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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Dalla data di pubblicazione della L. 199/2025 in Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o analogo istituto ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del D.L. 189/2016 è prorogato automaticamente.
  • La proroga si estende fino al 31 dicembre 2026, allineandosi al termine della gestione straordinaria di cui al comma 570.
  • L'effetto è automatico: non occorre nuovo provvedimento amministrativo dell'ente di provenienza né di destinazione.
  • È fatta salva la rinuncia espressa dell'interessato, che può cessare l'incarico prima della scadenza.
  • Norma di semplificazione che evita la rotazione obbligatoria del personale già formato sulle procedure di ricostruzione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 571 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli , e articoli 3, comma 1 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre , convertito, con modificazioni, dalla , è automaticamente prorogato fino2016, n. 189 legge 15 dicembre 2016, n. 229 alla data di cui al comma 570, salva espressa rinunzia degli interessati.

La ratio della proroga automatica

Il comma 571 della Legge di Bilancio 2026 affronta un nodo classico della gestione straordinaria: la continuità del personale già in servizio presso la struttura commissariale del sisma Centro Italia 2016 e presso gli Uffici speciali regionali (USR). La norma dispone che, dalla data di pubblicazione della L. 199/2025 in Gazzetta Ufficiale, il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto, già assegnato ai sensi degli artt. 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, è automaticamente prorogato fino alla data di cui al comma 570, ossia il 31 dicembre 2026, salva espressa rinunzia degli interessati.

L'automatismo come tecnica normativa

La scelta dell'automatismo è significativa. In assenza di tale previsione, ciascun comando, distacco o fuori ruolo avrebbe dovuto essere rinnovato singolarmente con atto amministrativo dell'ente di provenienza e atto di accettazione dell'ente di destinazione, secondo le regole ordinarie dell'art. 30, comma 2-quater, e dell'art. 56 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Con il comma 571 il legislatore inverte la logica: la proroga è la regola, la cessazione è l'eccezione e si verifica solo se il singolo interessato manifesti espressamente la propria rinuncia. Si evita così il rischio di soluzione di continuità in figure spesso difficilmente sostituibili (geometri, ingegneri, architetti, funzionari amministrativi-contabili) e si previene la dispersione del capitale umano formato negli anni sulla disciplina ricostruzione.

I richiami normativi del comma 571

Il rinvio è duplice. L'art. 3, comma 1, del D.L. 189/2016 disciplina la costituzione degli Uffici speciali regionali per la ricostruzione presso le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con personale assegnato in comando, distacco o fuori ruolo proveniente da enti pubblici. L'art. 50, comma 3, lettera a), riguarda invece il personale impiegato presso la struttura commissariale nazionale, anch'esso reperito mediante comando o distacco da amministrazioni statali, enti pubblici nazionali ed enti territoriali. La norma copre quindi entrambi i livelli della macchina della ricostruzione, dal centro alla periferia.

La rinuncia espressa: una facoltà individuale

La clausola di salvezza della «espressa rinunzia degli interessati» salvaguarda il diritto del lavoratore a tornare al ruolo originario. L'esercizio del diritto si concretizza in una manifestazione di volontà scritta e formale, trasmessa sia all'ente di destinazione sia all'ente di provenienza, da rendere prima dell'efficacia automatica della proroga, o comunque entro un termine che consenta la corretta gestione del rapporto. La rinuncia non richiede motivazione e non è soggetta a valutazione di merito: si tratta di un diritto potestativo del dipendente. L'ente di destinazione, ricevuta la rinuncia, dovrà provvedere alla sostituzione o alla riorganizzazione delle attività e l'ente di provenienza dovrà reintegrare il dipendente nel servizio.

Profili economici e contabili

Il personale comandato presso la struttura commissariale o gli USR vede il trattamento economico fondamentale gravare di norma sull'ente di destinazione (o sulla contabilità speciale del Commissario), mentre il trattamento accessorio segue le regole specifiche del comando ex art. 70, comma 12, del D.Lgs. 165/2001. Le risorse per coprire il personale sono state autorizzate dal comma 570 nel limite di 59 milioni per il 2026, di cui le quote più rilevanti sono destinate proprio al personale comandato presso comuni, province, regioni e USR. Per gli enti locali di provenienza, il personale comandato non grava sul tetto di spesa del personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, ma resta nell'organico teorico ai fini delle facoltà assunzionali.

Coordinamento sistematico

La norma va letta in coordinamento con: a) l'art. 30, comma 2-quater, e l'art. 56 del D.Lgs. 165/2001 sulla mobilità e i comandi nel pubblico impiego; b) l'art. 50-bis del D.L. 189/2016 sui contratti a tempo determinato (diversa figura giuridica rispetto al comando, ma complementare); c) gli artt. 89 e 90 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) per i rapporti di lavoro presso gli enti locali; d) l'art. 7, comma 5, della L. 16 gennaio 2003, n. 3 per la disciplina generale dei comandi tra amministrazioni. Sul piano costituzionale, la disciplina valorizza il principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., privilegiando la continuità operativa rispetto a una rotazione che, nel contesto della ricostruzione, sarebbe disfunzionale.

Domande frequenti

Da quando opera la proroga automatica prevista dal comma 571?

La proroga automatica opera dalla data di pubblicazione della L. 30 dicembre 2025, n. 199 nella Gazzetta Ufficiale, ossia con effetto immediato rispetto all'entrata in vigore della legge stessa (1° gennaio 2026). Il personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro istituto analogo, già assegnato agli Uffici speciali regionali (art. 3, comma 1, D.L. 189/2016) o alla struttura commissariale nazionale (art. 50, comma 3, lettera a, D.L. 189/2016), vede prorogato automaticamente il proprio incarico fino al 31 dicembre 2026, allineandosi alla data di cui al comma 570. Non occorre alcun atto di rinnovo da parte dell'ente di provenienza o di destinazione: l'efficacia della proroga è ex lege.

Cosa deve fare il dipendente che non intende essere prorogato?

Il dipendente che non intende essere prorogato presso la struttura commissariale o presso l'Ufficio speciale regionale deve esercitare il diritto di rinuncia espressa. La rinuncia va manifestata per iscritto, mediante comunicazione formale (PEC) sia all'ente di destinazione che all'ente di provenienza, in tempi compatibili con la gestione del rapporto di lavoro. La rinuncia è un diritto potestativo: non richiede motivazione né valutazione di merito da parte degli enti coinvolti. Una volta esercitata, l'ente di destinazione provvede alla sostituzione e l'ente di provenienza reintegra il dipendente nelle mansioni precedenti. È opportuno coordinare i tempi con il proprio responsabile per garantire la continuità del servizio.

Il personale comandato rientra nel tetto di spesa del personale dell'ente di provenienza?

Per orientamento prevalente, il personale comandato presso altri enti non grava sul tetto di spesa del personale dell'ente di provenienza ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, perché il trattamento economico fondamentale è di norma a carico dell'ente di destinazione (o della contabilità speciale del Commissario). Il dipendente resta tuttavia nell'organico teorico ai fini delle facoltà assunzionali. Si raccomanda di tenere distinta in bilancio la posta per il personale in comando attivo (uscita dall'ente) da quella per il personale in entrata. Per il personale in comando presso enti del cratere, la disciplina speciale del D.L. 189/2016 deroga in parte alle regole ordinarie.

La proroga automatica si applica anche ai contratti a tempo determinato?

No, il comma 571 si applica esclusivamente al personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto di cui agli artt. 3, comma 1, e 50, comma 3, lettera a), del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189. Si tratta cioè di rapporti di mobilità tra pubbliche amministrazioni, non di rapporti a tempo determinato. I contratti a tempo determinato disciplinati dall'art. 50-bis del D.L. 189/2016 sono un istituto diverso, con propria autonomia normativa e regole proprie di rinnovo. Per questi ultimi, occorre verificare il singolo titolo contrattuale e le previsioni della disciplina speciale, oltre che i limiti del D.Lgs. 81/2015 sul lavoro a tempo determinato nelle parti applicabili al pubblico impiego.

Quale è la finalità complessiva della norma?

La ratio del comma 571 è garantire la continuità operativa della macchina della ricostruzione Centro Italia 2016, evitando la dispersione del personale già formato sulle procedure specifiche del D.L. 189/2016 e sulle ordinanze commissariali. In assenza della norma, ciascun comando o distacco avrebbe richiesto un rinnovo individuale con tempi amministrativi incerti, con il rischio di vuoti di organico in figure tecniche difficilmente sostituibili. La proroga automatica privilegia il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. e si coordina con il comma 570 che autorizza la spesa di 59 milioni per il personale della ricostruzione. La clausola della rinuncia espressa salvaguarda comunque la libertà individuale del dipendente.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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