- Uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individuano attività, aree, opere e progetti infrastrutturali strategici per la difesa nazionale.
- Finalità: tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato; rafforzare la produzione e il commercio di armi, materiale bellico, sistemi d'arma.
- Ambito: realizzazione, ampliamento, conversione, gestione e sviluppo delle capacità industriali della difesa.
- Risorse: nell'ambito di quelle previste a legislazione vigente; funzioni anche ricognitive.
- Norma di indirizzo: necessario decreto attuativo per i contenuti operativi.
Comma 280 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Infrastrutture Trasporti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Necessari uno o più decreti del Ministro della difesa di concerto con il MIT per l’individuazione concreta di attività, aree, opere e progetti infrastrutturali strategici. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Al fine di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato e di rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d’arma, con uno o più decreti del Ministro della difesa di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate, anche con funzioni ricognitive e comunque nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente, le attività, le aree e le relative opere, nonché i progetti infrastrutturali, finalizzati alla realizzazione, all’ampliamento, alla conversione, alla gestione e allo sviluppo delle capacità industriali della difesa, qualificati come di interesse strategico per la difesa nazionale.
Norme modificate da questi commi
- Art. 41 Costituzione (comma 280): Libertà di iniziativa economica e limiti per ragioni di sicurezza nazionale
- Art. 117 Costituzione (comma 280): Riparto competenze Stato-Regioni: difesa di esclusiva competenza statale
- Art. 1 DPR 380/01 Edilizia (comma 280): Coordinamento con il regime edilizio derogatorio per opere militari
- Art. 102 TUIR (comma 280): Ammortamenti dei beni strumentali destinati alla produzione difesa
La cornice strategica
Il comma 280 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) introduce uno strumento di mappatura e qualificazione delle infrastrutture strategiche per la difesa nazionale. La norma si inserisce nel quadro più ampio della tutela della sicurezza dello Stato e del rafforzamento dell'industria della difesa, in coerenza con gli indirizzi NATO (target 2% PIL) e UE (cooperazione strutturata permanente PESCO, European Defence Fund). Il riferimento alle "capacità industriali della difesa" copre l'intera filiera nazionale: dai grandi operatori (Leonardo, Fincantieri, Iveco Defence Vehicles, MBDA Italia, Avio) alla rete delle PMI subfornitrici.
I soggetti competenti
La norma attribuisce il potere di individuazione al Ministro della difesa, "di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti". Il concerto MIT è significativo perché rende centrale la dimensione infrastrutturale (porti, aeroporti militari e duali, terminal logistici, hub ferroviari, basi navali) che spesso si sovrappone con le infrastrutture civili. Il comma fa riferimento a uno o più decreti, suggerendo una possibile articolazione per filiera (terra, mare, aria, spazio, cyber) o per area geografica.
Le finalità
Due le finalità dichiarate dalla norma: (i) tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato; (ii) rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, materiale bellico e sistemi d'arma. La duplice finalità intercetta sia profili di sicurezza nazionale (art. 52 Cost., difesa della Patria) sia obiettivi di politica industriale (art. 41 Cost., libertà di iniziativa economica con possibili limiti di utilità sociale e sicurezza). Il richiamo al commercio di armi va letto in coordinamento con la L. 9 luglio 1990, n. 185, sul controllo delle esportazioni di materiali d'armamento, e con la disciplina UE sui dual-use (Reg. UE 2021/821).
L'oggetto del decreto attuativo
Il decreto MoD-MIT individua, anche con funzioni ricognitive: (i) le attività strategiche; (ii) le aree dedicate; (iii) le relative opere (infrastrutture militari, poligoni, basi, depositi, cantieri); (iv) i progetti infrastrutturali finalizzati a realizzazione, ampliamento, conversione, gestione e sviluppo delle capacità industriali. La menzione delle funzioni "ricognitive" è tecnica: significa che il decreto può limitarsi a censire e qualificare l'esistente, senza necessariamente costituire ex novo gli oggetti elencati. Si tratta dunque di una mappatura nazionale che dovrebbe servire come base per successivi atti di pianificazione, autorizzazione e finanziamento.
Risorse e ambito di operatività
La norma precisa che l'individuazione avviene "nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente". Si tratta dunque di una norma a invarianza finanziaria: non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Eventuali finanziamenti per la realizzazione concreta delle opere strategiche saranno reperiti tramite il bilancio ordinario del Ministero della difesa, fondi PNRR e fondi UE (EDF, PESCO), nonché risorse del MIT per le componenti infrastrutturali duali.
Profili di golden power e controllo investimenti esteri
La qualificazione di attività, aree e opere come strategiche per la difesa rileva ai fini dell'esercizio dei poteri speciali del Governo (golden power), disciplinati dal D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito dalla L. 11 maggio 2012, n. 56. La normativa prevede notifiche obbligatorie e poteri di veto o prescrizioni per acquisizioni di partecipazioni, conferimento di asset, modifiche statutarie e contratti su società che svolgono attività di rilevanza strategica nei settori difesa e sicurezza nazionale. Il decreto attuativo del comma 280 potrebbe ampliare il perimetro applicativo del golden power, con conseguenze rilevanti per operazioni di M&A, joint venture internazionali e investimenti esteri diretti.
Effetti per le imprese e i professionisti
Le imprese della filiera difesa dovranno monitorare l'emanazione dei decreti attuativi per: (i) verificare l'inclusione delle proprie attività e siti nel perimetro strategico; (ii) aggiornare le procedure di compliance golden power e dual-use; (iii) valutare opportunità di accesso a finanziamenti dedicati. Sul piano fiscale, gli investimenti in infrastrutture e impianti per la difesa rientrano nelle ordinarie regole di ammortamento ex art. 102 del TUIR (D.P.R. 917/1986) e possono beneficiare di crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali se ricorrono i requisiti generali. Sul fronte IVA, le forniture al Ministero della difesa seguono in genere il regime ordinario, salvo specifiche esenzioni per cessioni a forze armate UE (art. 72 D.P.R. 633/1972 e Direttiva 2006/112/CE come modificata dalla Direttiva UE 2019/2235).
Domande frequenti
Quali infrastrutture saranno qualificate come strategiche per la difesa?
Il comma 280 LB 2026 rinvia a uno o più decreti del Ministro della difesa di concerto con il MIT. I decreti individueranno, anche con funzioni ricognitive, le attività di interesse strategico, le aree dedicate, le opere (basi, poligoni, depositi, cantieri navali, infrastrutture logistiche) e i progetti infrastrutturali finalizzati a realizzare, ampliare, convertire, gestire e sviluppare le capacità industriali della difesa. L'ambito copre la filiera nazionale completa: produzione di armi, materiale bellico, sistemi d'arma, componentistica dual-use. È plausibile un'articolazione per dominio (terra, mare, aria, spazio, cyber) o per cluster industriale geografico.
Quali sono i rapporti con il golden power?
La qualificazione di attività e opere come strategiche per la difesa nazionale ha un impatto diretto sui poteri speciali del Governo (golden power) ex D.L. 21/2012, convertito dalla L. 56/2012. Le imprese ricomprese nel perimetro sono soggette a notifiche obbligatorie per acquisizioni di partecipazioni rilevanti, conferimenti di asset, modifiche statutarie strategiche e contratti che possono ledere gli interessi essenziali della sicurezza nazionale. Il Governo può opporre veto o imporre prescrizioni. La pubblicazione dei decreti del comma 280 potrebbe estendere o riarticolare l'elenco delle attività soggette a controllo, richiedendo aggiornamento delle procedure di compliance societaria.
Il comma 280 introduce nuovi finanziamenti per l'industria difesa?
No, il comma 280 è norma a invarianza finanziaria: l'individuazione di attività, aree e opere strategiche avviene "nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente". Non sono stanziati nuovi fondi specifici dal comma 280. Tuttavia, la qualificazione strategica può facilitare l'accesso a risorse già disponibili: bilancio ordinario del Ministero della difesa, fondi del Ministero delle imprese e del made in Italy per riconversione industriale, fondi PNRR per infrastrutture duali, programmi UE (European Defence Fund, PESCO, Cassetta degli strumenti SAFE). La qualificazione è anche una precondizione per ottenere autorizzazioni semplificate ed esproprio in via accelerata.
Quali implicazioni fiscali per gli investimenti nelle infrastrutture difesa?
Gli investimenti delle imprese in immobili, impianti e macchinari destinati alla produzione difesa seguono le ordinarie regole di ammortamento dell'art. 102 del TUIR (D.P.R. 917/1986). Se ricorrono i requisiti generali, possono accedere ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (es. Piano Transizione 5.0, ex art. 38 D.L. 19/2024). Sul fronte IVA, le cessioni al Ministero della difesa nazionale seguono il regime ordinario; ricadono in esenzione le cessioni a forze armate UE che partecipano a sforzi di difesa comune (art. 72 del D.P.R. 633/1972 come modificato in attuazione della Direttiva UE 2019/2235). Vanno valutate caso per caso le regole su esportazioni armi (L. 185/1990) e dual-use (Reg. UE 2021/821).
Le opere strategiche difesa hanno corsie autorizzative speciali?
La qualificazione di un'opera come strategica per la difesa nazionale apre spesso corsie autorizzative speciali. Il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) prevede regimi specifici per gli appalti nei settori difesa e sicurezza (Parte VI del Codice e D.Lgs. 208/2011). Il D.P.R. 380/2001 sul Testo Unico Edilizia regola la disciplina edilizia ordinaria, ma le opere militari ricadono in larga parte in regimi derogatori previsti da norme speciali (servitù militari, leggi sulle infrastrutture strategiche). Il decreto attuativo del comma 280 potrebbe richiamare procedure semplificate ai sensi della normativa sui poteri speciali e sulle opere di interesse strategico nazionale.