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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Quantificazione del contributo previsto dal comma 126: 2 euro per ciascuna spedizione interessata.
  • Riscossione affidata agli Uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci.
  • La norma fissa solo la misura del contributo, rinviando al comma 126 per la definizione del perimetro applicativo.
  • L'intervento si inquadra nel contrasto al fenomeno dell'e-commerce extra-UE di basso valore (in particolare dropshipping da Asia).
  • Coordinamento con l'esenzione IVA per le spedizioni fino a 150 euro disciplinata dal Regime IOSS (Import One Stop Shop).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 127 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Dogane Accise

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Il contributo di cui al comma 126 è pari a 2 euro per ciascuna spedizione prevista dal medesimo comma ed è riscosso dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

La misura del contributo

Il comma 127 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) fissa nella misura di 2 euro per ciascuna spedizione il contributo introdotto dal comma 126 dello stesso articolo. La riscossione è affidata agli Uffici delle dogane dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli (ADM), che operano all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni rientranti nel perimetro applicativo individuato dal comma precedente. Si tratta di una norma di carattere prevalentemente quantificativo, che si lega alla disciplina sostanziale del comma 126 per delineare il proprio ambito di efficacia.

Il contesto: l'esplosione delle spedizioni di basso valore

L'introduzione del contributo si inquadra nel più ampio fenomeno della crescita esponenziale delle spedizioni di basso valore provenienti da Paesi extra-UE, in particolare dalla Cina, attraverso piattaforme di e-commerce internazionale (Temu, Shein, AliExpress) e modelli di dropshipping. La Commissione europea ha stimato che nel 2024 sono entrate in UE oltre 4,6 miliardi di spedizioni di valore inferiore a 150 euro, con un rapporto sproporzionato tra volumi e capacità di controllo doganale. Il fenomeno solleva preoccupazioni in tema di concorrenza sleale con i produttori europei, sicurezza dei prodotti (conformità CE), tutela della proprietà intellettuale e fiscalità.

Il quadro doganale e fiscale di riferimento

La disciplina doganale dell'Unione europea, di cui al Regolamento UE 952/2013 (Codice doganale dell'Unione), prevede una franchigia totale dai diritti doganali per le spedizioni di valore intrinseco inferiore a 150 euro (art. 23 del Regolamento UE 1186/2009). Ai fini IVA, dal 1° luglio 2021 è stata abolita l'esenzione per spedizioni fino a 22 euro (Direttiva UE 2017/2455), con applicazione dell'IVA a tutte le importazioni indipendentemente dal valore. Il regime IOSS (Import One Stop Shop) consente ai venditori extra-UE di assolvere l'IVA in un unico Stato membro per le spedizioni B2C fino a 150 euro. L'introduzione del contributo italiano di 2 euro si aggiunge a questa cornice, configurandosi come prelievo nazionale aggiuntivo.

Profili IVA e dazi

Per le spedizioni di basso valore importate da soggetti extra-UE verso consumatori italiani, l'IVA è dovuta all'aliquota ordinaria del 22% sul valore della merce. Le piattaforme online che facilitano la vendita assumono il ruolo di soggetto interposto ex art. 14-bis della Direttiva 2006/112/CE e versano l'IVA tramite il regime IOSS. Per i dazi doganali, restano applicabili le esenzioni per spedizioni di valore inferiore a 150 euro, salvo riforme in corso di discussione a livello UE. Il contributo italiano di 2 euro si applica indipendentemente dal valore della singola spedizione e ne aumenta il costo unitario finale, con effetto di parziale riequilibrio competitivo verso i produttori europei.

Profili operativi per gli Uffici delle dogane

La riscossione del contributo presso gli Uffici doganali richiede l'adeguamento dei sistemi informativi di ADM, in particolare del sistema AIDA (Automazione integrata dogane accise) e delle interfacce con gli operatori postali e i corrieri espresso (Poste Italiane, DHL, FedEx, UPS) che svolgono le dichiarazioni di importazione per conto dei consumatori finali. Il contributo dovrà essere addebitato all'importatore o, in pratica, traslato sul destinatario finale dal corriere o dalla piattaforma di e-commerce. La rendicontazione del contributo confluirà nei flussi ordinari di gettito doganale, con effetti sui conti pubblici quantificati in sede di relazione tecnica al disegno di legge.

Profili sanzionatori e di accertamento

L'omesso versamento del contributo da parte del soggetto obbligato all'importazione configura una violazione degli obblighi doganali sanzionata ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374 e del Testo unico delle disposizioni in materia doganale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43). Restano fermi i poteri di accertamento e verifica dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli, in collaborazione con la Guardia di Finanza, anche per il contrasto a fenomeni di evasione del contributo attraverso la frammentazione fittizia delle spedizioni o la dichiarazione di valori sottostimati. L'art. 303 del D.P.R. 43/1973 disciplina le sanzioni amministrative per dichiarazioni doganali infedeli, con possibili profili di rilevanza penale ex art. 295 del medesimo testo unico in caso di contrabbando aggravato.

Domande frequenti

A quali spedizioni si applica il contributo di 2 euro?

Il comma 127 fissa solo l'importo, mentre il perimetro applicativo è definito dal comma 126 (non disponibile in questa scheda). In via interpretativa, e sulla base del contesto sistematico, il contributo dovrebbe applicarsi alle spedizioni di basso valore importate da Paesi extra-UE verso consumatori italiani, in particolare quelle gestite dalle piattaforme di e-commerce internazionale. Per i dettagli sulle categorie di spedizioni soggette, sulle eventuali esenzioni e sulle modalità di applicazione concreta, occorre fare riferimento alla disciplina sostanziale del comma 126 e ai provvedimenti attuativi dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

Chi paga concretamente il contributo: il venditore o il consumatore?

Sotto il profilo formale, il contributo è dovuto all'atto dell'importazione definitiva ed è riscosso dagli Uffici delle dogane. Sotto il profilo sostanziale, il contributo viene tipicamente traslato sul consumatore finale dal corriere o dalla piattaforma di e-commerce. Le piattaforme che operano in regime IOSS potranno incorporare il contributo nel prezzo finale visualizzato al consumatore, mentre i corrieri espressi che effettuano lo sdoganamento per conto del destinatario lo addebiteranno separatamente al momento della consegna, insieme all'IVA e alle eventuali spese di sdoganamento. L'effetto economico ricade in ogni caso sul destinatario finale italiano.

Il contributo si applica anche alle spedizioni B2B (tra imprese)?

La formulazione del comma 127 fa riferimento alle «spedizioni previste dal comma 126», senza ulteriori distinzioni. Sulla base del contesto sistematico e della ratio dell'intervento - che mira a contrastare il fenomeno dell'e-commerce extra-UE di basso valore - è ragionevole ritenere che il contributo si applichi anche alle spedizioni B2B di basso valore importate da Paesi extra-UE, salvo eventuali specifiche esclusioni previste dalla disciplina del comma 126 o dai provvedimenti attuativi. Le imprese italiane importatrici dovranno gestire il contributo nei propri sistemi gestionali e nei costi di acquisto.

Il contributo è deducibile ai fini delle imposte sui redditi?

Per le imprese italiane che subiscono il contributo come onere accessorio all'importazione di merci destinate all'attività commerciale, il costo è deducibile ai sensi dell'art. 109 TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) secondo il principio di competenza, in quanto inerente alla produzione del reddito d'impresa. Concorre quindi alla determinazione del costo del venduto e alla base imponibile IRES e IRAP. Per i consumatori finali persone fisiche, il contributo si configura come spesa personale non deducibile. Per i lavoratori autonomi, è deducibile se l'acquisto è inerente all'attività professionale, ai sensi dell'art. 54 TUIR.

Il contributo è compatibile con il diritto UE?

Il contributo di 2 euro per spedizione si configura come prelievo nazionale interno e non come dazio doganale (quest'ultimo è competenza esclusiva dell'Unione europea ex art. 3 TFUE). Per essere compatibile con il diritto UE, il contributo non deve avere effetto equivalente a un dazio doganale né discriminare in funzione dell'origine delle merci ex artt. 28-30 TFUE. La sua applicazione a tutte le spedizioni importate, indipendentemente dal Paese di provenienza extra-UE, dovrebbe garantire la compatibilità europea, salvo verifica della Commissione e dell'eventuale rilievo della Corte di giustizia. Restano comunque applicabili i principi di libera circolazione delle merci nel mercato interno per le spedizioni intra-UE.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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