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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR sono autorizzati ad assumere ricercatori universitari a tempo determinato (RTT ex art. 24, comma 3, L. 240/2010) e ricercatori/tecnologi a tempo indeterminato, con riserva fino al 50 per cento al personale reclutato su progetti PNRR.
  • Per le università statali il fondo di finanziamento ordinario (FFO ex art. 5, comma 1, lett. a), L. 537/1993) è incrementato di 11,3 milioni di euro annui dal 2026 e di ulteriori 38,7 milioni dal 2027.
  • Le risorse cofinanziano fino al 50 per cento della spesa (oneri contributivi e previdenziali inclusi); la quota a carico dell'ateneo è imputata alle ordinarie facoltà assunzionali.
  • Per le università non statali legalmente riconosciute il contributo ex art. 2, comma 1, L. 243/1991 sale di 300.000 euro annui dal 2026 e di 1,7 milioni dal 2027.
  • Gli enti pubblici di ricerca devono bandire i concorsi entro il 31 dicembre 2026 con preventiva indicazione della copertura; la riserva 50% spetta al personale ricercatore/tecnologo PNRR in servizio al 30 giugno 2025 con almeno 24 mesi di anzianità non continuativi nel profilo.
  • Le università statali devono espletare le procedure entro il 31 dicembre 2026 (contratti scaduti nel 2025) ed entro il 31 dicembre 2027 (contratti in scadenza nel 2026).
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commi 305-312 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Scuola Universita

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreti del Ministro dell’università e della ricerca per il riparto delle risorse tra: (i) università statali (comma 307, secondo periodo); (ii) università non statali legalmente riconosciute (comma 311, secondo periodo); (iii) enti pubblici di ricerca (rinvio al comma 315). Ulteriori provvedimenti per i requisiti operativi delle procedure (in particolare bandi tipo) restano facoltà degli atenei e degli enti nel rispetto della L. 240/2010 e del D.Lgs. 218/2016. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Le università statali e non statali legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca sono autorizzati ad assumere, rispettivamente, ricercatori universitari a tempo determinato di cui all’ , e ricercatori e tecnologi a tempoarticolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 indeterminato, previo espletamento di procedure di selezione riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatori universitari e al personale ricercatore e tecnologo reclutati nell’ambito di progetti finanziati dal PNRR, sulla base dei requisiti e secondo le modalità di cui ai commi 306, 310 e 312 del presente articolo, ed entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui ai commi 307, 311 e

314. . Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 307, le università statali sono autorizzate ad assumere i ricercatori universitari di cui al comma 305, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all’ , alle qualiarticolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a), della , nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240 legge 29 giugno 2022, . Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento, ai ricercatorin. 79 reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lettera a), nell’ambito di progetti finanziati dal PNRR. All’espletamento delle procedure le università provvedono entro il termine del 31 dicembre 2026, relativamente al personale con contratti in scadenza nell’anno 2025, ed entro il termine del 31 dicembre 2027, relativamente al personale con contratti in scadenza nell’anno 2026. . Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 306, il fondo di finanziamento ordinario delle università, di cui all’ , è incrementato di 11,3 milioni di euroarticolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 annui a decorrere dall’anno 2026 e di ulteriori 38,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto fra le università statali, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. . Le risorse di cui al comma 307 sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. La quota di spesa a carico dell’università che effettua l’assunzione, oltre all’accantonamento ai fini di cui all’articolo 24, comma 5, della legge , è imputata alle ordinarie facoltà assunzionali, nei limiti delle stesse.30 dicembre 2010, n. 240 . Le risorse di cui al comma 307 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 306 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’ , per essere utilizzate nel medesimoarticolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 anno di riferimento. . Le università non statali legalmente riconosciute possono bandire, per i medesimi fini e con le stesse modalità, requisiti e tempistiche di cui al comma 306, procedure per il reclutamento di ricercatori universitari a tempo determinato di cui all’ , previo espletamento dellearticolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 procedure selettive di cui al comma 2 del medesimo articolo

24. . Al fine di cofinanziare le assunzioni di cui al comma 310, il contributo di cui all’articolo 2, comma 1, della legge , in favore delle università non statali legalmente riconosciute è incrementato di 300.000 euro29 luglio 1991, n. 243 annui a decorrere dall’anno 2026 e di ulteriori 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca sono stabiliti le modalità e i termini di riparto fra le università non statali legalmente riconosciute, nonché i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Tali risorse sono impiegate per cofinanziare fino al 50 per cento della spesa, comprensiva degli oneri contributivi e previdenziali, nel limite dello stanziamento assegnato. . Nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente, come integrate dalle risorse di cui al comma 314, gli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026, con preventiva indicazione della relativa copertura finanziaria. Le procedure di cui al primo periodo sono riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale ricercatore e tecnologo reclutato nell’ambito dei progetti finanziati dal PNRR. Sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio presso gli enti pubblici di ricerca di cui al primo periodo alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica.

Inquadramento: l'eredità PNRR e il problema della stabilizzazione

Il blocco dei commi 305-312 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) affronta uno dei nodi più spinosi della fase post-PNRR: il destino delle migliaia di ricercatori e tecnologi reclutati a tempo determinato dalle università e dagli enti pubblici di ricerca grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il PNRR, finanziato dal Regolamento (UE) 2021/241 e attuato nell'ordinamento italiano dal D.L. 77/2021 (convertito con L. 108/2021), ha consentito assunzioni straordinarie soprattutto nelle Missioni 4 (Istruzione e ricerca) e 5, ma con contratti di durata limitata. La scadenza fisiologica dei progetti tra il 2025 e il 2026 rischiava di disperdere capitale umano già formato sui temi strategici (transizione verde, intelligenza artificiale, biotecnologie). La LB 2026 risponde con un meccanismo a tre livelli: università statali (commi 306-309), università non statali legalmente riconosciute (commi 310-311) ed enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR (comma 312 con copertura ai commi 314-315).

Il perimetro soggettivo e il rinvio all'articolo 24 L. 240/2010

Il comma 305 disegna l'architettura complessiva richiamando l'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (riforma Gelmini), modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. La L. 79/2022 ha riscritto la disciplina dei ricercatori a tempo determinato unificando il pre-esistente sistema RTD-A/RTD-B in un'unica figura di ricercatore a tempo determinato (RTT) con durata fino a sei anni e successiva tenure track. La norma di bilancio richiama però anche «il testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79»: ciò significa che possono partecipare alle procedure sia i nuovi RTT sia i vecchi RTD-A. La platea dei beneficiari è dunque estesa: tutti coloro che, alla scadenza del contratto, abbiano maturato il requisito della partecipazione su progetto PNRR. La riserva è capped al 50 per cento dei posti, in coerenza con il principio costituzionale del pubblico concorso (art. 97 Cost.) come interpretato dalla Corte costituzionale (orientamento consolidato che ammette procedure riservate solo se circoscritte e funzionali a esigenze specifiche).

Università statali: timeline e numeri

Il comma 306 stabilisce che le università statali possono assumere RTT entro le facoltà assunzionali a legislazione vigente, integrate dalle nuove risorse del comma 307, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, L. 240/2010 (procedure pubbliche con commissione giudicatrice nominata dall'ateneo). La riserva opera solo entro il limite del 50 per cento. Le scadenze procedurali sono stringenti: 31 dicembre 2026 per i ricercatori con contratto in scadenza nel 2025; 31 dicembre 2027 per quelli con contratto in scadenza nel 2026. L'incremento del FFO (comma 307) opera in due fasi: 11,3 milioni dal 2026 e ulteriori 38,7 milioni a regime dal 2027, per un totale annuo di 50 milioni. Il riparto fra atenei avverrà con decreto del Ministro dell'università e della ricerca (decreto attuativo pending). Le risorse cofinanziano fino al 50 per cento della spesa, oneri contributivi e previdenziali inclusi: la quota residua a carico dell'ateneo è imputata alle ordinarie facoltà assunzionali e include l'accantonamento per la procedura di chiamata in ruolo ex art. 24, comma 5, L. 240/2010 (passaggio da RTT a professore associato dopo la conseguita abilitazione scientifica nazionale ex L. 240/2010 art. 16).

Il meccanismo di salvaguardia (comma 309)

Il comma 309 introduce una clausola di salvaguardia rilevante: le risorse di cui al comma 307 non utilizzate dalle università statali per le finalità di cui al comma 306 sono assegnate in proporzione e ad integrazione della quota base del FFO, per essere utilizzate nel medesimo anno di riferimento. La disposizione evita l'effetto perverso del de-finanziamento: se un ateneo non riesce a esperire le procedure nei tempi previsti, le risorse non vengono restituite all'erario ma convogliate sulla quota base del FFO. È un meccanismo di flessibilità gestionale già sperimentato in altri capitoli del bilancio universitario e in linea con la natura compensativa del FFO ex art. 5 L. 537/1993.

Università non statali legalmente riconosciute

I commi 310 e 311 estendono il meccanismo alle università non statali legalmente riconosciute (Bocconi, LUISS, Cattolica, Campus Biomedico, IULM, ecc.), che ricevono finanziamenti pubblici tramite il contributo ex art. 2, comma 1, della legge 29 luglio 1991, n. 243. Il contributo viene incrementato di 300.000 euro annui dal 2026 e di ulteriori 1,7 milioni dal 2027. Il cofinanziamento è sempre del 50 per cento. La norma applica gli stessi requisiti, tempistiche e modalità delle università statali (rinvio al comma 306). Il decreto del MUR fisserà i criteri di riparto.

Enti pubblici di ricerca (comma 312)

Il comma 312 disciplina separatamente la stabilizzazione presso gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR: CNR, INFN, INAF, INGV, ENEA (per la parte vigilata congiuntamente), Stazione Zoologica Anton Dohrn, Museo Galileo, ISTAT (vigilato dalla PCM ma assimilato), e ulteriori enti elencati dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 218/2016 (riforma degli enti di ricerca). Qui la modalità è il concorso pubblico ordinario, da bandire entro il 31 dicembre 2026 con preventiva indicazione della copertura finanziaria. La riserva opera sempre nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, ma con requisiti specifici: candidati in servizio presso l'ente alla data del 30 giugno 2025, con almeno ventiquattro mesi di servizio (anche non continuativi) nel profilo, reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica. La copertura finanziaria deriva dall'incremento di 7,27 milioni di euro annui dal 2026 e di ulteriori 1,45 milioni dal 2027 del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca ex art. 7, comma 1, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204 (disciplinato nel successivo comma 314).

Profili di legittimità costituzionale e copertura

La struttura delle riserve concorsuali è modellata per evitare i profili di incostituzionalità che hanno segnato le precedenti stabilizzazioni (Corte Cost. consolidata sulla compatibilità di stabilizzazioni straordinarie con l'art. 97 Cost. solo se: a) la riserva non supera una percentuale ragionevole; b) sussistono comprovate esigenze di interesse pubblico; c) i requisiti dei beneficiari sono qualificati). Il limite del 50 per cento, l'ancoraggio al servizio prestato su progetti PNRR, l'espletamento di procedure selettive comparative comuni ai non riservatari, sono altrettanti presidi di legittimità. Sotto il profilo finanziario, la copertura è assicurata dagli incrementi del FFO, del contributo ex L. 243/1991 e del fondo ordinario enti di ricerca, nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione (equilibrio di bilancio).

Il rapporto con il quadro UE PNRR

L'intervento si inserisce nella fase di consolidamento del PNRR: il Regolamento (UE) 2021/241 prevede che gli investimenti siano completati entro agosto 2026, ma la sostenibilità del capitale umano oltre quella data è lasciata agli Stati membri. La LB 2026 sceglie la strada della stabilizzazione strutturale, evitando di disperdere il potenziale di ricerca acquisito. La compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato non è in discussione: si tratta di assunzioni in enti pubblici, non di sostegni a imprese.

Effetti pratici per atenei e ricercatori

Per gli atenei: necessità di mappare entro il primo trimestre 2026 i ricercatori PNRR in servizio, pianificare i bandi nel rispetto delle riserve, allocare le risorse cofinanziate. Per gli enti di ricerca: predisposizione di concorsi pubblici con riserva entro fine 2026, con attenzione alla rigorosa documentazione dei requisiti (data di servizio, profilo, modalità di reclutamento originario). Per i ricercatori: verifica della propria posizione contrattuale, dei contratti di tipo PNRR, dell'eventuale ASN (abilitazione scientifica nazionale) per la successiva chiamata in ruolo. La regola del 50% impone scelte selettive: la riserva non è automatica ma comparativa interna al cluster dei riservatari.

Il rapporto con la disciplina del lavoro pubblico

La stabilizzazione regolata dai commi 305-312 non è un'assunzione «riservata» in senso stretto, bensì una procedura concorsuale ordinaria con una quota dei posti vincolata ai candidati con requisito PNRR. Per le università statali il modulo procedurale è l'articolo 24, comma 2, L. 240/2010: la commissione è nominata dall'ateneo, le procedure sono pubbliche e comparative. Le stesse regole si applicano alle università non statali ex comma 310. Per gli enti pubblici di ricerca il modulo è quello del D.Lgs. 218/2016 (in particolare gli articoli 12 e 19 sulla disciplina del reclutamento) integrato dal D.Lgs. 165/2001 articoli 35 e 35-bis per i principi generali sul reclutamento nel pubblico impiego. La riserva 50% si inserisce nei principi della giurisprudenza costituzionale: cap percentuale, requisiti qualificati, procedura comparativa. Sono garanzie procedurali che evitano la trasformazione automatica del rapporto di lavoro a tempo determinato in indeterminato, in coerenza con la Clausola 5 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP (allegato alla Direttiva 1999/70/CE) sul lavoro a tempo determinato.

Il coordinamento con la chiamata in ruolo ex art. 24, comma 5, L. 240/2010

Un aspetto da non sottovalutare: la procedura RTT non si esaurisce con la stipula del contratto a tempo determinato. L'articolo 24, comma 5, L. 240/2010 prevede una tenure track: nei sei anni di durata del contratto, una volta conseguita l'abilitazione scientifica nazionale (ASN ex articolo 16 L. 240/2010), il ricercatore può essere chiamato in ruolo come professore associato, previa valutazione interna positiva. La quota a carico dell'ateneo nel cofinanziamento del comma 308 include espressamente «l'accantonamento ai fini di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240»: ciò significa che l'ateneo, già al momento dell'assunzione RTT, deve riservare le risorse per l'eventuale futura chiamata in ruolo. Il sistema costruisce dunque una pipeline completa: contratto RTT cofinanziato 50% MUR → tenure track → chiamata in ruolo come associato finanziata interamente dall'ateneo.

Comparazione con altre stabilizzazioni di personale precario

I commi 305-312 si collocano nel solco delle stabilizzazioni straordinarie che hanno scandito la disciplina del pubblico impiego degli ultimi vent'anni: dalla L. 296/2006 (cd. Madia) alla L. 124/2015 (riforma Madia bis) al D.Lgs. 75/2017 (cd. Madia bis attuativo, articoli 20 e 20-bis sulla stabilizzazione del precariato pubblico). Rispetto a quei precedenti, la LB 2026 presenta caratteri distintivi: (i) la platea è circoscritta al personale PNRR e non a tutto il precariato; (ii) la copertura finanziaria è specifica e dimensionata; (iii) i requisiti soggettivi sono qualificati (24 mesi di servizio nel profilo, reclutamento ad evidenza pubblica); (iv) la procedura concorsuale resta pubblica e comparativa con cap al 50% di riserva. Si tratta di un modello più sofisticato e meno generico, che cerca di conciliare la salvaguardia del capitale umano PNRR con il rispetto del principio del pubblico concorso ex articolo 97 della Costituzione.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 — Stabilizzazione di una ricercatrice RTD-A PNRR in ateneo statale

Sempronia è ricercatrice a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lettera a), L. 240/2010 (RTD-A nel testo previgente la L. 79/2022) presso l'Università statale Gamma. È stata reclutata nel 2022 su progetto PNRR (Missione 4) con contratto triennale in scadenza il 31 dicembre 2025. Con l'entrata in vigore della LB 2026, l'ateneo deve espletare entro il 31 dicembre 2026 una procedura ex art. 24, comma 2, L. 240/2010 per RTT (figura unificata post L. 79/2022). La riserva 50% PNRR di cui al comma 306 consente all'Università di destinare metà dei posti banditi ai ricercatori PNRR. Sempronia, in concorrenza con altri colleghi PNRR (la riserva è comparativa, non automatica), partecipa al concorso. L'ateneo riceve dal MUR un cofinanziamento fino al 50 per cento della spesa annua (stipendio lordo + oneri previdenziali ex art. 2, comma 26, L. 335/1995); la quota residua è imputata alle ordinarie facoltà assunzionali e copre anche l'accantonamento per l'eventuale chiamata in ruolo ex art. 24, comma 5, L. 240/2010, una volta conseguita l'ASN. Sempronia, se vincitrice, firmerà un nuovo contratto RTT.

Caso pratico 2 — CNR e stabilizzazione di un tecnologo PNRR

Tizio è tecnologo a tempo determinato presso un istituto del CNR dal 1° settembre 2023, reclutato con bando pubblico ex art. 22 D.Lgs. 218/2016 su fondi PNRR (Missione 4 Componente 2). Al 30 giugno 2025 ha maturato 22 mesi di servizio: non ha ancora i 24 mesi richiesti dal comma 312 LB 2026. La norma però consente di computare anche periodi non continuativi nel profilo: Tizio dovrà verificare se in precedenza, magari nel corso del dottorato o di un assegno post-doc, ha rivestito formalmente la qualifica di tecnologo presso un ente di ricerca vigilato dal MUR. In caso positivo, i mesi pregressi si sommano e Tizio entra nella platea dei riservatari. Il CNR bandirà entro il 31 dicembre 2026 il concorso a tempo indeterminato, con riserva fino al 50 per cento per i candidati PNRR. La copertura deriva dal fondo ex art. 7, comma 1, D.Lgs. 204/1998, incrementato dal comma 314 di 7,27 milioni annui dal 2026 (e di 1,45 milioni dal 2027). Tizio dovrà preparare la documentazione dei mesi di servizio precedenti, dei progetti PNRR di riferimento e dei requisiti professionali.

Domande frequenti

Chi può partecipare alle procedure riservate previste dai commi 305-312 LB 2026?

La riserva fino al 50 per cento dei posti spetta, per le università, ai ricercatori reclutati con contratto ex art. 24, comma 3, L. 240/2010 nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR. Sono ammessi sia i nuovi RTT post L. 79/2022 sia i vecchi RTD-A nel testo previgente. Per gli enti pubblici di ricerca, la riserva spetta a ricercatori e tecnologi in servizio al 30 giugno 2025 con almeno ventiquattro mesi di servizio nel profilo (anche non continuativi) reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica. In tutti i casi i candidati partecipano comunque a procedure selettive comparative: la riserva è una quota dei posti, non un'assunzione automatica.

Quali risorse finanziarie sono stanziate per la stabilizzazione?

Per le università statali il FFO ex art. 5, comma 1, lett. a), L. 537/1993 sale di 11,3 milioni di euro annui dal 2026 e di ulteriori 38,7 milioni dal 2027, per un totale annuo a regime di 50 milioni. Per le università non statali legalmente riconosciute il contributo ex art. 2, comma 1, L. 243/1991 cresce di 300.000 euro dal 2026 e di 1,7 milioni dal 2027 (totale 2 milioni). Per gli enti pubblici di ricerca, il fondo ordinario ex art. 7, comma 1, D.Lgs. 204/1998 sale di 7,27 milioni dal 2026 e di 1,45 milioni dal 2027. Le risorse cofinanziano fino al 50 per cento della spesa lorda (oneri contributivi e previdenziali inclusi); la quota residua è a carico dell'ateneo o dell'ente.

Quali sono le scadenze per le università statali?

Le università statali devono espletare le procedure di selezione entro il 31 dicembre 2026 per il personale con contratti in scadenza nell'anno 2025, ed entro il 31 dicembre 2027 per il personale con contratti in scadenza nel 2026. Le selezioni seguono il modulo dell'art. 24, comma 2, L. 240/2010 (procedura pubblica con commissione giudicatrice nominata dall'ateneo). Le risorse non utilizzate entro il termine non vanno perdute: il comma 309 le convoglia in proporzione sulla quota base del FFO per essere utilizzate nello stesso anno di riferimento, evitando il de-finanziamento dell'ateneo che non riesce ad attivare la procedura.

Le università non statali (Bocconi, LUISS, Cattolica) possono accedere al meccanismo?

Sì. Il comma 310 estende il meccanismo alle università non statali legalmente riconosciute, che possono bandire procedure per il reclutamento di RTT ex art. 24, comma 3, L. 240/2010 con le stesse modalità, tempistiche e requisiti previsti per le statali (rinvio al comma 306). La copertura finanziaria deriva dall'incremento del contributo ex art. 2, comma 1, L. 243/1991, ripartito tra gli atenei non statali con decreto del MUR. Il cofinanziamento è sempre del 50 per cento della spesa lorda. La quota residua è a carico dell'ateneo. La logica è di parità di trattamento nel sistema universitario nazionale per garantire uniformità di tutela ai ricercatori PNRR a prescindere dalla natura giuridica dell'ente datore di lavoro.

Come funziona la stabilizzazione negli enti pubblici di ricerca?

Il comma 312 prevede che gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR (CNR, INFN, INAF, INGV, ENEA per la parte di vigilanza condivisa e gli altri elencati nel D.Lgs. 218/2016) bandiscano entro il 31 dicembre 2026 procedure concorsuali a tempo indeterminato per ricercatori e tecnologi, con preventiva indicazione della copertura finanziaria. La riserva fino al 50 per cento dei posti spetta al personale PNRR in servizio al 30 giugno 2025 con almeno 24 mesi nel profilo (anche non continuativi) e reclutato in origine con procedure ad evidenza pubblica. La copertura deriva dal fondo ordinario ex art. 7, comma 1, D.Lgs. 204/1998, incrementato dal comma 314 di 7,27 milioni annui dal 2026 e di 1,45 milioni dal 2027.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.