← Torna a Legge di Bilancio 2026
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il comma 239 inserisce un nuovo comma 1-ter all'art. 14 del D.L. 14 marzo 2025, n. 25 (convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69).
  • Avvia il processo di graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle aree professionali e del personale dirigenziale delle amministrazioni del comparto funzioni centrali.
  • Le amministrazioni interessate sono quelle indicate nella tabella di cui all'allegato II alla Legge di Bilancio 2026.
  • La ripartizione delle risorse del fondo (comma 1) avviene con uno o più DPCM su proposta del Ministro per la PA e del MEF, a decorrere dal 2026.
  • Obiettivo: ridurre le disparità storiche tra ministeri ed enti del comparto, incrementando i fondi del trattamento economico accessorio.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 239 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Pa Dipendenti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Attesi uno o più DPCM su proposta del Ministro per la PA e del MEF per la ripartizione delle risorse del fondo a favore delle amministrazioni indicate nell’allegato II alla L. 199/2025. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 legge 9 maggio , dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:2025, n. 69 «1-ter. Al fine di perseguire il processo di graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale delle amministrazioni rientranti nel comparto funzioni centrali indicate nella tabella di cui all’allegato II alla legge di bilancio per l’anno 2026, a decorrere dall’anno 2026 con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione a favore delle predette amministrazioni delle risorse del fondo di cui al comma 1 da destinare all’incremento dei fondi del trattamento economico accessorio».

Inquadramento

Il comma 239 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sull'art. 14 del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 9 maggio 2025, n. 69, inserendovi un nuovo comma 1-ter. La norma si inserisce nel solco delle politiche di armonizzazione retributiva della Pubblica Amministrazione, finalizzate a ridurre le disparità storiche tra le diverse amministrazioni del comparto funzioni centrali (ministeri, agenzie fiscali, enti pubblici non economici).

Il comparto funzioni centrali

Il comparto funzioni centrali, definito dal CCNL di settore, raggruppa il personale delle amministrazioni centrali dello Stato (ministeri, presidenza del consiglio, agenzie fiscali), degli enti pubblici non economici e delle agenzie. La sua disciplina è regolata dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in particolare per quanto attiene alla contrattazione collettiva (artt. 40 e ss.) e alla struttura retributiva. Le disparità tra le amministrazioni del comparto derivano da percorsi storici differenziati, con fondi del trattamento accessorio (FUA) di entità diverse pur a parità di mansioni e responsabilità.

La nuova disciplina del DPCM

Il nuovo comma 1-ter introdotto dal comma 239 prevede che, a decorrere dall'anno 2026, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si proceda alla ripartizione a favore delle amministrazioni indicate nell'allegato II alla Legge di Bilancio 2026 delle risorse del fondo di cui al comma 1 dell'art. 14 del D.L. 25/2025. La finalità espressa è l'incremento dei fondi del trattamento economico accessorio.

L'allegato II e le amministrazioni interessate

L'allegato II alla L. 199/2025 contiene la tabella delle amministrazioni del comparto funzioni centrali destinatarie del processo di armonizzazione. Si tratta tipicamente di ministeri ed enti caratterizzati da fondi del trattamento accessorio storicamente sottostanti rispetto alla media del comparto, individuati sulla base di parametri oggettivi (rapporto tra fondo e organico effettivo, comparazione con ministeri analoghi). Il professionista che assiste personale di una di queste amministrazioni dovrà consultare l'allegato per verificare la titolarità all'incremento.

Il trattamento economico accessorio nella PA

Il trattamento economico accessorio è disciplinato dall'art. 45 del D.Lgs. 165/2001 e dai CCNL di comparto. Comprende l'indennità di amministrazione, la retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti, le indennità per specifiche responsabilità, i premi di produttività e gli altri elementi accessori legati al raggiungimento di obiettivi. La quota accessoria può rappresentare una percentuale significativa del trattamento complessivo, con differenze notevoli tra amministrazioni.

Coerenza con le politiche di contrattazione

L'armonizzazione si inserisce nel processo di rafforzamento della contrattazione collettiva integrativa, che ha avuto impulso dalle riforme del 2009 (D.Lgs. 150/2009 cd. Brunetta) e successive. Le risorse aggiuntive ripartite con i DPCM andranno a integrare i fondi unici di amministrazione delle singole amministrazioni, costituendo la base per la successiva negoziazione integrativa con le organizzazioni sindacali. Resta ferma la disciplina di limite alla contrattazione integrativa fissata dall'art. 23 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e dall'art. 67 del CCNL funzioni centrali.

Profili procedurali

Il DPCM è adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze: la doppia proposta riflette la dimensione organizzativa (PA) e finanziaria (MEF) della materia. Il riferimento alla pluralità di decreti (uno o più decreti) consente un'attuazione progressiva, articolata per fasi temporali e per categorie di amministrazioni, in funzione delle priorità individuate.

Profili costituzionali

Il principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione e quello di buon andamento ex art. 97 Cost. costituiscono il fondamento della politica di armonizzazione: a parità di mansioni e responsabilità, il personale di amministrazioni diverse del medesimo comparto deve beneficiare di trattamenti tendenzialmente omogenei. La riserva di legge in materia di organizzazione degli uffici (art. 97 Cost.) e l'autonomia contrattuale del datore di lavoro pubblico (artt. 40 e ss. D.Lgs. 165/2001) costituiscono il quadro di riferimento.

Profili finanziari

Il rinvio al fondo di cui al comma 1 dell'art. 14 del D.L. 25/2025 garantisce la copertura finanziaria della misura, in coerenza con l'art. 81 della Costituzione. La modulazione della ripartizione con DPCM permette di calibrare gli incrementi in funzione degli equilibri di finanza pubblica e delle priorità di intervento. Le risorse non utilizzate in un esercizio potranno essere riassegnate negli esercizi successivi secondo le regole della contabilità di Stato.

Conclusioni operative

Per il dipendente pubblico del comparto funzioni centrali, l'impatto concreto della misura si manifesterà nel momento in cui i DPCM ripartiranno effettivamente le risorse e queste verranno utilizzate nella contrattazione integrativa. È consigliabile per le organizzazioni sindacali e per i singoli interessati monitorare la pubblicazione dei decreti attuativi e la composizione dei tavoli negoziali. Per il professionista che assiste lavoratori (consulenti del lavoro, legali), il tema diventerà rilevante nella definizione dei rinnovi contrattuali integrativi 2026 e seguenti.

Domande frequenti

Cosa si intende per comparto funzioni centrali?

Il comparto funzioni centrali raggruppa il personale dei ministeri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Agenzia del Demanio), degli enti pubblici non economici e di altre amministrazioni centrali dello Stato. La sua disciplina contrattuale collettiva è definita dal CCNL Funzioni Centrali, mentre l'inquadramento giuridico fa capo al D.Lgs. 165/2001. Il comparto è distinto da quelli Funzioni Locali, Sanità, Istruzione e Ricerca, e Sicurezza-Difesa. La definizione precisa del perimetro è rinvenibile nei contratti nazionali quadro stipulati dall'ARAN.

Quali amministrazioni sono coinvolte nell'armonizzazione?

Le amministrazioni interessate sono quelle indicate nella tabella di cui all'allegato II alla Legge di Bilancio 2026. Si tratta tipicamente di ministeri ed enti caratterizzati da fondi del trattamento accessorio storicamente sottostanti rispetto alla media del comparto. L'individuazione è effettuata sulla base di parametri oggettivi: rapporto tra fondo accessorio e numero di dipendenti, comparazione con amministrazioni omologhe, criteri di equità retributiva. Per conoscere l'elenco esatto è necessario consultare l'allegato pubblicato in Gazzetta Ufficiale unitamente alla legge. La tabella può essere oggetto di aggiornamento con interventi normativi successivi.

Quando avverrà la prima ripartizione?

La norma prevede che la ripartizione avvenga a decorrere dal 2026, con uno o più DPCM su proposta del Ministro per la PA e del MEF. Non è fissato un termine perentorio per l'adozione del primo decreto, ma è ragionevole attendersi una tempistica compatibile con i cicli di programmazione finanziaria e con le sessioni di rinnovo contrattuale. La pubblicazione dei DPCM in Gazzetta Ufficiale rende efficaci le ripartizioni, che possono essere parziali e progressive. Le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto sono tipicamente coinvolte nelle fasi preparatorie del provvedimento attraverso interlocuzioni informali con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'incremento si applica anche ai dirigenti?

Sì. Il nuovo comma 1-ter dell'art. 14 D.L. 25/2025 si riferisce espressamente sia al personale delle aree professionali (qualifiche non dirigenziali) sia al personale dirigenziale delle amministrazioni del comparto. La distribuzione concreta delle risorse tra le due categorie sarà definita dai DPCM e dalla successiva contrattazione integrativa. Per il personale dirigenziale, l'incremento alimenta tipicamente la retribuzione di posizione e di risultato (parte variabile), in coerenza con il sistema di valutazione delle performance ex D.Lgs. 150/2009. Per il personale delle aree professionali, alimenta l'indennità di amministrazione e gli altri istituti accessori del CCNL Funzioni Centrali.

Come si garantisce l'equità tra amministrazioni?

L'equità tra amministrazioni del comparto è perseguita attraverso criteri oggettivi di ripartizione: 1) livello attuale del fondo accessorio per dipendente; 2) gap rispetto alla media del comparto o a benchmark di riferimento; 3) specificità funzionali dell'amministrazione; 4) disponibilità di risorse complessive. La trasparenza dei criteri è garantita dalla pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale e dalla relazione tecnica che lo accompagna. Eventuali contestazioni sull'inclusione o esclusione dall'allegato II possono essere proposte dinanzi al giudice amministrativo (TAR Lazio) entro 60 giorni dalla pubblicazione, fermo restando il sindacato di legittimità sull'esercizio della discrezionalità amministrativa.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.