Comma 5 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Agricoltura Pesca
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con Lavoro e MEF, per il riparto delle risorse e l’individuazione di termini e modalità di erogazione. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. La dotazione del fondo di cui all’ , è incrementata diarticolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 500.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono ripartite le risorse del fondo di cui al primo periodo e sono individuati i termini e le modalità di erogazione delle stesse.
Norme modificate da questi commi
- Art. 32 TUIR (comma 5): Regime del reddito agrario per produttori della filiera convenzionata
- Art. 34 TUIVA (comma 5): Regime speciale IVA agricoltura applicabile ai produttori della filiera
- Art. 81 Costituzione (comma 5): Vincolo di copertura della spesa pubblica per il rifinanziamento
In sintesi
Struttura del rifinanziamento
Il comma 5 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) prevede l'incremento, per 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, della dotazione del fondo istituito dall'art. 1, comma 450, della L. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità per i nuclei familiari in condizione di fragilità economica. La norma rinvia a un decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sia per il riparto delle risorse sia per la definizione dei termini e delle modalità di erogazione.
Continuità con la social card «Dedicata a te»
La misura si inserisce nel solco della c.d. social card «Dedicata a te», già attivata negli anni 2023, 2024 e 2025 sulla base del medesimo fondo. L'attuazione operativa è storicamente avvenuta attraverso il coinvolgimento dell'INPS per la selezione dei beneficiari (sulla base di indicatori ISEE) e di Poste Italiane per l'emissione delle carte prepagate nominative. Il provvedimento attuativo del 2024 aveva fissato la soglia ISEE a 15.000 euro annui e un contributo medio una tantum di 500 euro per nucleo. La nuova dotazione consente di riproporre la misura su base annuale per il biennio 2026-2027 con possibili adeguamenti dei criteri.
Inquadramento agricolo e fiscale
L'inquadramento del beneficio nel comparto agro-alimentare riflette la scelta strategica di sostenere contemporaneamente la domanda di prodotti italiani e la capacità di spesa delle famiglie fragili. Sul piano fiscale, il contributo erogato tramite social card non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'art. 6 TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), trattandosi di erogazione assistenziale a finalità sociale. Non è soggetto a ritenuta né concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario. La spesa effettuata con la carta presso esercizi convenzionati non genera detrazioni IRPEF né deducibilità ai fini IRAP per i medesimi soggetti, attesa la natura interamente sussidiata del trasferimento.
Aspetti IVA e regime agricolo
L'acquisto di beni alimentari di prima necessità con la social card è soggetto al regime IVA ordinario applicabile ai singoli prodotti (aliquota ridotta del 4% per pane, latte, pasta; aliquota del 10% per carne, pesce e altri alimentari di largo consumo, ai sensi della Tabella A allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). I produttori agricoli che fanno parte della filiera convenzionata possono continuare ad applicare il regime speciale dell'art. 34 del D.P.R. 633/1972, con detrazione forfettaria dell'IVA sugli acquisti.
Profili di coordinamento con il bilancio pubblico
La copertura della dotazione è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e rientra nel quadro delle politiche di sostegno alle fasce vulnerabili previste dal PNRR e dal Piano nazionale per la lotta alla povertà alimentare. Il riparto del fondo dovrà tenere conto del principio di equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e della compatibilità con i tetti di spesa autorizzati dalla legge di bilancio. Il monitoraggio sull'effettivo utilizzo delle risorse spetta alla Ragioneria generale dello Stato ai sensi della L. 31 dicembre 2009, n. 196.
Impatti attesi sul comparto agro-alimentare
Sul versante della filiera agricola, il rifinanziamento sostiene la domanda interna di prodotti alimentari di base, con effetti positivi attesi sui produttori primari, sulle cooperative agricole e sulla grande distribuzione organizzata che aderisce alla rete di esercizi convenzionati. Le imprese agricole che operano in regime di reddito agrario ex art. 32 TUIR beneficiano indirettamente dell'aumento della domanda, senza ricadute fiscali dirette. Restano fermi i controlli antifrode previsti dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in materia di indebita percezione di erogazioni pubbliche e gli obblighi di tracciabilità delle transazioni effettuate con la social card.
Domande frequenti
Chi può beneficiare del fondo per i beni alimentari di prima necessità?
I beneficiari saranno individuati dal decreto interministeriale attuativo, che dovrà essere adottato dal Ministro dell'agricoltura di concerto con Lavoro e MEF. In base ai precedenti riparti relativi alla social card «Dedicata a te», l'accesso è storicamente riservato ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 15.000 euro, residenti in Italia e iscritti all'anagrafe comunale. I criteri 2026-2027 potranno essere aggiornati con il nuovo decreto. La selezione operativa è tipicamente affidata all'INPS sulla base dei dati ISEE in possesso, senza necessità di presentazione di domanda da parte del beneficiario.
Il contributo è tassato come reddito IRPEF?
No. Il contributo erogato tramite social card per l'acquisto di beni alimentari non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'art. 6 TUIR. Si tratta di una erogazione assistenziale a finalità sociale, esente da imposizione diretta e non soggetta a ritenuta alla fonte. Non concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario né rileva ai fini del calcolo di altre prestazioni sociali. Il beneficiario non è tenuto a indicarlo nella dichiarazione dei redditi e non emergono obblighi fiscali aggiuntivi a carico del nucleo familiare destinatario.
Quando sarà emanato il decreto attuativo?
La norma non fissa un termine espresso per l'adozione del decreto del Ministro dell'agricoltura. Sulla base dei precedenti rifinanziamenti, l'emanazione è avvenuta entro i primi mesi dell'anno di riferimento, per consentire l'effettiva distribuzione delle carte prima dei mesi estivi. È ragionevole attendersi un decreto attuativo nel primo semestre 2026, previa intesa con la Conferenza unificata e con il coinvolgimento dell'INPS e di Poste Italiane. Le associazioni di categoria della grande distribuzione e del piccolo commercio sono solitamente consultate per la definizione della rete di esercizi convenzionati.
Quali beni si possono acquistare con la social card?
In base ai precedenti decreti attuativi, la carta è utilizzabile esclusivamente per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità (pasta, pane, riso, latte, carne, pesce, uova, ortofrutta, oli alimentari, conserve, prodotti per l'infanzia). Restano esclusi alcolici, tabacchi, prodotti non alimentari, generi voluttuari e dolciumi non essenziali. La lista puntuale è definita dal decreto interministeriale e pubblicata sui canali informativi di INPS e Poste Italiane. Il pagamento avviene esclusivamente presso esercizi convenzionati che aderiscono al programma e che espongono apposito logo identificativo.
Le imprese della filiera agricola hanno benefici fiscali aggiuntivi?
No, non sono previste agevolazioni fiscali specifiche per i produttori agricoli o per gli esercizi convenzionati nell'ambito di questa misura. Le imprese agricole continuano ad applicare il regime ordinario di tassazione del reddito agrario ex art. 32 TUIR e il regime speciale IVA ex art. 34 del D.P.R. 633/1972, ove ricorrano i presupposti. L'effetto positivo è quindi soltanto indiretto, attraverso l'aumento della domanda interna di prodotti alimentari. Restano fermi gli obblighi ordinari di fatturazione elettronica, certificazione dei corrispettivi e registrazione delle vendite.