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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Comma 927 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Disabilita Non Autosufficienza

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Al fine di sostenere la realizzazione di soggiorni abilitativi di inclusione sociale per ragazzi con disabilità plurime e complesse sul territorio nazionale, nonché attività di formazione, aggiornamento e riabilitazione per studenti, lavoratori e persone anziane in condizione di fragilità in tutta Italia, all’Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) ETS è concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

In sintesi

  • Contributo statale di 1 milione di euro annui per il 2026 e il 2027 all'I.Ri.Fo.R. ETS (Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione).
  • Destinazione: soggiorni abilitativi di inclusione sociale per ragazzi con disabilità plurime e complesse.
  • Cofinanziamento di attività di formazione, aggiornamento e riabilitazione per studenti, lavoratori e anziani fragili.
  • Beneficiario qualificato come ETS ai sensi del D.Lgs. 117/2017, con conseguente disciplina del Terzo settore.
  • Misura coerente con il D.Lgs. 222/2023 sulla condizione di disabilità e la valutazione multidimensionale.
Quadro normativo e finalità

Il comma 927 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) attribuisce all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) ETS un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. La norma persegue due finalità convergenti: sostenere soggiorni abilitativi di inclusione sociale per ragazzi con disabilità plurime e complesse e finanziare attività di formazione, aggiornamento e riabilitazione rivolte a studenti, lavoratori e persone anziane in condizione di fragilità.

Inquadramento del beneficiario

L'I.Ri.Fo.R. opera come ente del Terzo settore (ETS) ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ex art. 5 CTS. La qualifica ETS comporta l'iscrizione al RUNTS (art. 45 CTS) e l'applicazione integrale della disciplina sostanziale del Codice in tema di assenza di scopo di lucro, destinazione del patrimonio, obblighi di trasparenza e rendicontazione.

Cornice costituzionale e ordinamentale della disabilità

L'intervento si colloca nell'alveo dell'art. 3 della Costituzione, che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini, e dell'art. 38 Cost., sulla tutela dei diritti dei minorati e degli inabili al lavoro. Il riferimento ai ragazzi con disabilità plurime e complesse impone di richiamare la L. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), in particolare l'art. 3, comma 3, che definisce la situazione di gravità quando la minorazione abbia ridotto l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente.

Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità in attuazione della L. 227/2021) ha riformato la disciplina dell'accertamento della disabilità introducendo la valutazione multidimensionale e il progetto di vita, applicabile in via sperimentale dal 2025 e a regime dal 2026. I soggiorni abilitativi finanziati dal comma 927 si integrano nel più ampio progetto di vita individualizzato previsto dall'art. 18 del citato decreto.

Profili fiscali del contributo

Per l'I.Ri.Fo.R. ETS, il contributo statale destinato al finanziamento di attività istituzionali di interesse generale rientra fra i proventi non imponibili ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 117/2017, che qualifica come non commerciali le attività svolte a titolo gratuito o dietro corrispettivi che non superano i costi effettivi. Le attività di formazione, riabilitazione e assistenza socio-sanitaria rientrano espressamente fra le attività di interesse generale elencate all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) del CTS.

Sotto il profilo della rendicontazione, l'ente dovrà dare evidenza del contributo nel bilancio d'esercizio e nella nota integrativa secondo i modelli di cui al D.M. 5 marzo 2020 e nel bilancio sociale ai sensi del D.M. 4 luglio 2019, in conformità agli artt. 13 e 14 CTS.

Erogazioni liberali di terzi a favore dell'I.Ri.Fo.R.

I privati e le imprese che intendano sostenere autonomamente l'attività dell'Istituto possono fruire delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 83 del D.Lgs. 117/2017:

- detrazione IRPEF del 30% (35% per ODV) fino a 30.000 euro annui per le persone fisiche;
- deduzione dal reddito complessivo nel limite del 10%, con riporto dell'eccedenza nei quattro periodi successivi.

Per le imprese soggette a IRES, l'art. 100, comma 2, lettera h), TUIR consente la deducibilità delle erogazioni a favore di ONLUS (regime transitorio applicabile fino al pieno superamento del precedente assetto). Le erogazioni liberali a favore di soggetti che svolgono attività di assistenza alle persone disabili possono altresì rientrare nelle previsioni dell'art. 15, comma 1, lettera i-bis), TUIR per le persone fisiche, con detrazione del 19% per oneri di assistenza a persone non autosufficienti.

Trattamento del contributo per le famiglie beneficiarie

I soggiorni abilitativi erogati a titolo gratuito o semi-gratuito ai ragazzi disabili non costituiscono reddito imponibile per le famiglie beneficiarie, non rientrando in alcuna delle categorie reddituali di cui all'art. 6 TUIR. Le spese eventualmente sostenute dalle famiglie per servizi integrativi (es. accompagnamento, attività ricreative non coperte dal contributo) possono dare diritto alla detrazione del 19% per spese mediche e di assistenza specifica ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), TUIR, se documentate da fattura intestata al disabile o al familiare che lo abbia fiscalmente a carico.

Vincolo di destinazione e controlli

Il contributo è vincolato alle finalità espressamente indicate dalla norma. L'I.Ri.Fo.R. dovrà rendicontare l'impiego delle somme al Ministero erogante e potrà essere sottoposto a controllo da parte della Corte dei conti ex L. 259/1958 nonché a verifiche fiscali da parte dell'Agenzia delle Entrate secondo le regole del D.P.R. 600/1973, in particolare l'art. 32 sui poteri di accesso, ispezione e verifica nei confronti degli enti non commerciali.

Profili IVA

Le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese a favore di persone disabili dall'I.Ri.Fo.R. sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 21), D.P.R. 633/1972 (TUIVA). L'esenzione si applica anche ai servizi di riabilitazione e ai soggiorni abilitativi, in quanto strumentali al perseguimento delle finalità di assistenza alle persone in condizione di fragilità.

Domande frequenti

I soggiorni gratuiti per ragazzi disabili generano reddito tassabile per le famiglie?

No. I soggiorni abilitativi offerti gratuitamente o a titolo semi-gratuito dall'I.Ri.Fo.R. ETS ai ragazzi con disabilità plurime non costituiscono reddito imponibile per le famiglie beneficiarie. Tali benefici non rientrano in alcuna delle categorie reddituali tassativamente previste dall'art. 6 del TUIR (D.P.R. 917/1986) e si configurano come prestazioni socio-assistenziali rese da un ente del Terzo settore nell'ambito delle proprie attività istituzionali. Non vanno quindi indicati nella dichiarazione dei redditi e non incidono sull'ISEE familiare, né sulla determinazione di prestazioni sociali agevolate. Eventuali spese accessorie sostenute autonomamente dalle famiglie per servizi integrativi potranno invece essere portate in detrazione al 19% se rientranti tra le spese sanitarie ex art. 15 TUIR.

Le donazioni di privati all'I.Ri.Fo.R. sono fiscalmente agevolate?

Sì. Le erogazioni liberali in denaro a favore dell'I.Ri.Fo.R. ETS, in quanto ente iscritto al RUNTS, godono delle agevolazioni dell'art. 83 del D.Lgs. 117/2017. Le persone fisiche possono scegliere tra: detrazione IRPEF del 30% fino a 30.000 euro annui di erogazione, oppure deduzione dal reddito complessivo nel limite del 10%, con riporto dell'eccedenza nei quattro periodi successivi. I soggetti IRES (società, enti commerciali) possono dedurre l'erogazione nel limite del 10% del reddito complessivo. Il pagamento deve avvenire con strumenti tracciabili: bonifico bancario o postale, carte di debito o credito, assegni bancari. La fondazione rilascia ricevuta con causale espressa di liberalità da conservare per la dichiarazione.

L'I.Ri.Fo.R. paga IVA sui soggiorni e sulle attività riabilitative?

No. Le prestazioni socio-sanitarie e assistenziali rese a favore di persone disabili dall'I.Ri.Fo.R. ETS rientrano fra le operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 21), del D.P.R. 633/1972 (TUIVA). L'esenzione si applica a tutte le prestazioni rese nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente: soggiorni abilitativi, attività di riabilitazione, formazione specialistica per studenti e lavoratori in condizione di fragilità. L'esenzione comporta che l'ente non addebiti IVA sui corrispettivi (ove richiesti) ma non possa detrarre l'IVA sugli acquisti relativi a tali operazioni esenti. Per le attività commerciali eventualmente svolte (es. vendita di pubblicazioni), si applica invece il regime IVA ordinario.

Il contributo statale di 1 milione è tassato come reddito dell'I.Ri.Fo.R.?

No. Trattandosi di ETS non commerciale, il contributo statale destinato al finanziamento di attività istituzionali di interesse generale (soggiorni abilitativi, formazione, riabilitazione) rientra fra i proventi non imponibili ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 117/2017. Le attività di assistenza alle persone disabili, formazione e riabilitazione sono espressamente elencate fra le attività di interesse generale dall'art. 5 CTS (lettere a, b, c, d). L'I.Ri.Fo.R. dovrà comunque iscrivere il contributo nel bilancio d'esercizio, nella nota integrativa e nel bilancio sociale, e darne pubblicità sul proprio sito internet ai sensi dell'art. 1, commi 125-129, L. 124/2017 (obbligo di trasparenza per erogazioni pubbliche superiori a 10.000 euro).

Come si coordina la misura con il nuovo Codice della disabilità (D.Lgs. 62/2024)?

I soggiorni abilitativi finanziati dal comma 927 si integrano nel più ampio progetto di vita individualizzato previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, che ha riformato la disciplina dell'accertamento della disabilità introducendo la valutazione multidimensionale. Il progetto di vita, redatto su istanza della persona con disabilità, individua i sostegni necessari nell'ambito sociale, educativo, lavorativo e abilitativo. I soggiorni I.Ri.Fo.R. possono essere inseriti nel progetto come misura di sostegno all'inclusione sociale, valorizzando il principio di partecipazione e auto-determinazione previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ratificata con L. 18/2009. La presa in carico avviene tramite le unità di valutazione multidimensionale ASL.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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