← Torna a Legge di Bilancio 2026
Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 928 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Disabilita Non Autosufficienza

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

Testo coordinato

. Al fine di sostenere il diritto all’inclusione delle persone con disabilità visiva e pluridisabilita’ e favorire le iniziative di prevenzione della cecità, all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti APS/ETS è concesso un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per lo sviluppo e il prosieguo del progetto di unione digitale e di gestione dei centri oculistici sociali.

In sintesi

  • Contributo statale di 1 milione di euro annui per il 2026 e il 2027 a favore dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS/ETS.
  • Destinazione: progetto di unione digitale e gestione dei centri oculistici sociali.
  • Finalità: diritto all'inclusione di persone con disabilità visiva e pluridisabilità; prevenzione della cecità.
  • Beneficiario duplice qualifica: APS (Associazione di Promozione Sociale) ed ETS ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
  • Continuità con la storica missione UICI riconosciuta dalla L. 3 febbraio 1923, n. 237 e successive.
Quadro normativo

Il comma 928 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) attribuisce all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS/ETS (UICI) un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, finalizzato allo sviluppo e al prosieguo del progetto di unione digitale e di gestione dei centri oculistici sociali. La norma persegue il duplice obiettivo di sostenere il diritto all'inclusione delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità e di favorire le iniziative di prevenzione della cecità.

Natura giuridica del beneficiario

L'UICI presenta una qualifica duplice: APS (Associazione di Promozione Sociale) ed ETS (Ente del Terzo settore), entrambe disciplinate dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore). La qualifica APS, regolata dagli artt. 35 e seguenti del CTS, presuppone che l'associazione svolga in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi attività di interesse generale, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. La qualifica ETS comporta iscrizione al RUNTS (art. 45 CTS) e applicazione integrale della disciplina sostanziale del Codice.

L'UICI è storicamente riconosciuta come ente rappresentativo della categoria dei ciechi sin dalla L. 3 febbraio 1923, n. 237 e dalla successiva normativa che ne ha confermato il ruolo di rappresentanza e tutela. Il D.P.R. 23 dicembre 1978 e successivi provvedimenti ne hanno disciplinato la struttura e le funzioni.

Cornice costituzionale

L'intervento si fonda sull'art. 32 della Costituzione, che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e sull'art. 3 Cost., che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini. L'art. 38 Cost., in tema di assistenza ai minorati e agli inabili al lavoro, costituisce ulteriore fondamento normativo. La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L. 3 marzo 2009, n. 18, fornisce il quadro internazionale di riferimento, con particolare riguardo agli artt. 9 (accessibilità) e 25 (salute).

Profili fiscali del contributo

Per l'UICI APS/ETS, il contributo statale destinato al finanziamento delle attività istituzionali (prevenzione della cecità, gestione dei centri oculistici sociali, progetto di unione digitale) rientra fra i proventi non imponibili ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 117/2017. Le attività di assistenza sanitaria, prevenzione e inclusione sociale delle persone disabili sono espressamente elencate fra le attività di interesse generale dall'art. 5, comma 1, lettere a), b), c) e d) del CTS.

L'art. 86 CTS prevede inoltre, su opzione, un regime forfetario per le attività commerciali svolte dagli ETS non commerciali, con tassazione differenziata per scaglioni di ricavi.

Centri oculistici sociali e IVA

I centri oculistici sociali gestiti dall'UICI erogano prestazioni di prevenzione e diagnosi delle patologie oculistiche. Tali prestazioni rientrano nelle operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18) e n. 19), D.P.R. 633/1972 (TUIVA), che esenta le prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie, nonché le prestazioni di ricovero e cura rese da enti aventi finalità di assistenza sociale.

L'esenzione comporta che l'UICI non addebiti IVA sui corrispettivi e non possa detrarre l'IVA sugli acquisti correlati alle operazioni esenti, con conseguente impatto sul costo netto degli investimenti tecnologici per il progetto di unione digitale.

Erogazioni liberali a favore dell'UICI

I privati e le imprese che intendono sostenere autonomamente l'UICI possono fruire delle agevolazioni dell'art. 83 del D.Lgs. 117/2017:

- detrazione IRPEF del 30% (35% in caso di ODV) fino a 30.000 euro annui di erogazione, per le persone fisiche;
- deduzione dal reddito complessivo nel limite del 10%, con riporto dell'eccedenza nei quattro periodi successivi;
- per le imprese IRES, deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo.

Inoltre, l'UICI è tradizionalmente fra gli enti beneficiari del 5 per mille IRPEF ai sensi del D.Lgs. 111/2017, con possibilità per i contribuenti di destinare una quota della propria imposta sul reddito a favore dell'ente in sede di dichiarazione.

Profili IRPEF per le persone con disabilità visiva

Le persone con disabilità visiva grave (cecità assoluta o parziale ai sensi della L. 3 aprile 2001, n. 138) godono di numerose agevolazioni fiscali. Sono detraibili al 19% le spese mediche specialistiche e gli ausili sanitari ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), TUIR; sono detraibili le spese per l'acquisto del cane guida ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c-bis), TUIR; la L. 23 settembre 1993, n. 379 riconosce inoltre detrazioni specifiche. Il D.M. 14 marzo 1998 ha individuato i sussidi tecnici e informatici per persone con disabilità con applicazione dell'IVA agevolata al 4%.

Vincolo di destinazione, trasparenza e controlli

Il contributo è vincolato alle finalità espressamente indicate dalla norma. L'UICI dovrà rendicontare al Ministero erogante l'effettivo impiego delle somme; pubblicare l'informazione sul proprio sito web ai sensi dell'art. 1, commi 125-129, L. 124/2017 (obbligo di trasparenza per erogazioni pubbliche superiori a 10.000 euro); iscrivere il contributo nel bilancio d'esercizio, nella nota integrativa e nel bilancio sociale ex artt. 13 e 14 CTS. I controlli amministrativo-contabili spettano alla Corte dei conti ex L. 259/1958; quelli fiscali competono all'Agenzia delle Entrate secondo le regole del D.P.R. 600/1973, con particolare riferimento all'art. 32 sui poteri istruttori nei confronti degli enti non commerciali.

Domande frequenti

Le prestazioni dei centri oculistici sociali UICI sono soggette a IVA?

No. Le prestazioni mediche di diagnosi, cura e riabilitazione oculistica rese dai centri sociali gestiti dall'UICI rientrano nelle operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18) e n. 19), del D.P.R. 633/1972 (TUIVA). L'esenzione si applica alle prestazioni rese nell'esercizio di professioni sanitarie e a quelle di assistenza erogate da enti aventi finalità di assistenza sociale. Conseguenza pratica: il paziente non paga IVA sul corrispettivo eventualmente richiesto, ma l'UICI non può detrarre l'IVA sugli acquisti di apparecchiature mediche o di servizi correlati. Per gli investimenti del progetto di unione digitale, l'ente dovrà valutare l'impatto dell'IVA indetraibile sul costo complessivo, eventualmente valorizzando le aliquote agevolate al 4% previste per i sussidi tecnici e informatici per disabili.

Una persona cieca può detrarre le spese per il cane guida?

Sì. L'art. 15, comma 1, lettera c-bis), del TUIR (D.P.R. 917/1986) riconosce ai non vedenti la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida, con possibilità di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo a scelta del contribuente. È inoltre riconosciuta una detrazione forfetaria annua per le spese di mantenimento del cane guida, aggiornata periodicamente con decreto ministeriale. Per beneficiare dell'agevolazione è necessaria la documentazione attestante l'invalidità civile per cecità assoluta (cecità ventesimale, ai sensi della L. 138/2001) o l'invalidità equivalente. Le spese vanno indicate nella dichiarazione dei redditi al rigo specifico del quadro E. Il limite massimo è previsto per gli importi annui di mantenimento, mentre l'acquisto è detraibile per l'intero costo sostenuto.

Quali sono le agevolazioni IVA per gli ausili tecnologici acquistati da non vedenti?

I sussidi tecnici e informatici destinati a persone con disabilità (compresi i ciechi e gli ipovedenti) godono dell'IVA agevolata al 4% ai sensi del n. 31) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 633/1972 (TUIVA), in attuazione del D.M. 14 marzo 1998. Per fruire dell'aliquota ridotta è necessario presentare al venditore la certificazione attestante l'invalidità rilasciata dalla commissione medica della ASL (con specificazione della disabilità correlata alle funzioni motorie, visive, uditive o del linguaggio) e la prescrizione del medico specialista della ASL di appartenenza che attesti il collegamento funzionale tra l'ausilio e la disabilità. L'agevolazione si applica a computer, software specifici, sistemi di lettura braille, ingranditori e altri dispositivi assistivi.

L'UICI è beneficiaria del 5 per mille?

Sì. L'UICI, in quanto APS/ETS iscritta al RUNTS, rientra fra i soggetti beneficiari del 5 per mille IRPEF ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111. I contribuenti possono destinare una quota della propria imposta sul reddito a favore dell'UICI in sede di dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Redditi PF), indicando il codice fiscale dell'ente nella sezione dedicata al sostegno degli enti del volontariato. La destinazione del 5 per mille non comporta alcun esborso aggiuntivo per il contribuente né riduzione del rimborso IRPEF eventualmente spettante: si tratta di una quota dell'imposta già dovuta che il contribuente decide di destinare a finalità sociali. Le somme erogate dall'Agenzia delle Entrate sono soggette a rendicontazione pubblica da parte dell'ente beneficiario.

Il contributo statale di 1 milione è soggetto agli obblighi di pubblicità?

Sì. L'UICI, in quanto ente ricevente erogazioni pubbliche superiori a 10.000 euro annui, è soggetta agli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 1, commi 125-129, della L. 4 agosto 2017, n. 124 (come modificata dal D.L. 34/2019). L'ente dovrà pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, sul proprio sito internet o sul portale digitale dell'associazione di categoria, l'importo del contributo, l'amministrazione erogante e una breve descrizione della destinazione. L'omessa pubblicazione comporta sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro, fino alla restituzione dell'intero importo in caso di reiterazione. Il contributo dovrà inoltre essere iscritto nel bilancio d'esercizio e nel bilancio sociale ex artt. 13 e 14 D.Lgs. 117/2017.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.