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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Inserito il nuovo comma 6-bis.1 nell'art. 20-sexies del D.L. 61/2023, conv. in L. 100/2023.
  • Il Commissario straordinario alluvione 2023 può destinare risorse della contabilità speciale a ricostruzione pubblica, entro 400 milioni di euro.
  • Presupposto: ricognizione di cui al comma 1, lettera f-ter), già effettuata.
  • Indirizzi adottati entro il 30 aprile 2026 d'intesa con Emilia-Romagna, Marche e Toscana.
  • Obbligo di monitoraggio trimestrale e pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 607 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Indirizzi del Commissario straordinario da adottare entro il 30 aprile 2026 d’intesa con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 20-sexies del decretolegge 1° giugno 2023, n. 61 legge 31 , dopo il comma 6-bis è inserito il seguente:luglio 2023, n. 100 «6-bis.

1. Il Commissario straordinario, all’esito della ricognizione di cui al comma 1, lettera f-ter), può destinare una quota delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all’articolo 20-quinquies per interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo di euro 400 milioni, all’attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica, individuati in conformità ad appositi indirizzi coerenti con la fase del processo di ricostruzione in atto, che il Commissario straordinario adotta entro il 30 aprile 2026 d’intesa con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, sentita la Cabina di coordinamento di cui all’articolo 20-quater. Il Commissario straordinario assicura, con cadenza trimestrale, il monitoraggio delle concessioni dei contributi di ricostruzione privata di cui al presente articolo, dandone anche comunicazione nel proprio sito internet istituzionale».

Inquadramento generale

Il comma 607 della Legge di Bilancio 2026 modifica l'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 (decreto alluvione Emilia-Romagna), inserendo un nuovo comma 6-bis.1 che amplia la flessibilità gestionale del Commissario straordinario. La norma autorizza, all'esito della ricognizione di cui al comma 1, lettera f-ter), la destinazione di una quota delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies a interventi di ricostruzione pubblica, entro il limite massimo di 400 milioni di euro, originariamente accantonate per ricostruzione privata.

Coordinamento con la disciplina ordinaria degli enti locali

L'intervento agisce sul modello commissariale già rodato dopo l'alluvione del maggio 2023 e si coordina con la disciplina ordinaria dei comuni e delle regioni colpite. Gli enti locali coinvolti (numerosi comuni di Emilia-Romagna, alcune aree delle Marche e della Toscana) restano soggetti attuatori. Il principio di leale collaborazione fra Stato e regioni (artt. 117 e 118 Cost.) si concretizza nell'intesa preventiva fra il Commissario e i presidenti delle tre regioni interessate, prima dell'adozione degli indirizzi entro il 30 aprile 2026. La centralità del ruolo regionale è coerente con l'articolo 118 della Costituzione, che attribuisce alle regioni funzioni amministrative in materia di governo del territorio.

Profili contabili e di bilancio

La contabilità speciale è uno strumento gestionale extra-bilancio che consente al Commissario di operare con maggiore agilità rispetto al ciclo annuale dei bilanci degli enti locali (D.Lgs. 118/2011 e TUEL D.Lgs. 267/2000). Le risorse, finché restano nella contabilità speciale, non transitano dai bilanci dei comuni o delle regioni, ma quando vengono erogate a enti attuatori (ad esempio un comune capoluogo come Forlì o Faenza, o una provincia) confluiscono nelle entrate del titolo IV come trasferimenti in conto capitale vincolati. La riallocazione dal privato al pubblico richiede attenzione contabile: le obbligazioni già assunte verso privati per contributi di ricostruzione non possono essere disattese, in coerenza con il principio di affidamento.

Profili di costituzionalità

La giurisprudenza della Corte costituzionale, in materia di interventi post-calamità, ha riconosciuto allo Stato ampi spazi di intervento ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera e), Cost. (coordinamento della finanza pubblica) e dell'articolo 119 Cost. (perequazione), purché il principio di leale collaborazione sia rispettato attraverso intese con le regioni interessate. Il comma 607 rispetta questo schema prevedendo espressamente l'intesa con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, e sentita la Cabina di coordinamento ex articolo 20-quater D.L. 61/2023.

Monitoraggio e trasparenza

L'obbligo di monitoraggio trimestrale, con comunicazione sul sito istituzionale del Commissario, risponde alle istanze di trasparenza richieste dal codice della trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013) e si raccorda con l'articolo 22 della legge 241/1990 in materia di accesso ai documenti amministrativi. Per il professionista che assiste imprese o enti locali nei territori alluvionati, la pubblicazione trimestrale costituisce strumento utile per verificare lo stato delle erogazioni e programmare la contabilità delle imprese beneficiarie.

Profili fiscali per le imprese beneficiarie

I contributi pubblici per ricostruzione, ove erogati a imprese, seguono il regime fiscale degli articoli 88 e 85 TUIR: si tratta tipicamente di contributi in conto capitale (rateizzabili in cinque esercizi) o in conto esercizio (concorrono integralmente al reddito dell'esercizio di competenza). Ai fini IVA, le prestazioni di ricostruzione rese ai comuni quali stazioni appaltanti seguono il regime ordinario, salvo specifiche esenzioni previste dalla normativa di emergenza. I controlli ex D.P.R. 600/1973 sui contributi percepiti sono attivi anche su queste somme.

Conclusioni

Il comma 607 rappresenta una misura di flessibilità gestionale: non aumenta lo stanziamento complessivo, ma consente al Commissario di rimodulare le risorse fra privato e pubblico in funzione delle effettive esigenze del territorio, nel rispetto del principio di leale collaborazione e della trasparenza.

Domande frequenti

Cosa cambia rispetto al precedente regime?

Il comma 607 inserisce un nuovo comma 6-bis.1 nell'articolo 20-sexies del D.L. 61/2023. La novità principale è la possibilità per il Commissario straordinario di destinare fino a 400 milioni di euro delle risorse della contabilità speciale, originariamente previste per la ricostruzione privata, anche a interventi urgenti di ricostruzione pubblica. La riallocazione richiede una preventiva ricognizione delle esigenze e l'adozione di indirizzi entro il 30 aprile 2026, d'intesa con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Si tratta dunque di una norma di flessibilità gestionale, non di un aumento di dotazione finanziaria.

Quali sono i territori interessati?

La norma si applica ai territori colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023, individuati dal D.L. 61/2023 e dai successivi provvedimenti commissariali. Si tratta in larga parte di comuni dell'Emilia-Romagna (province di Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna, Rimini), con limitate estensioni a comuni delle Marche e della Toscana. L'intesa preventiva con i tre presidenti regionali garantisce il coordinamento con le programmazioni territoriali e con la disciplina del governo del territorio attribuita alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione. Gli enti locali coinvolti operano come soggetti attuatori sotto la regia del Commissario straordinario.

Il limite di 400 milioni è aggiuntivo o già previsto?

Il limite di 400 milioni di euro rappresenta una quota delle risorse già presenti nella contabilità speciale ex articolo 20-quinquies del D.L. 61/2023, originariamente destinate alla ricostruzione privata. Non si tratta dunque di un nuovo stanziamento ma di una facoltà di rimodulazione interna. Ciò significa che la disponibilità complessiva del Fondo non cambia: le risorse destinate al pubblico riducono in misura corrispondente quelle utilizzabili per il privato. La decisione di rimodulazione, demandata al Commissario d'intesa con le regioni, dovrà tenere conto dei contratti già in essere con i beneficiari privati.

Quali sono gli obblighi di trasparenza?

Il Commissario deve assicurare il monitoraggio trimestrale delle concessioni dei contributi di ricostruzione privata di cui all'articolo 20-sexies del D.L. 61/2023, dandone comunicazione nel proprio sito internet istituzionale. Si tratta di un obbligo coerente con il D.Lgs. 33/2013 sulla trasparenza amministrativa e con l'articolo 22 della legge 241/1990 sull'accesso ai documenti. La pubblicazione periodica consente ai cittadini, alle imprese e ai professionisti di verificare in tempo reale lo stato dell'utilizzo delle risorse, costituendo strumento di controllo diffuso e di prevenzione del contenzioso amministrativo.

I contributi pubblici a imprese sono soggetti a tassazione?

Per le imprese beneficiarie, i contributi rientrano nel regime ordinario del TUIR. Se qualificati come contributi in conto capitale, si applica l'articolo 88, comma 3, TUIR con possibilità di rateizzazione in cinque esercizi. Se in conto esercizio, concorrono integralmente al reddito dell'esercizio di competenza ex articolo 85 TUIR. Le prestazioni rese ai comuni stazioni appaltanti seguono il regime IVA ordinario salvo norme speciali. I controlli sono attivi ex articolo 32 del D.P.R. 600/1973: l'impresa deve conservare adeguata documentazione delle spese sostenute e dei contributi percepiti, in coerenza con i requisiti fissati dal Commissario.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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