In sintesi
- Modifica all’art. 82, comma 1, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).
- Dopo la parola «Brindisi» viene inserita la parola «Pescara».
- L’aeroporto di Pescara entra nell’elenco degli scali destinatari di specifiche misure di sostegno e regolazione.
- Norma puntuale, propedeutica all’applicazione del successivo comma 971 sugli oneri di servizio pubblico.
- Riconoscimento di rilevanza nazionale per lo scalo abruzzese.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 970 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Agricoltura Pesca
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. L’attuazione richiederà provvedimenti del MIT/ENAC per la notifica alla Commissione UE ai sensi dell’art. 16 Reg. (CE) 1008/2008 e per l’avvio delle gare europee per la selezione dei vettori (richiamati dal comma 971). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. All’ , dopo la parola: «Brindisi,» è inserita laarticolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 seguente: «Pescara,».
Norme modificate da questi commi
- Art. 97 Costituzione (comma 970): buon andamento PA: regolazione settore aeroportuale
- Art. 117 Costituzione (comma 970): competenza concorrente porti e aeroporti civili
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Inquadramento
Il comma 970 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) opera un intervento puntuale sull’art. 82, comma 1, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che enumera una serie di aeroporti italiani destinatari di specifiche misure di sostegno strutturale e di regolazione tariffaria. La novella consiste nell’inserimento, dopo la parola «Brindisi», della parola «Pescara».
L’elenco dell’art. 82 L. 289/2002
L’art. 82 della L. 289/2002 individua una serie di aeroporti caratterizzati da rilevanza strategica regionale o sovra-regionale, ai quali sono destinati interventi statali di sostegno (in particolare, contributi compensativi degli oneri di servizio pubblico e cofinanziamento di opere infrastrutturali). L’inclusione dell’aeroporto Abruzzo (Pescara) nell’elenco riconosce a tale scalo lo status di aeroporto di interesse nazionale, in continuità con il D.P.R. 17 settembre 2015, n. 201, che ha individuato il piano nazionale degli aeroporti distinguendo scali strategici, di interesse nazionale e di interesse regionale ai sensi del Codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327, art. 698).
Collegamento col comma 971
Il comma 970 è propedeutico rispetto al successivo comma 971, che autorizza una specifica spesa di compensazione degli oneri di servizio pubblico (OSP) per i collegamenti da e per Pescara. Senza l’inserimento dello scalo nell’art. 82 L. 289/2002, l’applicazione delle misure di sostegno previste dal comma 971 sarebbe stata più complessa sotto il profilo del fondamento normativo. Il combinato disposto realizza dunque un intervento coerente di sostegno alla mobilità aerea regionale abruzzese.
Profili di concorrenza e mercato unico
L’inclusione di Pescara nell’elenco dell’art. 82 deve essere letta in coerenza con il Reg. (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, che disciplina i servizi aerei nella UE e, agli artt. 16 e 17, gli oneri di servizio pubblico imponibili dagli Stati membri. La normativa europea consente di compensare le rotte non remunerative purché rispondano a un interesse generale (sviluppo regionale, accessibilità di territori periferici) e siano selezionate tramite gara pubblica trasparente.
Aspetti procedurali
L’inserimento normativo è immediatamente efficace dal 1° gennaio 2026. Spetterà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in raccordo con ENAC, attivare le procedure attuative (notifica alla Commissione europea ex art. 16 Reg. 1008/2008, pubblicazione del bando di gara per gli OSP, ecc.). Da segnalare che la disposizione è di natura organizzativa-amministrativa e non comporta diretto incremento di spesa, le risorse essendo allocate dal successivo comma 971. La novella si caratterizza per una tecnica legislativa di tipo «novellistico puntuale»: si inserisce una singola parola («Pescara») all’interno di un elenco preesistente, senza alterare la struttura della norma ospite né introdurre meccanismi attuativi nuovi.
Il piano nazionale degli aeroporti
Il quadro programmatico nazionale degli aeroporti civili italiani è definito dal D.P.R. 17 settembre 2015, n. 201, che ha individuato 38 aeroporti di interesse nazionale, distinti in scali strategici (Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia, Bologna, Napoli, Pisa, Catania, Palermo), di interesse nazionale e di interesse regionale. Pescara figura nell’elenco degli aeroporti di interesse nazionale di area centrale. L’inserimento nell’art. 82 della L. 289/2002 rafforza tale riconoscimento, conferendo allo scalo abruzzese l’accesso a misure di sostegno specifiche. Il piano nazionale è soggetto a revisione periodica e si raccorda con la pianificazione regionale e con le esigenze della rete TEN-T (Trans-European Transport Network) europea.
Il gestore dell’aeroporto: SAGA S.p.A.
L’aeroporto Abruzzo di Pescara è gestito da SAGA S.p.A. (Società Aeroporto Civile G. d’Annunzio), titolare di concessione totale rilasciata dal MIT-ENAC. La gestione concessoria è disciplinata dal Codice della navigazione (artt. 704 e ss.) e dal D.L. 28 giugno 1995, n. 251 conv. L. 351/1995 sulle concessioni di gestione aeroportuali. SAGA è partecipata da soggetti pubblici (Regione Abruzzo, enti locali e Camera di commercio) e svolge funzioni di sviluppo dello scalo, manutenzione delle infrastrutture, sicurezza operativa e gestione dei rapporti commerciali con vettori e operatori. L’ingresso di Pescara nell’art. 82 L. 289/2002 incrementa l’attrattività dello scalo per i vettori, con benefici di traffico per il gestore.
Coordinamento con la politica europea TEN-T
La rete trans-europea dei trasporti (TEN-T), disciplinata dal Reg. UE 2021/1153 (Connecting Europe Facility) e dal Reg. UE 1315/2013 (orientamenti per lo sviluppo della rete TEN-T), comprende anche infrastrutture aeroportuali. L’aeroporto di Pescara non rientra nella rete TEN-T core ma fa parte della rete globale (comprehensive). Il sostegno OSP italiano si raccorda con l’obiettivo UE di garantire connettività ai territori periferici e di coesione, in linea con l’art. 174 TFUE. La compatibilità con il diritto europeo è assicurata dal rispetto del Reg. 1008/2008 e degli orientamenti UE sugli aiuti di Stato all’aviazione (2014/C 99/03).
Domande frequenti
Cosa cambia per l’aeroporto di Pescara con il comma 970?
Lo scalo viene inserito nell’elenco degli aeroporti di interesse nazionale dell’art. 82, comma 1, della L. 289/2002. Questo riconoscimento ha effetti pratici rilevanti: rende lo scalo destinatario delle misure di sostegno statali previste dalla normativa di settore, in particolare la possibilità di compensare gli oneri di servizio pubblico (OSP) per rotte non commercialmente remunerative ma di interesse pubblico. Il comma 970 funge da premessa giuridica al successivo comma 971, che stanzia 5,5 milioni di euro nel triennio 2026-2028 per gli OSP da e per Pescara, accettati da vettori selezionati tramite gara europea.
Cos’è un onere di servizio pubblico (OSP) nel trasporto aereo?
L’onere di servizio pubblico è uno strumento previsto dagli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) n. 1008/2008 con cui uno Stato membro impone a vettori aerei l’obbligo di mantenere rotte considerate essenziali per lo sviluppo regionale ma non commercialmente sostenibili. In cambio dell’obbligo, lo Stato può concedere una compensazione finanziaria. L’OSP è legittimo solo se rispetta le condizioni del regolamento europeo: necessità per lo sviluppo economico e l’accessibilità di territori periferici, durata limitata, gara pubblica trasparente per la selezione del vettore, compensazione proporzionata al deficit di esercizio.
Quali altri aeroporti sono nell’elenco dell’art. 82?
L’art. 82 della L. 289/2002, nella formulazione progressivamente integrata, elenca diversi scali aeroportuali italiani considerati di rilevanza nazionale e destinatari di misure di sostegno statale. Tra questi figurano scali quali Brindisi, Crotone, Reggio Calabria, e con la modifica del comma 970, ora anche Pescara. L’elenco riflette la geografia degli aeroporti di interesse nazionale individuata dal D.P.R. 17 settembre 2015, n. 201, che ha definito il piano nazionale degli aeroporti distinguendo scali strategici (es. Roma Fiumicino, Milano Malpensa), di interesse nazionale e di interesse regionale, in attuazione del Codice della navigazione.
L’inserimento nell’art. 82 comporta automaticamente nuovi finanziamenti?
No. L’inserimento di Pescara nell’elenco dell’art. 82 della L. 289/2002 ha valore di riconoscimento di status e di abilitazione all’applicazione delle misure di sostegno previste dalla normativa, ma non comporta in sé un finanziamento. Le risorse vere e proprie sono stanziate da disposizioni specifiche: nel caso di specie, dal successivo comma 971 della LB 2026, che autorizza 0,5 milioni per il 2026, 2,5 milioni per il 2027 e 2,5 milioni per il 2028 per la compensazione degli OSP. Senza tale stanziamento puntuale, l’inserimento nell’art. 82 sarebbe stato privo di effetti finanziari diretti.
La Regione Abruzzo deve cofinanziare gli oneri di servizio pubblico?
Non è obbligata, ma può farlo. Il comma 971 della LB 2026 prevede espressamente che «la regione Abruzzo può concorrere, mediante proprie risorse, al finanziamento degli oneri di cui al primo periodo, come definiti in apposita conferenza di servizi». Il cofinanziamento regionale è quindi facoltativo e si aggiunge a quello statale. La conferenza di servizi è la sede individuata per definire, in modo collaborativo tra Stato e Regione, sia il contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre, sia l’ammontare complessivo delle risorse disponibili. La conferenza opera nei limiti del Reg. (CE) 1008/2008.