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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in occasione del centenario della nascita di Pio La Torre (1927-2027).
  • Finalità: promozione della conoscenza del suo impegno civile, politico e antimafia.
  • Tematiche specifiche: diffusione dei valori della legalità, della giustizia sociale e della partecipazione democratica.
  • Stanziamento biennale per un totale di 1 milione di euro complessivi.
  • L'attuazione richiederà provvedimenti dell'amministrazione erogante per la selezione dei progetti finanziabili.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 902 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Giustizia

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. In occasione della ricorrenza dei cento anni dalla nascita di Pio La Torre, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la realizzazione di iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile, politico e antimafia e della diffusione dei valori della legalità, della giustizia sociale e della partecipazione democratica.

La ratio celebrativa

Il comma 902 della Legge di Bilancio 2026 si inserisce nel filone delle norme celebrative che caratterizzano in modo ricorrente le leggi di bilancio italiane. Lo stanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 commemora il centenario della nascita di Pio La Torre, parlamentare e dirigente politico assassinato dalla mafia il 30 aprile 1982. La norma collega esplicitamente la commemorazione ai valori della legalità, della giustizia sociale e della partecipazione democratica, valori riconducibili all'art. 3 della Costituzione (uguaglianza sostanziale), all'art. 49 (partecipazione politica) e ai principi che ispirano la legislazione antimafia.

La dimensione storica e normativa

Pio La Torre è figura centrale nella storia della legislazione antimafia italiana. La sua proposta di legge, depositata insieme a Virginio Rognoni e divenuta L. 13 settembre 1982, n. 646 (cosiddetta «Rognoni-La Torre») dopo il suo assassinio, ha introdotto nell'ordinamento il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis del codice penale) e la confisca dei beni di provenienza illecita. Tale impianto, integrato poi dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), costituisce ancora oggi l'asse portante del contrasto patrimoniale alla criminalità organizzata. Il richiamo della legge di bilancio alla figura di La Torre ha quindi una valenza che eccede la commemorazione: riafferma la centralità di quella stagione legislativa nel sistema di tutela costituzionale.

Struttura dello stanziamento

La spesa è autorizzata per due esercizi (2026 e 2027) e ha natura di trasferimento corrente. Lo stanziamento complessivo è di 1 milione di euro, ripartito in due quote annuali identiche. La pluriennalità consente di realizzare iniziative articolate, distribuite nel biennio celebrativo, e di programmare con maggiore respiro le procedure di selezione dei progetti. La copertura è assicurata nell'ambito delle disposizioni generali della legge di bilancio, in conformità con l'art. 17 della L. 31 dicembre 2009, n. 196.

Le finalità indicate dalla norma

La norma indica due piani di finalità. Il primo è storiografico e biografico: la promozione della conoscenza dell'impegno civile, politico e antimafia di Pio La Torre. Il secondo è valoriale: la diffusione dei valori della legalità, della giustizia sociale e della partecipazione democratica. Il richiamo esplicito alla «legalità» differenzia questa norma dalla commemorazione di Antonio Gramsci di cui al comma 899, dove tale valore non compare. Si tratta di una scelta lessicale coerente con il ruolo di La Torre nella stagione della lotta alla mafia.

Profili procedurali e di trasparenza

Il comma non prevede un decreto attuativo formale. L'utilizzo delle risorse avverrà tramite atti dell'amministrazione individuata dalle tabelle allegate alla legge, presumibilmente il Ministero della cultura, il Ministero della giustizia o la Presidenza del Consiglio. Le procedure di selezione dei beneficiari dovranno rispettare i principi di trasparenza e imparzialità dell'art. 97 della Costituzione e gli obblighi di pubblicità del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. I beneficiari saranno tenuti agli obblighi di pubblicità dell'art. 1, commi 125-129, della L. 4 agosto 2017, n. 124, per i contributi superiori a 10.000 euro annui.

Profili tributari per i beneficiari

Per gli enti beneficiari, il trattamento del contributo dipende dalla loro qualificazione. Per le associazioni e fondazioni qualificabili come enti non commerciali ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), il contributo destinato all'attività istituzionale non concorre al reddito imponibile. Per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, si applica il regime speciale del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in particolare l'art. 79 sulla qualificazione fiscale delle attività di interesse generale. Ai fini IVA, l'erogazione è fuori campo per assenza di corrispettività ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Per le associazioni che svolgono attività commerciale, occorre rispettare la separazione contabile e la corretta destinazione dei fondi.

Coordinamento con la legislazione antimafia

Il richiamo all'impegno antimafia di Pio La Torre conferisce alla norma una dimensione che eccede la semplice commemorazione. Le iniziative finanziabili possono includere percorsi formativi rivolti a magistrati, forze dell'ordine, operatori economici e cittadini sui temi della legalità e della prevenzione della criminalità organizzata. Il quadro normativo di riferimento è ampio: oltre all'art. 416-bis del codice penale e alla L. 13 settembre 1982, n. 646, rilevano il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia), la L. 23 dicembre 1993, n. 559 sul riutilizzo dei beni confiscati, la L. 7 marzo 1996, n. 109 sulla destinazione sociale dei beni confiscati. Le iniziative potranno valorizzare l'utilizzo dei beni confiscati come spazi di memoria e di formazione, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

Aspetti di rendicontazione

L'erogazione del contributo richiederà la presentazione di una rendicontazione analitica delle spese sostenute, idonea a documentare l'effettiva destinazione alla finalità commemorativa. Le voci di spesa tipicamente ammissibili includono compensi a relatori e ricercatori, costi organizzativi di eventi pubblici, pubblicazioni e materiali divulgativi, attività didattiche nelle scuole, produzioni audiovisive. Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 disciplina la contabilità armonizzata applicabile agli enti finanziati con risorse pubbliche, mentre il D.M. 12 maggio 2016 fissa i criteri per la rendicontazione. Eventuali revoche del contributo per mancato rispetto delle finalità o per documentazione carente sono impugnabili davanti al giudice amministrativo secondo le regole generali del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Domande frequenti

Chi può ricevere i contributi del comma 902?

La norma non individua direttamente i beneficiari ma le finalità. L'individuazione concreta avverrà tramite procedure di selezione gestite dall'amministrazione erogante, che sarà indicata dalle tabelle allegate alla legge. Potranno tipicamente accedere fondazioni culturali, associazioni antimafia, università, istituti culturali, enti di ricerca e centri studi che presentino progetti coerenti con la promozione della conoscenza dell'impegno civile, politico e antimafia di Pio La Torre e dei valori della legalità, della giustizia sociale e della partecipazione democratica. Le procedure dovranno rispettare i principi di trasparenza e imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione.

Quali valori specifici la norma intende promuovere?

Il comma 902 indica tre valori espressamente: legalità, giustizia sociale e partecipazione democratica. La «legalità» rinvia alla tradizione antimafia italiana e all'impianto della L. 646/1982 (Rognoni-La Torre) che ha introdotto l'art. 416-bis del codice penale e la confisca dei beni di provenienza mafiosa, poi consolidato nel D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia). La «giustizia sociale» richiama l'art. 3 della Costituzione sull'uguaglianza sostanziale. La «partecipazione democratica» rinvia all'art. 49 della Costituzione sui partiti politici e all'art. 1 sulla sovranità popolare. Le iniziative finanziate dovranno coerentemente coniugare questi tre piani.

Il contributo concorre al reddito imponibile del beneficiario?

Dipende dalla qualificazione del beneficiario. Per gli enti non commerciali ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, il contributo destinato all'attività istituzionale non concorre al reddito imponibile IRES. Per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, si applica la disciplina del D.Lgs. 117/2017, in particolare l'art. 79 sulla qualificazione fiscale delle attività di interesse generale. Le associazioni che svolgono anche attività commerciale devono garantire la separazione contabile. Ai fini IVA, l'erogazione è fuori campo per assenza di corrispettività ex art. 2 D.P.R. 633/1972. Resta l'obbligo di rendicontazione e pubblicità.

Quali obblighi di trasparenza gravano sui beneficiari?

I beneficiari di contributi pubblici superiori a 10.000 euro nell'anno sono soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 1, commi 125-129, della L. 4 agosto 2017, n. 124, con indicazione delle somme ricevute nella nota integrativa del bilancio o sul sito istituzionale. La mancata pubblicazione comporta sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterata omissione, l'obbligo di restituzione. L'amministrazione erogante è tenuta agli obblighi di pubblicità del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, con pubblicazione dei provvedimenti di concessione nella sezione «Amministrazione trasparente». La rendicontazione delle spese sostenute deve essere puntuale e tracciabile, secondo le condizioni fissate dal bando.

Le risorse non spese nel 2026 si trasferiscono al 2027?

Trattandosi di stanziamento articolato in due esercizi distinti, ciascuna quota annuale (500.000 euro) ha autonomia di bilancio. Le risorse non impegnate nel 2026 confluiscono inizialmente nella gestione dei residui ai sensi dell'art. 34-bis della L. 196/2009 e mantengono il vincolo di destinazione. Tuttavia, se non utilizzate nei termini di legge, possono essere oggetto di riduzione in sede di assestamento di bilancio. La struttura biennale dello stanziamento (500.000 euro per il 2026 e altri 500.000 euro per il 2027) consente comunque una programmazione adeguata e riduce il rischio di disimpegno per mancata spesa entro la fine dell'esercizio di competenza.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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