetto comporta la stipula di un contratto di concessione disciplinato dagli artt. 174-192 del D.Lgs. 36/2023 e, per gli aspetti non specificamente regolati, dalla parte III del Codice. Il contratto definisce: l’oggetto della concessione, la durata (commisurata al tempo di rientro degli investimenti, art. 178 D.Lgs. 36/2023), il piano economico-finanziario (PEF), il sistema di adeguamento delle tariffe o dei canoni, la disciplina del rischio operativo (che deve gravare effettivamente sul concessionario per qualificare il contratto come concessione e non come appalto), le clausole di revisione e di risoluzione.
Profili tributari del project financing
Sul piano fiscale, il concessionario di opera pubblica con finanza di progetto è soggetto alle ordinarie regole del TUIR sul reddito d’impresa. Gli investimenti per la realizzazione dell’opera sono ammortizzati secondo i criteri degli artt. 102 e 103 TUIR, con possibile applicazione della disciplina dei beni in concessione (ammortamento finanziario ex art. 104 TUIR). I ricavi da gestione (pedaggi, canoni) concorrono al reddito secondo competenza. Per l’IVA, le prestazioni di concessione sono imponibili IVA con aliquota ordinaria ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 633/1972 (TUIVA). I corrispettivi corrisposti dall’amministrazione concedente sono soggetti a split payment ex art. 17-ter TUIVA.
Profili di responsabilità del Commissario
Il Commissario straordinario opera con poteri derogatori ma sotto la propria responsabilità e nel rispetto delle norme imperative. La sua attività è soggetta al controllo della Corte dei conti per la gestione delle risorse pubbliche e dell’ANAC per la trasparenza e l’anticorruzione. Eventuali profili di responsabilità erariale sono valutati secondo le regole proprie della responsabilità amministrativa-contabile (L. 14 gennaio 1994, n. 20 e D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 - Codice della giustizia contabile).
Considerazioni conclusive
Il comma 474 risolve un nodo procedurale e accelera l’iter di un’opera infrastrutturale strategica. La chiara attribuzione al Commissario della competenza sulle procedure di finanza di progetto consente di mobilitare capitali privati per un’opera di rilevante importo, coerentemente con la politica di partenariato pubblico-privato.
Domande frequenti
Quale è il quadro normativo del Commissario straordinario per Roma-Latina?
Il Commissario straordinario per il collegamento intermodale Roma (Tor de’ Cenci) - Latina nord (Borgo Piave) è stato nominato in base all’art. 1, commi 473-476, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023). La disciplina generale dei Commissari straordinari per le grandi opere è contenuta nell’art. 4 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (decreto Sblocca Cantieri), convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55. Il Commissario opera con poteri sostitutivi rispetto alle amministrazioni ordinarie, con valore di intesa, autorizzazione e nulla osta delle sue decisioni. Il comma 474 della LB 2026 chiarisce che tra le funzioni rientrano anche le procedure di finanza di progetto ex art. 193 del D.Lgs. 36/2023, ampliando il perimetro operativo originario.
Come funziona la finanza di progetto disciplinata dall’art. 193 D.Lgs. 36/2023?
L’art. 193 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) disciplina la finanza di progetto (project financing). La procedura può essere ad iniziativa pubblica (la stazione appaltante promuove la gara) o ad iniziativa privata (un operatore presenta una proposta che, se ritenuta di pubblico interesse, viene posta a base di gara). Nel caso di proposta privata, il promotore gode di un diritto di prelazione che gli consente di adeguare la propria offerta alle migliori condizioni proposte da altri concorrenti in gara. La concessione che ne deriva attribuisce al concessionario il rischio operativo (gestione e domanda) in cambio dei flussi di entrata generati dall’opera (pedaggi, canoni, tariffe). La durata della concessione è commisurata al tempo di rientro degli investimenti.
Quale è la differenza tra concessione e appalto pubblico?
La differenza fondamentale tra concessione e appalto pubblico, codificata dagli artt. 174-176 del D.Lgs. 36/2023, sta nel rischio operativo. Nell’appalto pubblico l’amministrazione paga un corrispettivo all’appaltatore e il rischio della gestione resta sull’amministrazione. Nella concessione l’operatore economico assume effettivamente il rischio della costruzione e/o gestione dell’opera, con la conseguenza che la remunerazione dipende dai flussi di entrata generati dall’opera stessa (tariffe, pedaggi, canoni). La distinzione è fondamentale ai fini della corretta qualificazione del contratto e dell’applicazione della disciplina di riferimento. La giurisprudenza europea e nazionale ha precisato che il rischio operativo deve essere effettivo: non basta una traslazione formale, occorre che il concessionario sia realmente esposto agli alea della domanda e dell’offerta.
Come si forma il piano economico-finanziario (PEF) di una concessione?
Il piano economico-finanziario (PEF) è lo strumento attraverso cui si dimostra la sostenibilità finanziaria della concessione. Contiene la stima degli investimenti, dei costi di gestione, dei ricavi attesi (tariffe, pedaggi, canoni), del rendimento atteso del capitale investito e del piano di rimborso del debito. La sua corretta formulazione è essenziale perché la durata della concessione, ai sensi dell’art. 178 del D.Lgs. 36/2023, deve essere commisurata al tempo di rientro degli investimenti. Il PEF è oggetto di asseverazione da parte di un soggetto qualificato (istituto di credito, società di servizi di investimento, società di revisione) che ne attesta la coerenza interna. Le variazioni del PEF in corso di concessione sono regolate da clausole di revisione previste nel contratto e sono soggette a verifica dell’effettivo permanere dell’equilibrio economico-finanziario.
Quali sono i profili fiscali della concessione di opera pubblica?
Il concessionario di opera pubblica con finanza di progetto è soggetto alle ordinarie regole del TUIR sul reddito d’impresa. Gli investimenti per la realizzazione dell’opera sono ammortizzati secondo i criteri degli artt. 102 e 103 TUIR per i beni materiali e immateriali, con possibile applicazione della disciplina dei beni gratuitamente devolvibili ai sensi dell’art. 104 TUIR (ammortamento finanziario). I ricavi da gestione (pedaggi, canoni) concorrono al reddito secondo competenza ex art. 109 TUIR. Sul fronte IVA, le prestazioni rese dal concessionario sono imponibili IVA con aliquota ordinaria ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 633/1972 (TUIVA). Eventuali corrispettivi corrisposti dall’amministrazione concedente al concessionario sono soggetti a split payment ex art. 17-ter TUIVA, salvo deroghe applicabili.