In sintesi
- Inserito un nuovo art. 7-quater nella tabella dei diritti consolari allegata al D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71.
- La dichiarazione ex art. 4, comma 1-bis, lett. b) L. 91/1992 è espressamente qualificata come «gratuita».
- Va letto insieme al comma 513 LB 2026 che estende il termine da uno a tre anni.
- Riduce il costo amministrativo per il dichiarante presso uffici diplomatici e consolari.
- Misura di semplificazione per i cittadini italiani all'estero e per chi acquisisce cittadinanza per dichiarazione.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 514 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Migrazione Esteri
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 , dopo l’articolo 7-ter è inserito il seguente:febbraio 2011, n. 71 «Art. 7-quater. – Dichiarazione di cui all’articolo 4, comma 1-bis, lettera b): gratuita».
Norme modificate da questi commi
- Art. 10 Costituzione (comma 514): principio di conformità alle norme internazionali sulla condizione dello straniero
- Art. 117 Costituzione (comma 514): competenza esclusiva statale in materia di cittadinanza
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Cosa dispone il comma 514
Il comma 514 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sulla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari italiani, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 («Ordinamento e funzioni degli uffici consolari»). Dopo l'articolo 7-ter della tabella viene inserito un nuovo articolo 7-quater che prevede testualmente, in relazione alla dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1-bis, lett. b) della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (legge sulla cittadinanza), l'applicazione del regime di gratuità.
La tabella dei diritti consolari
La tabella allegata al D.Lgs. 71/2011 elenca i «diritti» (tariffe) che i consolati italiani sono tenuti a riscuotere per il rilascio di documenti, certificazioni, atti e servizi resi ai cittadini italiani e a soggetti stranieri che si rivolgono all'ufficio. Si tratta dei classici importi per legalizzazioni, autentiche di firma, rilascio di passaporti, atti notarili consolari, traduzioni ufficiali, ecc. La tabella è aggiornata periodicamente con decreti del Ministero degli affari esteri di concerto con quello dell'economia, ed è uno strumento spesso modificato perché impatta direttamente sui rapporti tra Stato italiano e diaspora.
L'inserimento dell'art. 7-quater
Il nuovo articolo 7-quater è chirurgico: si limita a qualificare come gratuita la dichiarazione di cittadinanza ex art. 4, comma 1-bis, lett. b) L. 91/1992. La fattispecie è la medesima oggetto del comma 513 della stessa Legge di Bilancio, che estende il termine per renderla da uno a tre anni. La scelta del legislatore è quindi quella di intervenire contestualmente su due leve: tempo a disposizione e costo. Il combinato disposto comma 513 + comma 514 ha l'effetto di rendere significativamente meno oneroso, sia in termini economici sia di tempi, il procedimento per i soggetti destinatari.
Inquadramento nel D.Lgs. 71/2011
Il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 ha riordinato la disciplina degli uffici consolari italiani: definisce circoscrizioni, competenze (stato civile, anagrafe AIRE, passaporti, assistenza ai connazionali, notarile consolare), e disciplina i diritti riscossi. L'art. 1 lo configura come quadro organizzativo, mentre gli artt. 5-13 elencano le funzioni specifiche. La tabella allegata - dove ora si inserisce l'art. 7-quater - è parte integrante del decreto ed è modificabile con legge ordinaria.
Le altre voci della tabella
Senza pretesa di completezza, va ricordato che la tabella prevede già alcune ipotesi di gratuità per atti di particolare rilievo (ad esempio iscrizione AIRE, alcune certificazioni di stato civile). L'aggiunta del nuovo art. 7-quater si inserisce in questo solco e va nella direzione di un consolidamento delle politiche di facilitazione del riconoscimento della cittadinanza italiana per i discendenti e per le categorie individuate dal legislatore.
Effetti pratici per i consolati
Sul piano operativo, gli uffici diplomatici e consolari dovranno aggiornare la modulistica e i prospetti tariffari, evitando di riscuotere il diritto per la specifica dichiarazione interessata. Resta dovuto il pagamento di tutti gli altri diritti previsti dalla tabella per eventuali atti accessori (legalizzazione di documenti esteri, autentica di firma su procure, traduzioni ufficiali) che il dichiarante dovesse richiedere nel quadro della pratica. La gratuità riguarda esclusivamente la dichiarazione, non l'intero pacchetto documentale.
Coordinamento con il comma 513
Il legislatore ha costruito un dittico normativo: il comma 513 modifica direttamente la L. 91/1992 (termine triennale + esclusione dal contributo nazionale di cui all'art. 9-bis); il comma 514 interviene sulla tabella consolare del D.Lgs. 71/2011 (gratuità dei diritti consolari). La lettura combinata è essenziale per ricostruire l'effettivo regime di costo. Per chi presenta la dichiarazione all'ufficiale di stato civile italiano, la gratuità consolare non rileva (perché non passa dal consolato); per chi la presenta all'estero, la gratuità consolare diventa il beneficio principale.
Profilo costituzionale e di copertura
La norma non comporta nuovi oneri quantificabili in modo significativo, trattandosi della rinuncia a un diritto consolare di importo unitario contenuto. La materia «cittadinanza» rientra nella competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. i) della Costituzione. Il principio di gratuità selettiva di alcuni atti di particolare valore civico (acquisto della cittadinanza per discendenza o per dichiarazione) è coerente con l'art. 22 Cost. che vieta la privazione della cittadinanza per motivi politici e con l'art. 3 Cost. sull'uguaglianza sostanziale.
Domande frequenti
Qual è esattamente la dichiarazione che diventa gratuita?
La gratuità introdotta dall'art. 7-quater della tabella dei diritti consolari (allegata al D.Lgs. 71/2011) si riferisce esclusivamente alla dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Si tratta di una specifica fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per dichiarazione, riservata alle categorie individuate dalla norma. Non riguarda la generalità delle pratiche di cittadinanza né le naturalizzazioni ex art. 9 della stessa legge, che continuano a essere soggette al contributo ordinario di 250 euro e ai relativi diritti. Il combinato disposto con il comma 513 LB 2026 estende anche il termine per renderla da uno a tre anni.
La gratuità riguarda anche altri atti collegati alla pratica?
No, l'esonero riguarda esclusivamente il diritto consolare per la dichiarazione stessa. Tutti gli atti accessori che il richiedente dovesse far compiere al consolato restano a pagamento secondo le voci ordinarie della tabella allegata al D.Lgs. 71/2011: legalizzazione di documenti formati all'estero non coperti dalla Convenzione dell'Aja del 1961 sull'apostille, autentica di firma su procure speciali, traduzioni ufficiali da lingue straniere, rilascio di certificati di stato civile multilingue, copie autentiche. È quindi opportuno informarsi presso il consolato competente sui costi complessivi della pratica, perché il risparmio sul diritto della dichiarazione è solo una parte del costo complessivo.
Da quando si applica la gratuità?
Il comma 514 entra in vigore il 1° gennaio 2026, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199). Tutte le dichiarazioni rese da tale data presso uffici diplomatici e consolari italiani beneficiano del regime di gratuità. Per le dichiarazioni già rese (e per le quali sia stato pagato il relativo diritto) prima dell'entrata in vigore, la norma non prevede effetti retroattivi né rimborsi: il principio di irretroattività opera secondo le regole generali dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi). Eventuali pratiche pendenti al 31 dicembre 2025 vanno gestite secondo la disciplina vigente al momento del pagamento del diritto.
Conviene fare la dichiarazione al consolato o all'ufficiale di stato civile italiano?
Dipende dalla situazione del dichiarante. Chi risiede stabilmente all'estero presenta in genere la dichiarazione al consolato competente per la circoscrizione, e potrà beneficiare della gratuità introdotta dall'art. 7-quater. Chi risiede in Italia presenta la dichiarazione all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza: in tal caso non c'è diritto consolare da pagare, ma vanno comunque considerati i costi di marche da bollo, eventuali contributi (esclusi dall'art. 9-bis L. 91/1992 come modificato dal comma 513 LB 2026 per questa specifica fattispecie) e l'eventuale assistenza professionale per la predisposizione della documentazione. Non è una scelta libera ma dipende dalla residenza.
Quali sono i vantaggi complessivi della riforma 2026 sulla cittadinanza?
Considerando insieme comma 513 e comma 514 della Legge di Bilancio 2026, la riforma produce per la specifica fattispecie dell'art. 4, comma 1-bis, lett. b) L. 91/1992 tre effetti combinati: 1) finestra temporale per presentare la dichiarazione estesa da uno a tre anni, con riduzione del rischio di decadenza per ritardi documentali; 2) esclusione dal contributo ordinario per il procedimento di cittadinanza previsto dall'art. 9-bis L. 91/1992; 3) gratuità del diritto consolare per la dichiarazione resa all'estero. A latere, lo stanziamento di 1,2 milioni di euro annui al Dipartimento libertà civili del Viminale dovrebbe contribuire anche allo smaltimento dell'arretrato istruttorio, beneficio indiretto per tutti i procedimenti di immigrazione, asilo e cittadinanza.