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Comma 2 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Banche Risparmio
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 123, 127 e 130 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il comma 2 dell’articolo 4 del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente , si interpreta nel senso che le riserve auree gestite e detenute dalla Bancadella Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 d’Italia, come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al Popolo italiano.
Norme modificate da questi commi
- Art. 47 Costituzione (comma 2): Tutela costituzionale del risparmio richiamata in materia di riserve auree
- Art. 11 Costituzione (comma 2): Limitazioni di sovranità per appartenenza all’Eurosistema
- Art. 1 TUB (comma 2): Quadro generale del sistema bancario in cui opera Banca d’Italia
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Una norma a forte valenza simbolica
Il comma 2 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene con una disposizione di carattere dichiaratamente interpretativo sull'art. 4, comma 2, del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Testo unico delle norme di legge in materia valutaria), stabilendo che le riserve auree gestite e detenute dalla Banca d'Italia, così come iscritte nel proprio bilancio, appartengono al Popolo italiano. Si tratta di una norma a forte valenza simbolico-politica, che chiude un dibattito riemerso ciclicamente negli ultimi anni circa la titolarità sostanziale delle circa 2.452 tonnellate di oro che fanno della Repubblica italiana il terzo detentore mondiale.
Natura interpretativa e clausola di salvaguardia europea
La formula adottata dal legislatore («si interpreta nel senso che») qualifica il comma 2 come norma di interpretazione autentica, idonea a produrre effetti retroattivi entro i limiti fissati dalla Corte costituzionale (cfr. principi consolidati ex artt. 3 e 11 Cost.). La clausola di apertura - «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 123, 127 e 130 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea» - opera come salvaguardia rispetto al divieto di finanziamento monetario degli Stati (art. 123 TFUE), alle competenze del SEBC in materia di politica monetaria (art. 127 TFUE) e al principio di indipendenza delle banche centrali (art. 130 TFUE). In tal modo l'affermazione della titolarità popolare non altera né la disponibilità gestionale dell'oro in capo a Banca d'Italia, né il quadro di indipendenza tecnica che vincola l'Istituto in quanto componente dell'Eurosistema.
Il quadro normativo previgente
L'art. 4 del D.P.R. 148/1988, nel testo originario, attribuiva alla Banca d'Italia la titolarità e la gestione delle riserve ufficiali del Paese, in coerenza con quanto previsto dal r.d.l. 12 marzo 1936, n. 375 e dalla legge bancaria. Con l'ingresso nell'Unione monetaria, parte delle riserve auree è stata conferita alla BCE (art. 30 dello Statuto del SEBC), mentre la quota residua resta iscritta nel bilancio di via Nazionale. La nuova norma interpretativa non modifica né le iscrizioni contabili né il regime europeo, ma precisa che il sottostante economico delle riserve - in termini di appartenenza ultima - va riferito alla collettività nazionale.
Profili contabili e fiscali
Sul piano contabile, la disposizione non produce effetti diretti sul bilancio della Banca d'Italia né sui dividendi distribuiti allo Stato ai sensi dell'art. 39 dello Statuto della Banca (approvato con d.P.R. 12 dicembre 2006). Non genera plusvalenze tassabili ex art. 86 TUIR né rivalutazioni rilevanti ai fini IRES o IRAP, poiché non si verifica alcun trasferimento patrimoniale. Resta peraltro confermata la disciplina degli utili da rivalutazione delle riserve auree introdotta dall'art. 6 del D.L. 30 novembre 2013, n. 133, convertito dalla L. 29 gennaio 2014, n. 5, e i relativi profili IRES già oggetto di interpelli dell'Agenzia delle entrate.
Implicazioni operative per banche e operatori
Per gli istituti di credito e gli operatori finanziari la portata operativa è sostanzialmente nulla: la norma non incide sulla disciplina del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385), né sui requisiti prudenziali Basilea III, né sulle politiche di gestione delle riserve ai sensi del Regolamento UE 575/2013. L'effetto pratico si concentra invece sul piano della legittimazione democratica delle scelte di politica monetaria e sulla trasparenza informativa verso il pubblico, in coerenza con l'art. 47 Cost. che tutela il risparmio e la stabilità del sistema creditizio.
Profili di diritto comparato
Disposizioni analoghe sull'appartenenza popolare delle riserve auree sono presenti in altri ordinamenti europei, in particolare in Germania (dove la titolarità della Bundesbank è pacificamente riferita alla collettività) e in Francia. La novella italiana si allinea quindi a una tendenza di rafforzamento simbolico del nesso fra riserve nazionali e cittadinanza, senza pregiudizio per l'autonomia tecnica delle banche centrali, in coerenza con l'art. 11 Cost. che ammette limitazioni di sovranità necessarie agli ordinamenti internazionali.
Domande frequenti
La norma cambia chi gestisce concretamente l'oro?
No. La gestione operativa, materiale e contabile delle riserve auree resta integralmente in capo alla Banca d'Italia, che opera nell'ambito del Sistema europeo di banche centrali. La nuova formulazione interpretativa dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 148/1988 si limita a chiarire che il sottostante economico delle riserve appartiene al Popolo italiano, ma non modifica i poteri tecnici né trasferisce la proprietà al Tesoro o ad altri soggetti. La clausola di salvaguardia espressa sugli artt. 123, 127 e 130 TFUE conferma il rispetto dell'indipendenza della banca centrale e dei vincoli europei sulla politica monetaria.
L'Italia può ora vendere liberamente l'oro per finanziare la spesa pubblica?
No. L'art. 123 TFUE, espressamente richiamato dalla norma, vieta il finanziamento monetario degli Stati membri da parte della banca centrale. Inoltre, gli accordi internazionali Central Bank Gold Agreement e gli statuti del SEBC impongono coordinamento europeo per le vendite di oro da parte delle banche centrali nazionali. L'affermazione di titolarità popolare ha quindi natura dichiarativa e simbolica: non sblocca alcuna facoltà dispositiva nuova in capo allo Stato né consente operazioni di mobilizzazione delle riserve estranee al quadro istituzionale europeo.
Cambia qualcosa per i bilanci delle banche commerciali?
No. La disposizione opera esclusivamente sul piano della titolarità delle riserve della Banca centrale e non produce effetti sui bilanci degli enti creditizi disciplinati dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993). Restano invariati i requisiti prudenziali, le segnalazioni di vigilanza, il calcolo del CET1 e del leverage ratio. Non sono richieste rettifiche contabili, né integrazioni alle relazioni di bilancio, né comunicazioni alla Banca d'Italia o alla BCE in quanto autorità di vigilanza unica nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico.
Ci sono effetti fiscali per la Banca d'Italia o per lo Stato?
No. La norma non comporta plusvalenze imponibili, né rivalutazioni soggette a IRES, IRAP o imposta sostitutiva. Non si verifica alcun trasferimento patrimoniale rilevante ai sensi dell'art. 86 TUIR, né emergono componenti positivi di reddito ex art. 88 TUIR. La disciplina degli utili da rivalutazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia introdotta dal D.L. 133/2013 resta integralmente applicabile. La distribuzione degli utili netti dell'Istituto allo Stato continua a seguire le regole statutarie ordinarie.
Perché il legislatore ha sentito l'esigenza di introdurre questa norma?
La disposizione recepisce un dibattito politico-istituzionale aperto da più legislature sulla natura giuridica delle riserve auree. Negli anni passati erano state presentate proposte di legge volte a sancire espressamente l'appartenenza popolare dell'oro, anche in chiave di trasparenza democratica. La formula interpretativa scelta evita conflitti con l'art. 130 TFUE sull'indipendenza della banca centrale e si limita a fissare un principio di titolarità ultima, lasciando intatti i meccanismi di gestione tecnica. La collocazione in legge di bilancio risponde a esigenze di certezza giuridica e di chiusura definitiva del dibattito.