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Testo dell'articoloVigente
Comma 851 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) – Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministero dell'interno per termini e modalità di ripartizione delle risorse fra i Comuni con popolazione > 80.000 abitanti. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Per l’anno 2026 è autorizzata la spesa di 300.000 euro da ripartire a favore dei comuni con popolazione superiore a 80.000 abitanti, per l’organizzazione di eventi celebrativi relativi al contrasto dell’antisemitismo e al ricordo delle vittime delle leggi razziali, nonché alla promozione dei valori di pace, dialogo e interculturalità. Con decreto del Ministero dell’interno sono stabiliti i termini e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al presente comma.
Norme modificate da questi commi
- Art. 9 Costituzione (comma 851): fondamento costituzionale della tutela della cultura e del patrimonio storico richiamato dalla misura
- Art. 118 Costituzione (comma 851): principio di sussidiarietà che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative di prossimità
- Art. 4 TUIVA (comma 851): regime IVA degli enti pubblici: eventi gratuiti rientrano nell'attività istituzionale non commerciale
In sintesi
Indice dei contenuti
Cornice normativa e ratio
Il comma 851 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) autorizza, per il solo esercizio 2026, una spesa di 300.000 euro da ripartire fra i Comuni con popolazione superiore a 80.000 abitanti. La destinazione è rigorosamente vincolata: organizzazione di eventi celebrativi connessi al contrasto dell’antisemitismo, al ricordo delle vittime delle leggi razziali del 1938 e alla promozione dei valori di pace, dialogo e interculturalità. La norma si colloca nel solco delle politiche memoriali avviate con la legge 20 luglio 2000, n. 211 (Giorno della Memoria) e si integra con le funzioni culturali ed educative che l’art. 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) attribuisce in via residuale ai Comuni.
Soglia demografica e platea beneficiaria
Il criterio della popolazione > 80.000 abitanti circoscrive la platea a poche decine di Comuni italiani, principalmente capoluoghi di provincia e città metropolitane. Il riferimento alla popolazione, in assenza di indicazioni diverse, va inteso come popolazione legale ISTAT all’ultimo censimento permanente disponibile alla data di adozione del decreto attuativo. La scelta della soglia risponde a un criterio di proporzionalità rispetto alla capacità organizzativa di eventi pubblici di rilievo, ma esclude Comuni di media dimensione con tradizioni storiche significative (si pensi a città come Pitigliano o Casale Monferrato, sedi di antiche comunità ebraiche).
Decreto attuativo e procedimento di riparto
La norma rinvia a un decreto del Ministero dell’interno per definire termini e modalità di ripartizione. Trattandosi di trasferimento vincolato, il decreto dovrà presumibilmente prevedere: (i) un avviso o procedura di adesione; (ii) criteri di riparto (lineare, proporzionale alla popolazione, basato sulla qualità progettuale); (iii) obblighi di rendicontazione ex art. 158 TUEL. La mancata indicazione di un termine per l’adozione del decreto rappresenta una criticità ricorrente nei fondi di piccola entità: in passato ritardi superiori a 12 mesi hanno reso di fatto inutilizzabili stanziamenti annuali.
Profili contabili per il Comune beneficiario
Sul piano contabile, il contributo è entrata corrente vincolata da iscrivere al Titolo II (trasferimenti correnti) del bilancio comunale armonizzato (D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118). La spesa correlata va imputata alla missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" o alla missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma 4 "Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale". Il principio della competenza finanziaria potenziata (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011) impone l’impegno solo a obbligazione giuridicamente perfezionata. Le risorse non impegnate entro il 31 dicembre 2026 confluiscono nell’avanzo vincolato, salvo diversa previsione del decreto attuativo.
Coordinamento con la Costituzione e il principio di sussidiarietà
La misura si inquadra nell’art. 118 della Costituzione, che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative salvo conferimento ad altro livello territoriale per assicurarne l’esercizio unitario, e nel principio di leale collaborazione fra Stato ed enti locali. La promozione della memoria storica rientra fra le attività che il Comune può svolgere anche autonomamente, ma il finanziamento statale dedicato segnala un interesse nazionale rinforzato. L’art. 9 Cost., nella parte in cui tutela la cultura e il patrimonio storico, fornisce il fondamento sostanziale dell’intervento.
Profili IVA per gli eventi organizzati
Quando il Comune organizza eventi gratuiti di memoria, l’attività rientra nella sfera istituzionale (art. 4, comma 5, D.P.R. 633/1972 - TUIVA) e non genera operazioni rilevanti ai fini IVA. Diverso il caso in cui siano previsti biglietti, anche simbolici, o sponsorizzazioni: in tali ipotesi occorre verificare se ricorra attività commerciale separata. La gestione di eventuali sponsorizzazioni passive richiede attenzione al regime forfetario degli enti non commerciali (art. 145 TUIR) qualora il Comune si appoggi a una fondazione strumentale.
Rapporto con altre misure di settore
Il comma 851 si affianca, senza sovrapporsi, ai contributi previsti dalla legge 17 aprile 2003, n. 91 per la Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea e dalla legge 11 dicembre 1984, n. 838 per l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. La specificità della LB 2026 sta nel rivolgersi direttamente ai Comuni, non a soggetti privati, valorizzando la dimensione territoriale e civica della memoria.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate
Ministero Economia