Commi 32-34 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Banche Risparmio
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il MEF, per le misure attuative e la modifica del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, sentita la Conferenza unificata ex art. 8 D.Lgs. 281/1997. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 5, comma 1, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201 legge , dopo le parole: «sia in Italia sia all’estero» sono aggiunte le seguenti: «, comprensiva22 dicembre 2011, n. 214 delle giacenze in valuta all’estero, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro». . Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono adottate le misure volte a dare attuazione, anche al fine di assicurare l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alle disposizioni di cui al comma 32, prevedendo altresì le occorrenti modifiche al regolamento di cui al , sentita ladecreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 Conferenza unificata di cui all’ , volte a inserire all’articolo 5articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 del citato regolamento, tra le componenti del patrimonio mobiliare, le giacenze in valute, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro all’estero, anche attraverso sistemi di money transfer o di invio all’estero di denaro contante non accompagnato. . Gli enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 33, gli atti, anche normativi, necessari all’erogazione delle nuove prestazioni in conformità alle disposizioni dei commi 32 e 33, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.
Norme modificate da questi commi
- Art. 17 D.Lgs. 231/07 AML (comma 32): Adeguata verifica della clientela per operatori cripto-asset e money transfer
- Art. 32 DPR 600/73 Accertamento (comma 32): Poteri istruttori dell’Agenzia entrate sui dati finanziari e patrimoniali
- Art. 97 Costituzione (comma 33): Buon andamento dell’amministrazione nel calcolo delle prestazioni sociali
- Art. 117 Costituzione (comma 33): Riparto di competenze Stato-Regioni in materia di livelli essenziali
- Art. 316-ter Codice Penale (comma 34): Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato per false DSU
In sintesi
Un ampliamento strutturale della base patrimoniale ISEE
I commi 32, 33 e 34 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) compongono un microsistema normativo finalizzato all'ampliamento della base patrimoniale rilevante ai fini dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). L'intervento opera modificando l'art. 5, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (decreto «Salva Italia»), che costituisce la base legislativa primaria del nuovo ISEE introdotto in via attuativa con il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159. La modifica prevede che, accanto al patrimonio mobiliare detenuto in Italia o all'estero, rilevino anche le giacenze in valute estere, le giacenze in criptovalute e le rimesse in denaro - anche tramite operatori di money transfer o invio di contante non accompagnato.
Le finalità politiche dell'intervento
L'estensione della base patrimoniale ISEE risponde a esigenze di equità sostanziale nell'accesso alle prestazioni sociali agevolate. Le crescenti masse detenute in cripto-asset (Bitcoin, Ethereum, stablecoin), la diffusione di conti correnti in valuta estera anche presso operatori esteri (banche svizzere, neobanche europee, intermediari extra-UE) e l'utilizzo dei circuiti di money transfer per il trasferimento di liquidità tra Paesi di origine e Italia, rappresentavano lacune significative dell'attuale impianto ISEE. La novella mira a evitare che soggetti con effettiva capacità economica - ma con patrimonio detenuto in forme atipiche o all'estero - possano accedere indebitamente a prestazioni assistenziali destinate a fasce realmente deboli.
Il quadro normativo di riferimento
L'art. 5 del decreto «Salva Italia» rappresenta la cornice normativa primaria della disciplina ISEE, integrata dal regolamento attuativo (D.P.C.M. 159/2013) e dal D.M. 7 novembre 2014 in materia di modulistica e modalità tecniche di acquisizione dei dati. L'ISEE è lo strumento universale di valutazione della condizione economica delle famiglie ai fini dell'accesso a prestazioni sociali agevolate - dalla social card al bonus asilo nido, dalle borse di studio universitarie agli sgravi tariffari per utenze e mensa scolastica. La gestione operativa è affidata all'INPS, che riceve le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) e calcola l'indicatore sulla base dei dati patrimoniali e reddituali dichiarati e di quelli acquisiti per cooperazione informatica dal sistema fiscale (Anagrafe tributaria, sezione conti correnti).
Le criptovalute nell'ISEE: questioni applicative
L'inclusione delle giacenze in criptovalute nel patrimonio rilevante ISEE pone questioni di non agevole soluzione, in particolare per quanto attiene alla valutazione e alla tracciabilità. Sul piano valutativo, la giacenza dovrà essere computata al valore di mercato al 31 dicembre dell'anno precedente, secondo modalità che dovranno essere precisate dal decreto attuativo del Ministro del lavoro. Sul piano della tracciabilità, il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della V Direttiva antiriciclaggio, ha esteso gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale (exchange) iscritti nel registro dell'OAM (Organismo Agenti e Mediatori). Le giacenze detenute presso exchange italiani o europei autorizzati sono dunque tracciabili tramite cooperazione informatica; quelle detenute in wallet privati (cold storage, hardware wallet) restano nella sfera di esclusiva conoscenza del contribuente, con conseguente rilievo del principio di autocertificazione e dei conseguenti profili di responsabilità penale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci.
Valute estere e rimesse: profili antiriciclaggio
L'inclusione delle giacenze in valuta estera e delle rimesse intercetta l'area di maggiore opacità tra le risorse patrimoniali delle famiglie immigrate o transnazionali. Il quadro antiriciclaggio italiano (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 90/2017) già impone obblighi di tracciabilità sui trasferimenti via money transfer superiori a determinate soglie, con segnalazione di operazioni sospette alla UIF presso Banca d'Italia. Le rimesse in contanti non accompagnate restano invece largamente sottratte al monitoraggio. La nuova disciplina ISEE non incide direttamente sulla normativa antiriciclaggio, ma rende rilevanti tali risorse ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali, con potenziale effetto di emersione indiretta. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 4 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167 (quadro RW) per le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, anche in cripto-asset.
Il rinvio al decreto attuativo
Il comma 33 demanda a un decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il MEF, l'adozione delle misure attuative e la modifica del D.P.C.M. 159/2013, previa intesa con la Conferenza unificata ex art. 8 D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. La clausola di neutralità finanziaria («senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica») implica che l'estensione della base patrimoniale ISEE non genera maggiori risorse per le casse pubbliche, ma una più equa redistribuzione delle prestazioni esistenti. Il decreto dovrà risolvere le criticità tecniche legate alla valorizzazione delle giacenze in cripto-asset, alle modalità di acquisizione automatica dei dati dagli exchange iscritti OAM, e ai meccanismi di autocertificazione per le giacenze non tracciabili.
Adeguamento degli enti erogatori
Il comma 34 impone agli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate (INPS, Regioni, Comuni, Università per il diritto allo studio, ATER, gestori dei servizi educativi) di adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto attuativo gli atti, anche normativi, necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità alla nuova disciplina. È espressamente fatta salva la continuità delle prestazioni in corso di erogazione, fino alla data di adeguamento, nel rispetto del principio di tutela dell'affidamento. La disposizione si raccorda con il principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.) e con il diritto alle prestazioni essenziali ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m), Cost.
Profili sanzionatori
L'omessa indicazione nella DSU di giacenze in valuta estera, criptovalute o rimesse comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 38, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro), oltre alla revoca delle prestazioni indebitamente percepite e all'eventuale rilevanza penale ex art. 316-ter c.p. (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). Restano fermi gli obblighi di restituzione delle somme percepite e il pagamento degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284 c.c.
Domande frequenti
Le criptovalute devono essere dichiarate nell'ISEE 2026?
Sì, in linea di principio. La nuova disciplina introdotta dal comma 32 estende il patrimonio rilevante ISEE alle giacenze in criptovalute. Tuttavia, l'effettiva operatività della modifica è subordinata all'emanazione del decreto attuativo previsto dal comma 33, che dovrà precisare le modalità tecniche di valorizzazione (al valore di mercato del 31 dicembre dell'anno precedente, presumibilmente). Fino all'adozione di tale decreto e all'adeguamento del D.P.C.M. 159/2013, restano applicabili le regole previgenti. È comunque consigliabile, in via prudenziale, conservare la documentazione relativa alle giacenze in cripto-asset detenute al 31 dicembre 2024 e 2025.
Anche le rimesse ricevute dall'estero rilevano per l'ISEE?
Sì, la norma include espressamente le rimesse in denaro inviate o ricevute dall'estero, anche tramite money transfer o invio di contante non accompagnato. La rilevanza opera in entrata e in uscita, in quanto la disposizione mira a intercettare ogni movimentazione patrimoniale transfrontaliera. Le rimesse rilevano come componente del patrimonio mobiliare alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, secondo le modalità che saranno precisate dal decreto attuativo. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio fiscale ex art. 4 del D.L. 167/1990 (quadro RW) per chi detiene attività finanziarie estere superiori alla soglia di 15.000 euro.
Quando entreranno in vigore le nuove regole?
Le nuove regole entrano formalmente in vigore il 1° gennaio 2026, ma diventeranno operative dopo l'emanazione del decreto attuativo previsto dal comma 33 e l'adeguamento del D.P.C.M. 159/2013. Inoltre, il comma 34 concede agli enti erogatori novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto per adottare gli atti necessari. È quindi prevedibile che la nuova disciplina diventi pienamente operativa nel corso del 2026, con applicazione per le DSU presentate successivamente all'adeguamento. Restano salve le prestazioni in corso di erogazione sulla base delle norme previgenti, in coerenza con il principio di tutela dell'affidamento.
Cosa rischia chi non dichiara le criptovalute nella DSU?
L'omessa indicazione di giacenze in cripto-asset, valuta estera o rimesse nella DSU integra ipotesi di falsa dichiarazione sostitutiva, punita ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la reclusione fino a tre anni. Sul piano amministrativo, si applica la sanzione di cui all'art. 38, comma 3, del D.L. 78/2010 (da 500 a 5.000 euro) e si determina la revoca delle prestazioni indebitamente percepite, con obbligo di restituzione delle somme oltre interessi legali. In casi di particolare gravità, è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316-ter c.p., punito con reclusione da sei mesi a tre anni.
Come saranno controllate le giacenze in criptovalute?
Il controllo si articolerà su più livelli. Per le criptovalute detenute presso exchange iscritti al registro OAM (D.Lgs. 90/2017 in recepimento V Direttiva AML, ora confluito nella disciplina del Regolamento UE 2023/1114 - MiCA), è presumibile la previsione di cooperazione informatica con l'Anagrafe tributaria, analogamente a quanto avviene per i conti correnti bancari ex art. 7, comma 6, del D.P.R. 605/1973. Per le giacenze in wallet privati (cold storage), la verifica si baserà sull'autocertificazione del contribuente e sui poteri ispettivi della Guardia di Finanza, anche in collaborazione con la UIF di Banca d'Italia, nel quadro degli obblighi antiriciclaggio del D.Lgs. 231/2007.