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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il comma 362 autorizza, nel 2026, le aziende e gli enti dei servizi sanitari regionali ad assumere personale sanitario a tempo indeterminato in deroga ai vincoli vigenti.
  • L’autorizzazione opera nell’ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente di ciascuna Regione e Provincia autonoma.
  • Il limite di spesa complessivo è di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
  • Finalità: ridurre le liste di attesa e fronteggiare la carenza di personale sanitario.
  • La deroga riguarda i tetti di spesa per il personale dei servizi sanitari regionali.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 362 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Enti Locali Territori

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Al fine di garantire la riduzione delle liste di attesa e il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché per far fronte alla carenza di personale sanitario, nell’anno 2026 è autorizzata, nell’ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevata per ciascuna regione e provincia autonoma per l’anno 2026, l’assunzione, da parte delle aziende e degli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali, di personale sanitario a tempo indeterminato, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite di spesa complessivo di euro 450.000.000 annui a decorrere dall’anno 2026.

Quadro generale

Il comma 362 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 introduce una specifica autorizzazione per le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti dei servizi sanitari regionali ad assumere personale sanitario a tempo indeterminato nell’anno 2026, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente. La finalità dichiarata è duplice: ridurre le liste di attesa per le prestazioni sanitarie e contrastare la carenza strutturale di personale del Servizio sanitario nazionale. Si tratta di una norma che incide su uno dei nodi più critici del SSN: la capacità di reclutare e mantenere personale sanitario, in particolare medici di alcune specialità e infermieri.

Limiti finanziari

L’autorizzazione opera nel limite di spesa complessivo di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, nell’ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevata per ciascuna Regione e Provincia autonoma. La quota di accesso al fabbisogno sanitario nazionale è il meccanismo, regolato dal D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dai decreti annuali di riparto, attraverso cui ciascuna Regione partecipa alle risorse del FSN. Il limite di 450 milioni rappresenta dunque un tetto nazionale, da declinare a livello regionale in proporzione alla quota di FSN di ciascuna Regione.

Deroga ai tetti di spesa per il personale

Il riferimento ai «vincoli previsti dalla legislazione vigente» richiama, in particolare, l’art. 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, che ha riformato il tetto di spesa per il personale del SSR. Tale norma ha previsto la facoltà per le Regioni di incrementare la spesa di personale fino al 10% rispetto al 2018, con possibilità di ulteriore incremento a determinate condizioni. La deroga del comma 362 consente quindi di superare, nel 2026 e nei limiti dei 450 milioni, i parametri ordinari di crescita della spesa di personale sanitario. Si tratta di una clausola di flessibilità temporanea, motivata dalla persistente carenza di personale e dall’esigenza di garantire la continuità dei servizi.

Tipologie di assunzione

La norma fa riferimento espressamente ad assunzioni a tempo indeterminato, escludendo dunque dal proprio perimetro il personale a tempo determinato, gli incarichi libero-professionali e le collaborazioni occasionali. La scelta di privilegiare il rapporto stabile risponde all’esigenza di costruire dotazioni organiche solide e di ridurre il fenomeno del precariato sanitario, particolarmente diffuso negli ultimi anni. Le procedure di reclutamento restano quelle ordinarie del pubblico impiego di cui all’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con eventuali deroghe previste da norme specifiche per il personale sanitario.

Profili di costituzionalità e federalismo

L’intervento si inserisce nel solco dell’art. 32 Cost. (tutela della salute), dell’art. 117, terzo comma, Cost. (competenza concorrente Stato-Regioni in materia di tutela della salute) e dell’art. 119 Cost. (autonomia finanziaria). La giurisprudenza costituzionale ha ammesso interventi statali derogatori in funzione del rispetto dei LEA e della tutela del diritto alla salute, purché non comprimano in modo irragionevole la potestà regionale. Nel caso del comma 362, la deroga è temporanea (2026), quantitativamente limitata (450 milioni) e finalizzata al raggiungimento di obiettivi essenziali (riduzione liste di attesa).

Implicazioni per le Regioni in piano di rientro

Le Regioni sottoposte a piano di rientro dal disavanzo sanitario, disciplinato dalla L. 23 dicembre 2009, n. 191, sono soggette a vincoli stringenti sulla spesa di personale. Il comma 362 non esonera tali Regioni dal rispetto dei piani di rientro, ma consente di superare temporaneamente i parametri vigenti, sempre nei limiti complessivi del fabbisogno sanitario di accesso. L’attuazione richiede quindi un coordinamento attento fra le strutture aziendali, gli assessorati regionali alla sanità e i tavoli tecnici di monitoraggio nazionale.

Riflessi sulla programmazione locale

L’assunzione di nuovo personale sanitario impatta sulla rete dei servizi territoriali e di prossimità, che spesso opera in stretto contatto con i Comuni nell’ambito dei piani di zona socio-sanitari ex L. 8 novembre 2000, n. 328 e dell’art. 13 TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Un’adeguata copertura di personale infermieristico e medico consente di potenziare le case di comunità e gli ospedali di comunità previsti dal PNRR (Missione 6), con effetti positivi sull’assistenza territoriale.

Profili contabili

Sotto il profilo della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, le aziende del SSR registreranno la spesa di personale nella corrispondente voce del conto economico, distinguendo le assunzioni effettuate in deroga ex comma 362 dalle assunzioni effettuate nell’ambito dei vincoli ordinari. Tale separazione contabile faciliterà la rendicontazione al Ministero della salute e il monitoraggio del rispetto del limite complessivo di 450 milioni. La gestione del personale aggiuntivo dovrà comunque essere coerente con i fabbisogni quantificati nei piani dei fabbisogni di personale (PFP) aziendali, redatti ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 6 del D.L. 35/2019.

Domande frequenti

Chi può effettuare le assunzioni autorizzate dal comma 362?

Possono effettuare le assunzioni le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliero-universitarie, gli IRCCS pubblici e gli altri enti dei servizi sanitari regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Si tratta degli enti del Servizio sanitario nazionale che operano in attuazione della programmazione regionale ex art. 117, terzo comma, Cost. e D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. Il comma non riguarda gli enti privati accreditati né le farmacie convenzionate: questi ultimi accedono al SSN tramite convenzione, non tramite contratto di pubblico impiego.

Quale tipologia di personale può essere assunta?

La norma parla genericamente di «personale sanitario» a tempo indeterminato. Vi rientrano medici, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari, professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, dell’area socio-sanitaria. Il personale amministrativo non è ricompreso. Le assunzioni devono comunque rispettare il quadro contrattuale del CCNL Sanità e le procedure di reclutamento previste dall’art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (testo unico del pubblico impiego), salvo specifiche disposizioni speciali. Resta ferma la programmazione regionale del fabbisogno di personale, fondamento delle dotazioni organiche aziendali.

In cosa consiste la deroga ai vincoli vigenti?

I servizi sanitari regionali sono soggetti a un tetto di spesa per il personale disciplinato in via generale dall’art. 11 del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, che ha innovato il previgente schema vincolato al monte salari 2004. Il comma 362 consente di superare temporaneamente, nel solo anno 2026 e nei limiti di 450 milioni di euro a livello nazionale, tali vincoli per finanziare assunzioni a tempo indeterminato. La deroga non è assoluta: opera nell’ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario di ciascuna Regione e quindi non determina trasferimenti aggiuntivi di FSN.

Come si articola il limite di 450 milioni fra Regioni?

Il comma 362 non indica direttamente i criteri di riparto del limite di 450 milioni fra le Regioni e le Province autonome. La distribuzione avviene nell’ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevata per ciascuna Regione e Provincia autonoma, secondo le regole del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dei decreti annuali di riparto del FSN. In sede applicativa potranno essere emanati provvedimenti tecnici che declinano la quota assegnata a ciascun servizio sanitario regionale; in ogni caso il rispetto del limite complessivo è oggetto del monitoraggio della spesa sanitaria di cui alla L. 23 dicembre 2009, n. 191.

Quali sono i possibili effetti sulle liste di attesa?

L’obiettivo dichiarato del comma 362 è la riduzione delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie e il contrasto alla carenza di personale. L’effetto concreto dipende dalle scelte regionali in ordine al mix di profili professionali assunti, alla distribuzione fra ospedale e territorio e alla capacità dei piani assunzionali aziendali. La giurisprudenza costituzionale ha più volte ricondotto i tempi di attesa al nucleo essenziale del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e al sistema dei LEA (art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.). Le Regioni dovranno integrare l’intervento nei propri Piani regionali di governo delle liste di attesa.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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