← Torna a Legge di Bilancio 2026
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Nuova lettera d-bis) all'art. 48, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (conv. L. 41/2023): estende il regime dei sottoprodotti.
  • Rientrano residui di lavorazione di materiali lapidei, terre e rocce da scavo da affioramenti geologici naturali contenenti amianto.
  • Inclusi i sedimenti escavati negli alvei di corpi idrici superficiali, in zone golenali, spiagge, fondali lacustri, invasi artificiali, fondali marini e portuali.
  • Condizione: derivazione da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera.
  • Effetto pratico: i materiali individuati possono essere gestiti come sottoprodotti e non come rifiuti ex art. 184-bis D.Lgs. 152/2006, con risparmi di tempi e costi sui cantieri.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 829 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Difesa Sicurezza

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. All’ , convertito, con modificazioni, dalla articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 legge , dopo la lettera d) è inserita la seguente:21 aprile 2023, n. 41 «d-bis) ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d’acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera».

Il quadro normativo modificato

Il comma 829 della Legge di Bilancio 2026 interviene direttamente sul corpo dell'articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (cosiddetto «decreto PNRR-ter»), aggiungendo dopo la lettera d) la nuova lettera d-bis). Il citato art. 48 disciplina, in deroga alla disciplina generale del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), un regime semplificato di qualificazione come sottoprodotti per talune categorie di materiali, in particolare nell'ambito di opere pubbliche e infrastrutturali rilevanti per il PNRR.

La novella ha quindi natura sostanziale: amplia il perimetro dei materiali che, ricorrendo i presupposti generali di cui all'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 (origine da un processo produttivo, utilizzo certo, idoneità ambientale, assenza di trattamenti diversi dalla normale pratica industriale), possono essere gestiti come sottoprodotti anziché come rifiuti, con effetti significativi sui costi e sulle tempistiche di cantiere.

I materiali ora ricompresi

La nuova lettera d-bis) include tre macro-categorie. La prima è quella dei residui di lavorazione di materiali lapidei: si tratta dei sottoprodotti tipici dell'attività estrattiva e di trasformazione di pietre, marmi e granito, già oggetto di un consolidato dibattito interpretativo sulla linea di confine tra rifiuto e sottoprodotto. La seconda riguarda le terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto, materia particolarmente sensibile e disciplinata dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 120 e successivamente dal D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 sulle terre e rocce da scavo, oltre che dalla L. 27 marzo 1992, n. 257 sulla cessazione dell'impiego dell'amianto.

La terza categoria, particolarmente ampia, riguarda i sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e invasi artificiali, oltre a fondali marini e portuali. Si tratta di materiali che, fino al 2025, erano oggetto di una disciplina frammentata, ricavabile dall'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 (immersione in mare) e dal regolamento di cui al D.M. 15 luglio 2016, n. 173 (dragaggi portuali). La nuova lettera d-bis) consente, ricorrendone i presupposti, di assoggettarli al più favorevole regime dei sottoprodotti, evitando l'iscrizione nel registro rifiuti e la tracciabilità speciale.

Il presupposto funzionale: la realizzazione di un'opera

La condizione abilitante è che i materiali derivino da «attività finalizzate alla realizzazione di un'opera». La formula richiama il concetto di opera di cui all'art. 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (oggi sostituito dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nuovo Codice dei contratti pubblici), ma si applica anche a opere private. In assenza di un'opera di destinazione, manca il requisito di certezza dell'utilizzo richiesto dall'art. 184-bis TUA e i materiali tornano nel regime ordinario dei rifiuti.

Profili fiscali e contabili

Pur trattandosi di una norma ambientale, la qualificazione come sottoprodotto produce effetti fiscali rilevanti per le imprese di costruzioni, escavazione e dragaggio. Il sottoprodotto, infatti, è un bene aziendale a tutti gli effetti, iscrivibile tra le rimanenze ai sensi dell'art. 92 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), suscettibile di cessione con applicazione dell'IVA ordinaria ex art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e non soggetto al regime di esenzione/esclusione tipico dei rifiuti. Cambia anche il trattamento del trasporto e dello stoccaggio, con risparmio dei costi di gestione previsti dall'art. 188 D.Lgs. 152/2006.

Riflessi sul contenzioso e sui controlli

L'ampliamento dei sottoprodotti riduce l'area di applicazione delle sanzioni penali per gestione illecita di rifiuti previste dall'art. 256 D.Lgs. 152/2006 e delle relative misure cautelari. Resta però ferma la necessità di prova rigorosa dei requisiti dell'art. 184-bis: la giurisprudenza di legittimità ha più volte ricordato che l'onere di dimostrare la qualifica di sottoprodotto grava sul detentore. Anche dopo la novella, i controlli ARPA e della Capitaneria di porto, nonché le verifiche dell'Agenzia delle entrate sulle cessioni, resteranno centrali nella vita d'impresa.

Coordinamento con la disciplina edilizia

La novità si riflette anche sull'attività edilizia disciplinata dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia). Nei cantieri in cui si producono terre e rocce da scavo con amianto naturale, il committente e il direttore dei lavori dovranno aggiornare il piano di gestione previsto dal D.P.R. 120/2017 e coordinare la nuova qualifica con il piano di sicurezza ex D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La trasparenza documentale resta presidio essenziale per evitare contestazioni successive.

Domande frequenti

Cosa cambia con il comma 829 della Legge di Bilancio 2026?

Il comma 829 inserisce la lettera d-bis) all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 13/2023, convertito dalla legge 41/2023. La nuova lettera amplia il novero dei materiali che possono essere qualificati come sottoprodotti anziché come rifiuti, ricomprendendo i residui di lavorazione di materiali lapidei, le terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e i sedimenti escavati da alvei, zone golenali, spiagge, fondali lacustri, invasi artificiali, fondali marini e portuali. La qualifica resta subordinata al rispetto dei requisiti dell'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e alla finalizzazione alla realizzazione di un'opera.

Qual è la differenza pratica tra rifiuto e sottoprodotto?

Il rifiuto è sottoposto al regime ordinario del D.Lgs. 152/2006: necessita di autorizzazioni, formulari, registri di carico e scarico ex art. 188 TUA e di smaltimento presso impianti autorizzati, con costi elevati. Il sottoprodotto, invece, è un bene aziendale: può essere ceduto con normale fatturazione IVA ai sensi del D.P.R. 633/1972, iscritto tra le rimanenze ex art. 92 TUIR, trasportato senza formulari specifici e impiegato direttamente nelle opere. Permane però l'onere documentale di dimostrare l'origine, l'idoneità ambientale e la destinazione certa, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di art. 184-bis.

I sedimenti dragati nei porti rientrano sempre nel regime favorevole?

No, non automaticamente. Il comma 829 li include tra i materiali astrattamente qualificabili come sottoprodotti, ma solo se ricorrono i requisiti generali dell'articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e se i sedimenti derivano da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera (ad esempio, ampliamento di un porto, ripascimento costiero, opere idrauliche). Restano fermi i protocolli sanitari e ambientali del D.M. 173/2016 sui dragaggi e gli obblighi di caratterizzazione chimico-fisica. In assenza di un'opera di destinazione o di idoneità ambientale, il sedimento torna a essere rifiuto e segue la disciplina del Titolo III TUA.

Quali sono gli effetti contabili e fiscali per l'impresa edile?

La qualifica di sottoprodotto consente di trattare il materiale come bene strumentale o di magazzino, con iscrizione nelle rimanenze finali ai sensi dell'articolo 92 TUIR e valutazione secondo i criteri OIC 13. La cessione è soggetta a IVA ordinaria ex art. 2 D.P.R. 633/1972 e non beneficia di regimi di esenzione tipici dei rifiuti. Sui costi di gestione si registra un risparmio significativo, poiché vengono meno i costi del registro di carico e scarico, del formulario di identificazione e del MUD ex D.Lgs. 152/2006. I ricavi confluiscono nel reddito d'impresa ex art. 85 TUIR e concorrono alla base IRAP secondo il D.Lgs. 446/1997.

Le terre con amianto naturale sono pericolose: come si concilia il regime di sottoprodotto con la tutela della salute?

L'inserimento dei materiali con amianto di origine naturale tra i possibili sottoprodotti non deroga alla disciplina di sicurezza. Restano integralmente applicabili la L. 27 marzo 1992, n. 257 sulla cessazione dell'impiego dell'amianto, il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute dei lavoratori (titolo IX, capo III, sull'esposizione all'amianto) e il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 sulle terre e rocce da scavo. Il committente deve predisporre un piano di gestione specifico e il direttore dei lavori vigilare sul rispetto delle soglie di esposizione. La qualifica di sottoprodotto non esonera da queste cautele, ma elimina solo i passaggi burocratici tipici della gestione rifiuti.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.