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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 899 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Giustizia

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. In occasione della ricorrenza dei novanta anni dalla morte di Antonio Gramsci, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2027 per la realizzazione delle iniziative di promozione della conoscenza del suo impegno civile e politico e della diffusione dei valori della giustizia sociale e della partecipazione democratica.

In sintesi

  • Autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2027 in occasione del novantesimo anniversario della morte di Antonio Gramsci (1937-2027).
  • Finalità: promozione della conoscenza dell'impegno civile e politico di Gramsci.
  • Tematiche specifiche: diffusione dei valori della giustizia sociale e della partecipazione democratica.
  • Stanziamento una tantum non strutturale, concentrato su un singolo esercizio finanziario.
  • La norma non specifica l'amministrazione erogante: l'attribuzione sarà chiarita dalle tabelle allegate alla legge.
Funzione celebrativa della norma

Il comma 899 della Legge di Bilancio 2026 rientra nella categoria delle norme celebrative: dispone uno stanziamento mirato in occasione di una ricorrenza pubblica significativa, ovvero il novantesimo anniversario della morte di Antonio Gramsci, avvenuta il 27 aprile 1937. La tecnica legislativa di stanziamenti commemorativi è ricorrente nelle leggi di bilancio italiane ed è espressione del principio di promozione della cultura e della memoria storica, ancorato all'art. 9 della Costituzione, secondo cui la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il patrimonio storico e artistico della Nazione.

L'autorizzazione di spesa

L'autorizzazione di 300.000 euro per l'anno 2027 ha natura di spesa di parte corrente, una tantum, e produce effetti esclusivamente sull'esercizio finanziario indicato. Si tratta di una forma di sostegno mirato che non genera oneri pluriennali e che soddisfa il requisito di copertura imposto dall'art. 17 della L. 31 dicembre 2009, n. 196. La concentrazione dello stanziamento sull'anno 2027 risponde alla logica del legame con l'anniversario, nel quale dovranno realizzarsi le iniziative previste. L'imputazione contabile avverrà secondo le tabelle allegate alla legge, che individueranno il ministero o l'amministrazione erogante.

Le finalità specifiche

La norma indica due piani distinti di finalità. Il primo piano riguarda la «promozione della conoscenza del suo impegno civile e politico», ossia un'attività storiografica e divulgativa sull'opera di Gramsci. Il secondo piano riguarda la «diffusione dei valori della giustizia sociale e della partecipazione democratica», valori che rinviano direttamente ai principi fondamentali della Costituzione, in particolare agli articoli 3 (uguaglianza sostanziale) e 49 (libertà di associazione politica). Tale duplice prospettiva orienta l'attività degli organi attuatori, che dovranno selezionare iniziative coerenti con entrambi i piani.

Modalità attuative

Il comma non prevede un decreto attuativo formale. L'utilizzo delle risorse avverrà quindi attraverso atti dell'amministrazione individuata dalle tabelle allegate alla legge, presumibilmente il Ministero della cultura o la Presidenza del Consiglio dei ministri. Si tratterà di delibere di concessione di contributi a enti, fondazioni e associazioni che presenteranno progetti coerenti con le finalità indicate. Le procedure dovranno rispettare i principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione, nonché i criteri di pubblicità del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Profili tributari per i beneficiari

Per gli enti beneficiari, il trattamento fiscale del contributo dipende dalla natura dell'ente e dalla destinazione dell'erogazione. Se il contributo è destinato a un'associazione o fondazione culturale qualificabile come ente non commerciale ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), e l'attività finanziata rientra in quella istituzionale, il contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile. Per gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, si applica la disciplina speciale del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Ai fini IVA, il contributo è fuori campo per assenza di corrispettività ex art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Resta l'obbligo di pubblicità dei contributi superiori a 10.000 euro ai sensi dell'art. 1, commi 125-129, della L. 4 agosto 2017, n. 124.

Coerenza con il quadro costituzionale

La promozione della memoria storica trova fondamento nell'art. 9 della Costituzione (sviluppo della cultura, tutela del patrimonio storico) ma anche negli articoli 3 e 49, che richiamano i valori della giustizia sociale e della partecipazione democratica espressamente menzionati dalla norma. Le iniziative finanziate dovranno mantenere un equilibrio tra valorizzazione storiografica e rispetto del pluralismo culturale che caratterizza l'ordinamento repubblicano, evitando interpretazioni unilaterali o di parte di una figura storica complessa. La giurisprudenza costituzionale ha più volte ribadito che i sostegni pubblici alla cultura devono rispettare il principio di non discriminazione.

Possibili linee di intervento

Le iniziative finanziabili sono ampie e possono comprendere convegni scientifici, pubblicazioni di studi e edizioni critiche delle opere, mostre documentarie, attività didattiche nelle scuole, restauri di archivi e biblioteche storiche, produzioni audiovisive e digitali, traduzioni di opere. La selezione dovrà privilegiare iniziative dotate di solido apparato scientifico e di significativo impatto divulgativo. La concentrazione dello stanziamento nel 2027 (anno del novantesimo anniversario) suggerisce un'attenzione particolare al picco commemorativo, ma alcune iniziative potranno avere proiezione anche negli anni successivi, valorizzando un patrimonio storiografico di lungo periodo.

Coordinamento con la legislazione di settore

L'attuazione del comma 899 si raccorda con la disciplina generale sulla concessione di contributi culturali. In particolare, rilevano l'art. 11 della L. 17 ottobre 1996, n. 534 sui contributi alle istituzioni culturali, il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91 sui criteri di concessione dei contributi alle istituzioni culturali. Le procedure di selezione dovranno integrare i criteri specifici di queste discipline con le finalità del comma 899. Per le associazioni e fondazioni culturali, la qualificazione come ente non commerciale ai sensi dell'art. 73 TUIR comporta benefici fiscali significativi, ma richiede il rigoroso rispetto delle regole sulla separazione delle attività istituzionali e commerciali. Le erogazioni liberali dei privati a favore degli enti finanziati sono detraibili o deducibili ai sensi degli artt. 15 e 100 del TUIR.

Domande frequenti

Chi può beneficiare delle risorse stanziate dal comma 899?

La norma non individua nominativamente i beneficiari, ma indica le finalità (promozione della conoscenza dell'impegno civile e politico di Antonio Gramsci e diffusione dei valori della giustizia sociale e della partecipazione democratica). I beneficiari saranno individuati dall'amministrazione erogante, indicata dalle tabelle allegate alla legge, tramite procedure di selezione di progetti. Tipicamente potranno accedere fondazioni culturali, associazioni storiche, università, enti di ricerca, istituti culturali e centri studi, sulla base di criteri oggettivi e nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione.

Lo stanziamento è cumulabile con altri finanziamenti pubblici?

Il comma 899 non prevede una clausola di esclusività. In linea di principio, il contributo è cumulabile con altri finanziamenti pubblici nazionali, regionali o europei, purché non si verifichi sovrafinanziamento delle medesime spese. La somma dei finanziamenti non può superare il 100 per cento dei costi effettivamente sostenuti. Il beneficiario dovrà predisporre una rendicontazione analitica delle spese, distinguendo le diverse fonti di finanziamento. La regola generale di non cumulo è ancorata ai principi di sana gestione delle risorse pubbliche e di evitare il finanziamento duplicato a carico del bilancio dello Stato.

Il contributo concorre al reddito imponibile dell'ente beneficiario?

Dipende dalla natura del beneficiario. Se è un ente non commerciale ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR e il contributo è destinato all'attività istituzionale, l'erogazione non concorre alla formazione del reddito imponibile IRES. Se il beneficiario è un ente del Terzo settore iscritto al RUNTS, si applica la disciplina del D.Lgs. 117/2017 che esclude dalla base imponibile i contributi finalizzati a finanziare attività di interesse generale. Per le associazioni che svolgono anche attività commerciale, occorre verificare la corretta separazione contabile. Ai fini IVA, il contributo è fuori campo per assenza di corrispettività ex art. 2 D.P.R. 633/1972.

Quali obblighi di trasparenza gravano sui beneficiari?

Tutti i beneficiari di contributi pubblici superiori a 10.000 euro nell'anno sono soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 1, commi 125-129, della L. 4 agosto 2017, n. 124, con indicazione delle somme ricevute nella nota integrativa del bilancio o sul sito istituzionale. La mancata pubblicazione comporta sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di reiterata omissione, l'obbligo di restituzione dei contributi percepiti. L'amministrazione erogante è tenuta agli obblighi di pubblicità del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, con pubblicazione dei provvedimenti di concessione nella sezione «Amministrazione trasparente». La trasparenza è presidio essenziale della corretta gestione delle risorse.

Le iniziative finanziate possono avere carattere ideologico?

La promozione della memoria storica e culturale è attività legittima e coerente con l'art. 9 della Costituzione. Tuttavia, le iniziative finanziate con risorse pubbliche devono rispettare i principi di pluralismo culturale e di non discriminazione che caratterizzano l'ordinamento repubblicano. La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che il sostegno pubblico alla cultura non può trasformarsi in promozione di una specifica visione politica a scapito di altre. Le iniziative dovranno quindi avere prevalente carattere storiografico e divulgativo, valorizzando l'impegno civile e politico del personaggio commemorato senza assumere connotazioni unilaterali o discriminatorie verso altre tradizioni culturali e politiche.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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