In sintesi
- Stanziamento di 4.700.000 euro annui a decorrere dal 2026.
- Finalità: rafforzare e stabilizzare il contingente Carabinieri impiegato in servizio di sorveglianza e scorta presso le sedi estere.
- Base normativa: art. 158 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010).
- Misura strutturale: nessun limite temporale.
- Risponde alle accresciute esigenze di sicurezza delle missioni diplomatiche italiane all'estero.
- Coordinamento con la rete diplomatica MAECI.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 495 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Difesa Sicurezza
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Per rafforzare e stabilizzare il contingente del personale dell’Arma dei carabinieri in servizio di sorveglianza e scorta presso le sedi estere ai sensi dell’articolo 158 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo , è autorizzata la spesa di 4.700.000 euro annui a decorrere dall’anno 2026.15 marzo 2010, n. 66
Norme modificate da questi commi
- Art. 52 Costituzione (comma 495): Difesa della Patria come sacro dovere; ordinamento Forze armate ispirato a principi democratici
- Art. 87 Costituzione (comma 495): Comando delle Forze armate attribuito al Presidente della Repubblica
- Art. 81 Costituzione (comma 495): Equilibrio di bilancio: copertura dell’autorizzazione di spesa strutturale
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
Inquadramento normativo
Il comma 495 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 autorizza una spesa strutturale di 4.700.000 euro annui a decorrere dal 2026 per rafforzare e stabilizzare il contingente dell'Arma dei carabinieri impiegato in servizio di sorveglianza e scorta presso le sedi diplomatiche italiane all'estero. La base normativa di riferimento è l'art. 158 del Codice dell'ordinamento militare di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (COM), che disciplina specificamente l'impiego dell'Arma dei Carabinieri presso le sedi diplomatiche e consolari italiane all'estero.
La funzione di tutela delle sedi diplomatiche
Le sedi diplomatiche italiane all'estero (ambasciate, consolati generali, rappresentanze permanenti) costituiscono territorio non extraterritoriale ma comunque oggetto di particolare tutela ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 (artt. 22 e 29 sulla protezione dei locali e degli agenti). Lo Stato accreditatario ha l'obbligo di adottare tutte le misure idonee a impedire ogni intrusione o danno, ma lo Stato accreditante (in questo caso l'Italia) integra tale protezione con propri dispositivi di sicurezza, in particolare per le sedi situate in aree a elevato rischio politico, sociale o terroristico. Il dispiegamento di personale dell'Arma dei Carabinieri risponde a questa esigenza integrativa.
Il ruolo dell'Arma dei Carabinieri all'estero
I Carabinieri sono al contempo Forza armata e Forza di polizia a competenza generale (cfr. art. 155 e ss. COM e L. 1° aprile 1981, n. 121 sull'ordinamento della pubblica sicurezza). All'estero svolgono molteplici funzioni: scorta del personale diplomatico, vigilanza dei locali, supporto alle attività consolari, raccordo con le forze di polizia locali per la cooperazione internazionale. La specializzazione nelle missioni internazionali è storicamente consolidata (cfr. MSU Multinational Specialized Unit) e fa dei Carabinieri il corpo militare di riferimento per le esigenze di protezione delle sedi diplomatiche.
Coordinamento con il MAECI
L'impiego dei Carabinieri presso le sedi estere avviene in coordinamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), titolare della rete diplomatica e consolare. Il dispiegamento risponde a valutazioni di rischio elaborate congiuntamente da MAECI, Ministero della Difesa e Comando generale dell'Arma. La stabilizzazione finanziata dal comma 495 consente di passare da una logica di rotazioni emergenziali a un dispositivo permanente in un numero più ampio di sedi.
Profili finanziari e di copertura
La spesa di 4.700.000 euro annui copre i costi connessi alla missione internazionale del personale: indennità di lungo soggiorno all'estero (ILS), trasferte, vitto e alloggio, equipaggiamento specifico, formazione linguistica e di sicurezza. Si tratta di un onere strutturale, con efficacia «a decorrere dal 2026»: la copertura andrà ricercata nella relazione tecnica al disegno di legge di bilancio. Il principio di equilibrio di bilancio dell'art. 81 della Costituzione richiede che ogni nuova autorizzazione di spesa sia accompagnata da idonea copertura, principio attuato dall'art. 17 della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica).
Profili costituzionali
La misura si raccorda con il principio dell'art. 52 della Costituzione, secondo cui la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino e l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. L'art. 87, comma 9, della Costituzione attribuisce al Presidente della Repubblica il comando delle Forze armate. Il dispiegamento all'estero, qualora avvenga nell'ambito di missioni internazionali, è disciplinato dalla L. 21 luglio 2016, n. 145 (legge quadro sulle missioni internazionali), ma il servizio di scorta diplomatica rappresenta una specifica funzione istituzionale dell'Arma, non riconducibile alle missioni di pace o di stabilizzazione.
Implicazioni operative
La stabilizzazione del contingente consente: maggiore continuità nei rapporti con le autorità locali e con il personale diplomatico; specializzazione del personale impiegato; ottimizzazione dei costi rispetto a rotazioni brevi; rafforzamento della capacità di risposta in situazioni di crisi. Sul piano della programmazione, l'Arma dovrà pianificare percorsi di carriera dedicati per il personale specializzato in scorte diplomatiche, con percorsi formativi calibrati (lingue straniere, antiterrorismo, protezione personalità).
Domande frequenti
Cos'è l'art. 158 del Codice dell'ordinamento militare?
L'art. 158 del Codice dell'ordinamento militare di cui al D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 disciplina l'impiego dell'Arma dei carabinieri presso le sedi diplomatiche e consolari italiane all'estero. La disposizione costituisce il fondamento ordinamentale per il dispiegamento di personale dell'Arma in servizio di sorveglianza, scorta e supporto alle attività della rete diplomatica. Le modalità concrete di impiego sono definite con provvedimenti del Ministero della Difesa di concerto con il MAECI. Il comma 495 della LB 2026 stanzia le risorse per rafforzare e stabilizzare il contingente impiegato ai sensi di tale disposizione.
Perché sono necessari i Carabinieri presso le sedi estere?
Le sedi diplomatiche italiane all'estero sono esposte a rischi di sicurezza variabili in funzione del contesto geopolitico, sociale e antiterroristico del Paese ospitante. Pur essendo lo Stato accreditatario obbligato dalla Convenzione di Vienna del 1961 (artt. 22 e 29) a tutelare i locali e gli agenti diplomatici, lo Stato accreditante integra tale protezione con propri dispositivi. I Carabinieri, quale forza militare a competenza di polizia, sono particolarmente idonei a svolgere funzioni integrate di scorta, vigilanza, cooperazione con le forze di polizia locali e supporto alle attività consolari, garantendo standard elevati di sicurezza.
La misura comporta nuove assunzioni di Carabinieri?
Il comma 495 non autorizza specificamente nuove assunzioni: stanzia 4,7 milioni annui per «rafforzare e stabilizzare il contingente» impiegato all'estero. Le risorse coprono prevalentemente gli oneri connessi alla missione (indennità di lungo soggiorno all'estero, trasferte, equipaggiamento, formazione) e consentono di aumentare il numero di unità impiegate e di stabilizzarne la presenza nelle sedi. Eventuali aumenti delle dotazioni organiche complessive dell'Arma sono disciplinati da disposizioni distinte, anche all'interno della stessa LB 2026. Il rafforzamento è quindi prevalentemente di tipo qualitativo e di stabilità.
Quale è il rapporto con le missioni internazionali?
Il servizio di scorta diplomatica si distingue dalle missioni internazionali disciplinate dalla L. 21 luglio 2016, n. 145 (legge quadro missioni). Mentre le missioni internazionali richiedono autorizzazione parlamentare annua e si svolgono nell'ambito di operazioni multilaterali di pace, stabilità o cooperazione, il servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche rappresenta una funzione istituzionale ordinaria dell'Arma, non sottoposta al meccanismo autorizzativo della L. 145/2016. La distinzione è rilevante anche sul piano del trattamento giuridico-economico del personale, regolato da disposizioni proprie.
La misura ha durata limitata o è strutturale?
È strutturale: la norma autorizza 4,7 milioni di euro «a decorrere dall'anno 2026», senza limite temporale. Si tratta quindi di una spesa permanente che entra a regime nel bilancio dello Stato e che dovrà trovare adeguata copertura ogni anno. La scelta riflette l'esigenza di continuità nella protezione delle sedi diplomatiche, incompatibile con stanziamenti episodici o di durata triennale. Il carattere strutturale impone particolare attenzione alla copertura finanziaria (art. 81 Cost. e art. 17 L. 196/2009) e alla rendicontazione periodica dell'utilizzo delle risorse al Parlamento.