- Decadono tutti gli organi dell’Agenzia ItaliaMeteo, salvo il collegio dei revisori.
- È nominato Commissario straordinario il capo del Dipartimento della Protezione civile.
- Il Commissario propone il nuovo statuto entro il 30 giugno 2026 e assume poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria.
- La sede dell’Agenzia è confermata a Roma.
- Il nuovo direttore è nominato ex art. 8 D.Lgs. 300/1999; autorizzati due incarichi dirigenziali aggiuntivi fino al 31 dicembre 2026.
Commi 298-301 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Calamita Emergenze
In vigore dal: In vigore dal 27 febbraio 2026 (commi 298, 300, 300-bis); commi 299 e 301 dal 1° gennaio 2026. Modificati dal D.L. 27 febbraio 2026, n. 25, art. 18.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Atteso il nuovo statuto dell’Agenzia ItaliaMeteo entro il 30 giugno 2026, su proposta del Commissario straordinario, in coerenza con il comma 557 dell’art. 1 L. 205/2017 come sostituito dalla lettera e) del comma 297 LB 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. 25 Articolo 18
298. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi dell’Agenzia ItaliaMeteo, ad eccezione del collegio dei revisori, decadono ed è nominato Commissario straordinario dell’Agenzia il capo del Dipartimento della protezione civile, che provvede a presentare, entro il 30 giugno 2026 , la proposta del nuovo statuto in coerenza con le disposizioni di cui al , come sostituito dallacomma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 lettera e) del comma 297 del presente articolo. La sede di ItaliaMeteo e’ in Roma. Per l’esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. . Il Commissario straordinario di cui al comma 298, per il periodo in cui è in carica, assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione degli organi decaduti ai sensi del presente comma. Entro sessanta giorni dalla data in cui il nuovo statuto acquista efficacia sono nominati tutti i nuovi organi dell’Agenzia. . 25 Articolo 18
300. Il Commissario straordinario di cui al comma 298 resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore dell’Agenzia e il collegio dei revisori resta in carica fino alla nomina del nuovo organo. In fase di prima applicazione, per garantire l’idonea e comprovata qualificazione professionale in relazione alla natura e alle caratteristiche dell’Agenzia, l’incarico del nuovo direttore e’ conferito ai sensi dell’ , su propostaarticolo 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 del Capo del Dipartimento della protezione civile. Articolo 1 com 300 bis – . 25 Articolo 18 300-bis. I componenti del collegio dei revisori di cui al comma 300, primo periodo, possono essere riconfermati oltre la naturale scadenza del loro attuale incarico e fino alla nomina del nuovo organo di cui al medesimo comma
300. . Fino al 31 dicembre 2026, è autorizzato il conferimento di due incarichi dirigenziali di livello non generale presso l’Agenzia ItaliaMeteo, oltre i limiti percentuali di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, . Agli oneri di cui al presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all’n. 165 articolo 1, comma , come sostituito dalla lettera f) del comma 297 del presente articolo.559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
Norme modificate da questi commi
- Art. 97 Costituzione (comma 298): buon andamento e organizzazione dell’ente commissariato
- Art. 9 Costituzione (comma 298): tutela dell’ambiente come finalità del servizio meteorologico nazionale
Inquadramento
I commi da 298 a 301 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), come modificati dall’art. 18 del D.L. 27 febbraio 2026, n. 25, intervengono sull’Agenzia ItaliaMeteo, ente istituito dall’art. 1, comma 551 e seguenti, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, per gestire il servizio meteorologico nazionale distribuito. La novella dispone la decadenza degli organi (salvo i revisori), nomina Commissario straordinario il capo del Dipartimento della Protezione civile e fissa al 30 giugno 2026 il termine per la proposta di un nuovo statuto.
Decadenza e nuovo Commissario
Il comma 298 stabilisce la decadenza ope legis del consiglio direttivo e del direttore dell’Agenzia. La scelta di affidare il commissariamento al capo del Dipartimento della Protezione civile non è casuale: la Protezione civile, ai sensi del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), è il principale utente operativo delle previsioni meteorologiche per la valutazione del rischio idrogeologico, idraulico, neve, ghiaccio, ondate di calore. L’integrazione funzionale viene quindi rafforzata, con la sede dell’Agenzia confermata a Roma e l’avvalimento del Dipartimento. Il comma 299 attribuisce al Commissario poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il periodo dell’incarico; entro sessanta giorni dall’efficacia del nuovo statuto devono essere nominati tutti i nuovi organi.
Il nuovo direttore
Il comma 300 disciplina la transizione: il Commissario resta in carica fino alla nomina del nuovo direttore e il collegio dei revisori prosegue fino al rinnovo. Per la prima nomina è previsto l’istituto dell’incarico ex art. 8 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (incarichi di vertice delle agenzie governative), conferito su proposta del capo del Dipartimento della Protezione civile. La proposta richiama il modello dell’Agenzia delle dogane e delle altre agenzie fiscali, garantendo una selezione fondata sulla «idonea e comprovata qualificazione professionale». Il comma 300-bis, introdotto dal D.L. 25/2026, consente la riconferma del collegio dei revisori oltre la scadenza naturale, sino al rinnovo.
Risorse e dirigenza
Il comma 301 autorizza, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento di due incarichi dirigenziali di livello non generale presso l’Agenzia, in deroga ai tetti percentuali dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. La deroga si giustifica con la fase di start-up del nuovo assetto e con l’esigenza di affiancare al Commissario figure di vertice dotate di expertise tecnica. Gli oneri sono coperti nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell’art. 1, comma 559, della L. 205/2017, come sostituito dalla lettera f) del comma 297 della stessa LB 2026.
Profilo costituzionale
Il commissariamento di un ente strumentale rientra nella discrezionalità del legislatore, purché sia ragionevole e proporzionato (art. 3 e 97 Cost.). La Corte costituzionale, in materia di gestioni commissariali (ad es. con riferimento alla sanità), ha riconosciuto la legittimità della misura quando vi siano esigenze di efficienza e di celere riorganizzazione (sent. 233/2019, in tema di poteri sostitutivi statali). Nel caso di ItaliaMeteo, l’esigenza è rendere operativo a regime un servizio strategico per l’allerta meteo, dopo un avvio difficoltoso.
Profili gius-amministrativi
Gli atti del Commissario straordinario sono impugnabili davanti al giudice amministrativo. I tempi di adozione del nuovo statuto (entro il 30 giugno 2026) e di nomina degli organi (sessanta giorni dall’efficacia statutaria) sono perentori ai fini della legittimità della prosecuzione del commissariamento. La proroga del collegio dei revisori risponde all’esigenza di continuità del controllo contabile, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123, sul controllo della Ragioneria.
Coordinamento con il sistema della Protezione civile
L’avvalimento del Dipartimento, previsto dal comma 298, rafforza il principio di sussidiarietà verticale e si raccorda con la rete dei Centri funzionali decentrati, di cui all’art. 17 del D.Lgs. 1/2018, che già integrano dati meteo per la valutazione del rischio sul territorio. La riforma punta a colmare il ritardo italiano nella costruzione di un servizio meteorologico unificato, paragonabile al Met Office britannico o al Météo-France.
I rapporti con l’Aeronautica militare
Il servizio meteorologico italiano è storicamente fornito dal Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, ai sensi degli artt. 88 e seguenti del Codice della navigazione e dell’ordinamento militare. L’Agenzia ItaliaMeteo, istituita con la L. 205/2017, doveva federare le competenze meteorologiche civili e coordinarsi con la componente militare. Il commissariamento disposto dal comma 298 non incide sui rapporti con l’Aeronautica, che continua a svolgere le proprie funzioni in particolare per il supporto al traffico aereo (in coordinamento con ENAV) e per le esigenze della Difesa. Il nuovo statuto dovrà precisare gli ambiti di competenza dell’Agenzia rispetto al servizio militare, evitando duplicazioni.
Allertamento meteo e cambiamento climatico
L’intervento si inserisce nel quadro di rafforzamento delle capacità di adattamento al cambiamento climatico. Eventi meteo estremi (alluvioni, frane, ondate di calore, siccità) sono in aumento di frequenza e intensità, come documentato dal Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) e dai rapporti ISPRA. Un servizio meteorologico nazionale efficiente è precondizione del Sistema nazionale di allertamento, gestito dal Dipartimento della Protezione civile e dalle Regioni in modo congiunto. Le allerte gialle, arancioni e rosse emesse dai Centri funzionali decentrati si basano su previsioni di precipitazioni, vento, neve, ghiaccio, ondate di calore: la loro affidabilità dipende dalla qualità del modello meteorologico di base, ed è per questo che l’Agenzia ItaliaMeteo, una volta a regime, dovrà assicurare standard tecnici elevati.
Il modello di nomina ex art. 8 D.Lgs. 300/1999
L’art. 8 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, disciplina la nomina dei direttori delle agenzie governative. Si tratta di una procedura che prevede: individuazione tra soggetti dotati di idonea e comprovata qualificazione professionale; nomina con DPCM su proposta del Ministro vigilante (nel caso, su proposta del capo del Dipartimento Protezione civile, secondo la specificità del comma 300); durata triennale rinnovabile; possibilità di revoca per giusta causa. Il modello replica quello già in vigore per l’Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia del demanio. Per la prima nomina, prevista dal comma 300, primo periodo, la proposta del capo del Dipartimento è condizione di legittimità.
Profili di responsabilità del Commissario
Il Commissario straordinario, in quanto pubblico ufficiale, è soggetto alla responsabilità civile, penale e contabile per gli atti compiuti nell’esercizio della funzione. I suoi atti sono pubblici e devono rispettare i principi di legalità, imparzialità e buon andamento. Le determinazioni commissariali sono soggette al controllo preventivo della Corte dei conti ex art. 3 della L. 14 gennaio 1994, n. 20, per gli atti di maggiore rilevanza, e al controllo successivo sulla gestione. La responsabilità del Commissario non si trasferisce sull’Agenzia, che resta soggetto giuridico autonomo, ma sui titolari pro tempore dell’organo.
Domande frequenti
Che cos’è l’Agenzia ItaliaMeteo?
È l’ente istituito dai commi 551-561 dell’art. 1 della L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) per gestire in forma unitaria il servizio meteorologico nazionale, federando le competenze fino ad oggi distribuite tra il Servizio meteorologico dell’Aeronautica militare, le Regioni e gli enti di ricerca. Ha sede legale a Bologna nel testo originario, ora confermata operativamente a Roma dal comma 298. La sua missione è produrre previsioni e allerte meteo a supporto della Protezione civile, dei trasporti, dell’agricoltura e della tutela ambientale. L’Agenzia ha avuto un avvio lento, di qui la decisione di commissariarla per accelerare la piena operatività.
Perché il commissariamento è affidato al capo della Protezione civile?
La scelta riflette il legame funzionale tra previsione meteo e gestione delle emergenze. Il Dipartimento della Protezione civile, secondo il Codice di cui al D.Lgs. 1/2018, è il principale destinatario operativo delle previsioni e delle allerte, in particolare per rischio idrogeologico, idraulico e neve. Concentrare la guida transitoria in capo a un’unica figura accelera l’integrazione tecnica tra meteo e Protezione civile, evitando duplicazioni con i Centri funzionali decentrati e con il sistema di allertamento regionale. La temporaneità del commissariamento è garantita: cessa alla nomina del nuovo direttore secondo la procedura ex art. 8 D.Lgs. 300/1999.
Entro quando dovrà essere adottato il nuovo statuto?
Il comma 298 fissa al 30 giugno 2026 il termine per la presentazione della proposta di nuovo statuto da parte del Commissario straordinario, in coerenza con il comma 557 dell’art. 1 L. 205/2017 come sostituito dalla lettera e) del comma 297 LB 2026. La proposta dovrà ridefinire organi, funzioni, rapporti con il Dipartimento della Protezione civile e con le altre amministrazioni del sistema meteorologico nazionale. L’adozione formale segue le procedure previste dal D.Lgs. 300/1999 e dal regolamento di organizzazione di Palazzo Chigi. Entro 60 giorni dall’efficacia statutaria vanno nominati tutti i nuovi organi, salvo il collegio dei revisori prorogato dal comma 300-bis.
Quali poteri ha il Commissario straordinario?
Il comma 299 attribuisce al Commissario tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria che spetterebbero agli organi decaduti. Ciò comprende: adozione dei provvedimenti di bilancio, conferimento di incarichi, stipulazione di contratti, gestione del personale, rapporti con le amministrazioni terze, definizione dei piani operativi. I poteri sono esercitati con atti commissariali, soggetti ai controlli di legittimità ordinari (Corte dei conti) e impugnabili davanti al giudice amministrativo. Per il supporto, il Commissario si avvale del Dipartimento della Protezione civile, senza nuovi oneri, secondo la formula del comma 298, ultimo periodo.
I due incarichi dirigenziali aggiuntivi del comma 301 sono stabili?
No. Il comma 301 autorizza il conferimento di due incarichi dirigenziali di livello non generale fino al 31 dicembre 2026, in deroga ai limiti percentuali dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. 165/2001. Si tratta dunque di posizioni a termine, funzionali alla fase transitoria di start-up dell’Agenzia commissariata. Gli oneri trovano copertura nelle risorse disponibili ex art. 1, comma 559, L. 205/2017, come sostituito dalla lettera f) del comma 297 LB 2026. Eventuali stabilizzazioni o proroghe oltre il 31 dicembre 2026 richiederanno un nuovo intervento normativo.