- Autorizzata spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026 per le finalità del precedente comma 402.
- Riparto tra regioni e province autonome con decreto del Ministro della salute di concerto con il MEF.
- Previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni-province autonome.
- Copertura a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 275, L. 207/2024.
- Spesa one-shot 2026, senza proiezione triennale.
Comma 403 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso decreto Ministro salute di concerto con MEF per riparto 20 milioni 2026 tra regioni e province autonome, previa intesa Conferenza Stato-regioni. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Per le finalità di cui al comma 402 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l’anno 2026, da ripartire tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre .2024, n. 207
Norme modificate da questi commi
- Art. 117 Costituzione (comma 403): Materie di legislazione concorrente: tutela della salute e coordinamento della finanza pubblica
- Art. 120 Costituzione (comma 403): Leale collaborazione tra Stato, regioni e province autonome nella ripartizione dei fondi
Inquadramento
Il comma 403 della Legge di Bilancio 2026 autorizza una spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026, destinata alle finalità del precedente comma 402, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La ripartizione avviene con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. La copertura è assicurata sulle risorse di cui all'art. 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Procedura di riparto e ruolo della Conferenza Stato-regioni
L'intesa in Conferenza permanente Stato-regioni, disciplinata dall'art. 3 del D.Lgs. 281/1997, costituisce snodo procedurale essenziale: senza intesa il decreto interministeriale non può essere adottato (salvi i casi di superamento dell'intesa dopo trenta giorni previsti dall'ordinamento, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale in materia di leale collaborazione, art. 120 Cost.). La procedura mira a coinvolgere gli enti territoriali nella definizione dei criteri di riparto, evitando contestazioni davanti al TAR del Lazio. Il termine per l'adozione del decreto non è espressamente fissato dal comma 403, ma per analogia con altre norme di pari natura ci si può attendere un'adozione entro il primo semestre 2026.
Profili di coordinamento Stato-regioni-province autonome
Il riferimento esplicito alle province autonome di Trento e Bolzano richiama la specialità del loro statuto (D.P.R. 670/1972) e impone particolare attenzione al rispetto delle competenze statutarie. In materia sanitaria, le province autonome esercitano funzioni delegate dalle regioni speciali con elevati gradi di autonomia organizzativa. La presenza esplicita delle province autonome nel comma 403 è coerente con l'articolazione costituzionale del riparto di competenze ex artt. 116, 117, 118 e 120 Cost., e con il principio di leale collaborazione che governa i rapporti tra livelli di governo.
Finalità e collegamento con il comma 402
Il comma 403 non è norma a contenuto autonomo, ma costituisce attuazione finanziaria del comma 402, di cui condivide le finalità (presumibilmente di carattere sanitario, da accertare dalla lettura del comma 402 in fonte ufficiale). L'importo di 20 milioni di euro per il solo 2026 indica un intervento one-shot, non strutturale. Ciò segnala una destinazione a iniziative ben definite nel tempo, presumibilmente progettuali, da concludersi nell'anno di stanziamento o comunque da impegnarsi entro l'esercizio finanziario 2026.
Effetti sui bilanci regionali e provinciali
Le regioni e le province autonome destinatarie del riparto dovranno iscrivere la propria quota nel bilancio di previsione 2026 come trasferimento corrente o di capitale a destinazione vincolata, secondo la natura sanitaria della spesa autorizzata dal comma 402. L'armonizzazione dei bilanci pubblici (D.Lgs. 118/2011) richiede la corretta classificazione nel piano dei conti integrato. Le risorse devono essere utilizzate esclusivamente per le finalità di destinazione, pena il recupero delle somme non correttamente utilizzate da parte dello Stato secondo le regole sui trasferimenti vincolati.
Monitoraggio e rendicontazione
Gli enti destinatari sono soggetti a obblighi di rendicontazione delle somme ricevute, sia ai fini del controllo della Corte dei conti (sezioni regionali di controllo, ex L. 131/2003) sia ai fini del monitoraggio statale tramite la Ragioneria generale dello Stato. La gestione del trasferimento dovrà essere coordinata con le aziende sanitarie regionali competenti, che saranno presumibilmente le destinatarie operative delle risorse per la realizzazione degli interventi previsti dal comma 402.
Profili di responsabilità e controllo
Le amministrazioni regionali e provinciali destinatarie sono soggette a responsabilità per il corretto utilizzo dei trasferimenti. La giurisprudenza contabile della Corte dei conti è consolidata nel sanzionare l'utilizzo di risorse vincolate per finalità diverse da quelle di destinazione (danno erariale, art. 1 L. 20/1994). I responsabili amministrativi dei procedimenti di spesa rispondono per dolo o colpa grave, secondo la disciplina della responsabilità amministrativa contabile. La trasparenza dell'utilizzo delle risorse è garantita dagli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013 (trasparenza amministrativa), con pubblicazione sui siti istituzionali dei provvedimenti di erogazione e dei beneficiari finali. L'ANAC esercita vigilanza sulla corretta applicazione delle regole di trasparenza.
Considerazioni finali
Il comma 403 esemplifica il modello classico di intervento statale nelle materie sanitarie a competenza concorrente: stanziamento statale, riparto in Conferenza, gestione regionale. La sua effettiva incidenza dipenderà dai tempi di adozione del decreto interministeriale e dalla capacità degli enti destinatari di utilizzare le risorse entro l'esercizio finanziario.
Domande frequenti
Quale è l'importo complessivo stanziato dal comma 403?
L'importo è di 20 milioni di euro per il solo anno 2026. Si tratta di una spesa one-shot, non strutturale, destinata alle finalità del precedente comma 402 della Legge di Bilancio 2026. La somma deve essere ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate alle finalità indicate dal comma 402. La copertura è garantita a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), già stanziate per finalità sanitarie. L'assenza di proiezione triennale segnala che l'intervento è concepito per essere attuato e concluso nel corso dell'esercizio finanziario 2026, salvo eventuali rinvii in sede di rendicontazione.
Chi adotta il decreto di riparto?
Il decreto di riparto è adottato dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La procedura segue le regole generali sulla cooperazione tra livelli di governo previste dal D.Lgs. 281/1997. L'intesa è condizione necessaria per l'adozione del decreto e costituisce attuazione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro i termini ordinari, possono operare i meccanismi di superamento previsti dall'ordinamento, fermo restando il sindacato di costituzionalità sulla loro applicazione.
Le province autonome sono trattate diversamente dalle regioni?
Il comma 403 menziona espressamente le province autonome di Trento e Bolzano accanto alle regioni, riconoscendone la specifica posizione costituzionale di enti dotati di statuto speciale ex D.P.R. 670/1972. Tale espressa menzione evita dubbi interpretativi e contestazioni in sede di adozione del decreto di riparto. Le province autonome partecipano alla Conferenza permanente e concorrono alla formazione dell'intesa preliminare al decreto interministeriale. Sotto il profilo della spesa e della gestione dei trasferimenti, le province autonome operano in modo analogo alle regioni ordinarie, ferma restando l'applicazione delle norme statutarie e di attuazione che disciplinano la finanza locale del Trentino-Alto Adige (vedi comma 404 successivo che richiama l'art. 104 dello statuto).
Quali sono gli obblighi di rendicontazione per gli enti destinatari?
Gli enti destinatari (regioni e province autonome) sono soggetti agli obblighi di rendicontazione dei trasferimenti erariali a destinazione vincolata. Devono utilizzare le risorse esclusivamente per le finalità di destinazione previste dal comma 402, pena il recupero delle somme non correttamente utilizzate. La rendicontazione segue le regole generali del D.Lgs. 118/2011 sull'armonizzazione dei bilanci pubblici e del D.Lgs. 123/2011 sul controllo di regolarità amministrativa e contabile. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi della L. 131/2003 e della L. 266/2005, esercitano il controllo sulla gestione finanziaria degli enti territoriali, anche su questo tipo di trasferimenti, e possono adottare misure correttive in caso di irregolarità.
Cosa succede se il decreto di riparto non viene adottato in tempo?
Il comma 403 non fissa un termine espresso per l'adozione del decreto. Tuttavia, trattandosi di spesa autorizzata per il solo 2026, il ritardo nell'adozione comporta il rischio di mancato impegno delle risorse entro l'esercizio finanziario, con conseguente possibile economia di spesa o necessità di rinvio mediante apposita norma successiva. La prassi consolidata vede l'adozione di decreti di riparto entro il primo semestre dell'anno di stanziamento, in modo da consentire agli enti destinatari di programmare e impegnare le risorse. In caso di ritardo, il MEF e il Ministero della salute possono incorrere in responsabilità per inerzia, anche se di limitato impatto pratico, considerato che il fondo di copertura della L. 207/2024 rimane a disposizione.