Comma 913 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Terzo Settore
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. In coerenza con quanto già previsto a beneficio della Fondazione Luigi Einaudi di Roma dall’articolo 1, comma , e di altre associazioni e fondazioni intitolate ai Presidenti della395, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 Repubblica, allo scopo di favorire l’attività di diffusione e valorizzazione, anche mediante specifiche iniziative rivolte alle giovani generazioni, dell’opera dei Presidenti della Repubblica a tutela dell’unità nazionale, dei valori costituzionali e del ruolo dell’Italia nel processo di integrazione europea e per la cooperazione nelle relazioni internazionali, per ciascuno degli anni 2026 e 2027 è attribuito un contributo di 100.000 euro annui a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS.
Norme modificate da questi commi
- Art. 100 TUIR (comma 913): Erogazioni liberali a enti culturali deducibili per soggetti IRES nei limiti del 2% del reddito d’impresa
- Art. 15 TUIR (comma 913): Detrazioni IRPEF per oneri, applicabile in via residuale alle erogazioni a ETS culturali
- Art. 9 Costituzione (comma 913): Promozione dello sviluppo della cultura, fondamento del contributo statale a fondazioni culturali
- Art. 2 Costituzione (comma 913): Riconoscimento delle formazioni sociali, base costituzionale degli ETS
- Art. 31 DPR 600/73 Accertamento (comma 913): Controlli dell’Agenzia delle Entrate sugli enti non commerciali destinatari di contributi pubblici
In sintesi
Inquadramento normativo
Il comma 913 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) introduce un contributo statale di 100.000 euro annui, per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a favore della Fondazione Giorgio Napolitano ETS. La norma si inserisce in una consolidata prassi parlamentare che, ai sensi dell'art. 1, comma 395, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha già attribuito analoghi sostegni economici alla Fondazione Luigi Einaudi di Roma e ad altre fondazioni intitolate ai Presidenti della Repubblica.
La ratio del legislatore è duplice: da un lato sostenere l'attività di ricerca storica e divulgazione politico-istituzionale; dall'altro promuovere la memoria del ruolo svolto dai Capi dello Stato a tutela dell'unità nazionale, dei valori costituzionali e del processo di integrazione europea.
Natura giuridica del beneficiario
La qualifica di ETS (Ente del Terzo settore) attribuita alla Fondazione Giorgio Napolitano comporta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, di seguito CTS). La qualifica ETS è rilevante perché vincola la fondazione al rispetto della disciplina sostanziale del CTS in tema di:
- assenza di scopo di lucro (art. 8 CTS);
- destinazione del patrimonio e degli utili al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale (art. 8, comma 2, CTS);
- obblighi di rendicontazione e trasparenza (artt. 13 e 14 CTS);
- pubblicazione delle erogazioni pubbliche ricevute (art. 1, commi 125-129, L. 124/2017, come modificato dal D.L. 34/2019).
Profili fiscali per la Fondazione
Il contributo statale erogato concorre alla determinazione del reddito dell'ente secondo le regole proprie del regime fiscale applicabile. Per gli ETS non commerciali si applica, in via generale, l'art. 79 del D.Lgs. 117/2017, che qualifica come non commerciali le attività di interesse generale svolte a titolo gratuito o dietro corrispettivi che non superino i costi effettivi. Le erogazioni pubbliche destinate al sostegno di attività istituzionali culturali rientrano tipicamente tra i proventi non imponibili o assoggettati a regime agevolato.
Sotto il profilo della tracciabilità, l'ETS dovrà dare evidenza nel proprio bilancio sociale e nella nota integrativa al bilancio d'esercizio del contributo ricevuto, in conformità al D.M. 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulle Linee guida del bilancio sociale e ai modelli di bilancio di cui al D.M. 5 marzo 2020.
Erogazioni liberali di terzi a favore della Fondazione
Pur trattandosi di norma che dispone un contributo pubblico, è utile ricordare che le persone fisiche e le imprese che decidessero di sostenere autonomamente la Fondazione Giorgio Napolitano ETS potrebbero beneficiare degli incentivi fiscali previsti dall'art. 83 del CTS:
- detrazione IRPEF del 30% (elevabile al 35% per ODV) fino a 30.000 euro annui per le persone fisiche;
- in alternativa, deducibilità dal reddito complessivo nei limiti del 10% del reddito dichiarato.
Per i soggetti IRES, l'art. 100, comma 2, lettera m), TUIR consente la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore di enti che svolgono attività culturali nei limiti del 2% del reddito d'impresa dichiarato, mentre il citato art. 83 CTS prevede deducibilità alternativa per gli ETS non commerciali.
Vincolo di destinazione e controlli
Il contributo, in quanto erogazione pubblica vincolata a una specifica finalità (diffusione dell'opera dei Presidenti della Repubblica), impone alla Fondazione un obbligo di rendicontazione sulla concreta destinazione delle somme. I controlli sul corretto impiego competono al Ministero vigilante e, sotto il profilo contabile-amministrativo, alla Corte dei conti, ai sensi dell'art. 12 della L. 259/1958 per gli enti che ricevono contributi statali con carattere di continuità. Sul piano fiscale, eventuali controlli sull'utilizzo del contributo nell'ambito dell'attività istituzionale potranno essere svolti dall'Agenzia delle Entrate secondo le regole ordinarie del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (artt. 31 e seguenti per gli enti non commerciali).
Confronto con il regime della Fondazione Einaudi
Il richiamo espresso all'art. 1, comma 395, L. 160/2019 conferma la volontà del legislatore di replicare un modello di sostegno già sperimentato. Il contributo alla Fondazione Einaudi era stato fissato in 250.000 euro annui a partire dal 2020; quello alla Fondazione Napolitano si attesta a 100.000 euro, in linea con la dimensione dell'ente e con il carattere biennale (2026-2027) dell'intervento. La differenza importi non incide sulla natura del contributo, che rimane qualificato come trasferimento corrente a favore di un ente del Terzo settore.
Coperture finanziarie
L'onere complessivo di 200.000 euro per il biennio 2026-2027 trova copertura nell'ambito del prospetto finanziario complessivo della Legge di Bilancio 2026. Non sono previsti decreti attuativi: il contributo è immediatamente esigibile dalla Fondazione una volta entrata in vigore la legge.
Profili costituzionali
L'intervento si colloca nell'alveo dell'art. 9 della Costituzione, che attribuisce alla Repubblica il compito di promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, nonché dell'art. 2 Cost., che riconosce e garantisce le formazioni sociali. La promozione della memoria dei Presidenti della Repubblica risponde, inoltre, all'art. 5 Cost. in tema di unità e indivisibilità della Repubblica.
Domande frequenti
La Fondazione Giorgio Napolitano deve dichiarare il contributo nel bilancio?
Sì, la Fondazione, in quanto ETS iscritto al RUNTS, deve dare evidenza del contributo statale nel bilancio d'esercizio e nella nota integrativa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore). Inoltre, l'art. 1, commi 125-129, della L. 124/2017 impone agli enti che ricevono erogazioni pubbliche superiori a 10.000 euro annui di pubblicarne l'importo e l'erogante sul proprio sito internet o sul portale digitale dell'associazione di categoria. La trasparenza patrimoniale è condizione essenziale per mantenere la qualifica di ETS e i benefici fiscali correlati. L'omessa pubblicazione comporta sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro.
Un privato può dedurre o detrarre erogazioni liberali alla Fondazione Napolitano?
Sì. Trattandosi di ETS non commerciale iscritto al RUNTS, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro possono scegliere tra due regimi alternativi previsti dall'art. 83 del D.Lgs. 117/2017: detrazione IRPEF del 30% fino a un massimo di 30.000 euro di erogazione annua, oppure deduzione dal reddito complessivo nel limite del 10% del reddito dichiarato, con possibilità di riporto dell'eccedenza nei quattro periodi d'imposta successivi. Le imprese soggette a IRES possono dedurre l'erogazione nel limite del 10% del reddito complessivo. Il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili (bonifico, carte di pagamento) e la fondazione rilascia ricevuta con causale espressa di liberalità.
Il contributo statale è tassato in capo alla Fondazione?
Per gli ETS non commerciali, i contributi pubblici destinati al finanziamento di attività istituzionali di interesse generale rientrano tra i proventi non imponibili ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 117/2017. La Fondazione Giorgio Napolitano, qualificata come ETS, non scontarà quindi IRES sul contributo di 100.000 euro annui, a condizione che le somme siano effettivamente impiegate per le finalità istituzionali indicate dalla norma (diffusione dell'opera dei Presidenti della Repubblica). In caso di destinazione difforme o di esercizio di attività commerciali, troverebbe applicazione il regime ordinario IRES o quello forfetario opzionale di cui all'art. 86 CTS, con tassazione differenziata per scaglioni di ricavi commerciali.
È previsto un decreto attuativo per l'erogazione del contributo?
No. Il comma 913 dispone in via diretta l'attribuzione del contributo per il biennio 2026-2027, senza rinviare ad alcun provvedimento attuativo. L'erogazione segue le procedure amministrative ordinarie del Ministero competente (verosimilmente Ministero della Cultura o Ministero dell'Economia e delle Finanze) ed è immediatamente esigibile dal 1° gennaio 2026. La fondazione beneficiaria dovrà trasmettere la documentazione richiesta dall'amministrazione erogante per il mandato di pagamento. In caso di ritardi, la Fondazione può sollecitare l'erogazione tramite istanza al Ministero competente; trattandosi di trasferimento corrente vincolato per legge, non vi sono margini di discrezionalità sull'an del finanziamento, ma solo sui tempi tecnici di liquidazione.
La norma rispetta i vincoli europei sugli aiuti di Stato?
Il contributo, in quanto destinato a sostenere attività di carattere culturale e divulgativo non economico (diffusione dell'opera dei Presidenti della Repubblica), non rientra di regola nella nozione di aiuto di Stato ex art. 107 TFUE. Le attività svolte dalla Fondazione Napolitano sono qualificabili come servizi non economici di interesse generale o, in alternativa, possono beneficiare del Regolamento UE 651/2014 (GBER) per gli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio (art. 53), che esenta dall'obbligo di notifica preventiva. La compatibilità europea è assicurata anche dal carattere limitato dell'importo (100.000 euro annui), che si colloca al di sotto delle soglie de minimis ex Regolamento UE 2023/2831 (300.000 euro su tre anni).