- Comma 938: regime transitorio per le aziende ospedaliero-universitarie (AOU) operanti su protocollo d'intesa con le università, nelle more della revisione del D.Lgs. 517/1999.
- Comma 939: proroga al 31 dicembre 2029 (in luogo del 2027) dei contratti previsti dall'art. 15, commi 1 e 4, del D.L. 34/2023 (conv. L. 56/2023) per il personale sanitario.
- Comma 940: nuovo art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992 per l'inquadramento nei ruoli dirigenziali dei medici veterinari ambulatoriali convenzionati, per fronteggiare le epizoozie.
- Commi 941-942: l'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) è prioritariamente orientata alle dimissioni protette di pazienti cronici complessi, con telemonitoraggio; linee guida ministeriali entro 12 mesi.
- Comma 943: clausola di invarianza finanziaria per ADI e dimissioni protette (risorse a legislazione vigente).
Commi 938-943 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Sanita
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Comma 942: linee guida del Ministro della salute sulle dimissioni protette, previa intesa Stato-Regioni, entro 12 mesi dall’entrata in vigore (31 dicembre 2026). Comma 938: rinvio implicito alla revisione organica della disciplina delle AOU (D.Lgs. 517/1999). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Nelle more della revisione della disciplina delle aziende ospedaliero-universitarie, le aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale che abbiano stipulato appositi protocolli d’intesa con le università del territorio, che prevedano lo svolgimento di attività integrate di assistenza, ricerca e didattica, continuano ad operare sulla base delle disposizioni del , anche in assenza del decreto del Presidente deldecreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 Consiglio dei ministri previsto dall’ earticolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999 restano salvi i rapporti giuridici sorti in attuazione dei protocolli, purché, con riferimento ai rapporti di lavoro, siano rispettate la disciplina contrattuale vigente e le disposizioni vigenti in materia di spesa di personale. . All’ e , convertito, con modificazioni, dalla articolo 15, commi 1 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 , le parole: «31 dicembre 2027» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2029». Illegge 26 maggio 2023, n. 56 medesimo , convertito, con modificazioni, dalla articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 , si interpreta nel senso che i contratti ivi previsti, nel rispetto dei limiti di spesalegge 26 maggio 2023, n. 56 consentiti dalla normativa vigente in materia di personale, possono avere durata fino alla scadenza di efficacia del riconoscimento regionale. . All’ , dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 «8-ter. Al fine di contrastare e gestire le emergenze legate alle epizoozie sul territorio nazionale, i medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi del presente articolo che, alla data del 1° gennaio 2026, risultano titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato per 38 ore settimanali, presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale e sono in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l’accesso all’area funzionale di destinazione, previo giudizio di idoneità da espletare con le procedure comparative di cui all’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente del , a domanda possono essere inquadrati dalle predette aziende ed entiConsiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365 nei ruoli dirigenziali, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area della sanità per i dirigenti veterinari, nel rispetto dei relativi piani dei fabbisogni di personale corrispondentemente incrementati e nei limiti di una spesa non superiore all’ammontare delle risorse relative alle ore rese indisponibili per gli incarichi di medicina veterinaria specialistica ambulatoriale convenzionata a seguito delle cessazioni annuali derivanti dal nuovo inquadramento di cui al presente comma, ovvero alle ore rese indisponibili per la medesima finalità a seguito delle cessazioni a qualsiasi titolo intervenute dei medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale. Le regioni rendicontano annualmente al Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa sancita in data 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli inquadramenti disposti di cui al primo periodo operanti negli ambiti territoriali di competenza in applicazione del presente comma, le risorse utilizzate a tale scopo e le corrispondenti ore di incarico convenzionale rese indisponibili». . Al fine di ridurre il rischio di infezioni e complicanze postoperatorie e ridurre le ospedalizzazioni evitabili, l’assistenza domiciliare integrata è prioritariamente orientata alle attività di dimissione protetta di pazienti cronici complessi, anche attraverso programmi di telemonitoraggio e assicurando idonei presidi presso il domicilio del paziente. . Al fine di garantire l’omogeneità sul territorio nazionale dei percorsi di dimissione protetta, il Ministro della salute, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le linee guida per la gestione delle dimissioni protette. Le linee guida individuano le modalità con cui i programmi di assistenza domiciliare integrata possono concorrere a evitare ospedalizzazioni o a dimettere i pazienti non appena conclusa la fase acuta e con cui i reparti ospedalieri attivano, attraverso le centrali operative territoriali, i programmi delle dimissioni protette gestiti dal livello distrettuale. . Alle attività di cui ai commi 941 e 942 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Norme modificate da questi commi
- Art. 15 TUIR (comma 941): Detrazione 19% spese sanitarie, addetti all’assistenza personale per non autosufficienti, applicabile alle famiglie di pazienti cronici in ADI
- Art. 51 TUIR (comma 940): Determinazione reddito di lavoro dipendente e fringe benefit, applicabile ai veterinari inquadrati nella dirigenza SSN
- Art. 49 TUIR (comma 940): Definizione redditi di lavoro dipendente, applicabile ai veterinari ex convenzionati passati in dirigenza
- Art. 10 TUIR (comma 940): Oneri deducibili in via residuale per contributi previdenziali e sanitari
- Art. 32 Costituzione (comma 941): Diritto alla salute come fondamento dell’organizzazione SSN, ADI e dimissioni protette
- Art. 38 Costituzione (comma 941): Diritto all’assistenza socio-sanitaria delle persone fragili e non autosufficienti
- Art. 23 DPR 600/73 Accertamento (comma 940): Ritenute alla fonte del sostituto d’imposta (ASL) sui veterinari inquadrati nella dirigenza
Architettura del blocco normativo
I commi 938-943 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) intervengono organicamente sulla disciplina del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), con focus su tre aree: rapporti aziende ospedaliero-universitarie/atenei, personale sanitario (medici veterinari ambulatoriali e contratti a termine), e Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) finalizzata alle dimissioni protette. Si tratta di un intervento di manutenzione organizzativa che non altera la cornice dei livelli essenziali di assistenza (LEA) ma ne ottimizza la gestione operativa.
Comma 938: regime transitorio AOU
Il comma 938 affronta la perdurante mancanza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, che avrebbe dovuto disciplinare l'organizzazione delle aziende ospedaliero-universitarie (AOU). In assenza del DPCM, il legislatore stabilisce che le aziende ospedaliere del SSR che abbiano stipulato protocolli d'intesa con le università del territorio per attività integrate di assistenza, ricerca e didattica possano continuare a operare in base al D.Lgs. 517/1999, facendo salvi i rapporti giuridici sorti, purché nel rispetto della disciplina contrattuale vigente e dei limiti di spesa del personale fissati dalla normativa di settore (art. 11 D.L. 35/2019 e successive modifiche).
La norma evita un vuoto regolatorio che metterebbe a rischio l'attività assistenziale, didattica e di ricerca dei policlinici universitari convenzionati. Si tratta di un intervento di stabilizzazione transitoria, in attesa della revisione organica della materia.
Comma 939: proroga contratti D.L. 34/2023
Il comma 939 estende dal 31 dicembre 2027 al 31 dicembre 2029 la possibilità di mantenere in essere i contratti previsti dall'art. 15, commi 1 e 4, del D.L. 30 marzo 2023, n. 34 (convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56). Si tratta di contratti di lavoro flessibile attivati dalle aziende sanitarie per fronteggiare la carenza di personale medico e sanitario nel post-pandemia. La norma offre interpretazione autentica: i contratti possono avere durata fino alla scadenza dell'efficacia del riconoscimento regionale, nel rispetto dei limiti di spesa di personale previsti dalla normativa vigente (art. 11 D.L. 35/2019).
Comma 940: inquadramento veterinari ambulatoriali
Il comma 940 introduce l'art. 8-ter del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dedicato a contrastare le emergenze epizootiche (peste suina africana, influenza aviaria, ecc.). La norma consente l'inquadramento, a domanda e previo giudizio di idoneità, nei ruoli dirigenziali del SSN dei medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati che, al 1° gennaio 2026, risultino:
- titolari di incarico convenzionale a tempo indeterminato per 38 ore settimanali;
- presso aziende ed enti del SSN;
- in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'area funzionale di destinazione.
Il giudizio di idoneità si espleta con le procedure comparative di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 30 luglio 1997, n. 365. Il trattamento giuridico ed economico applicato è quello del CCNL dell'area della sanità per i dirigenti veterinari. La spesa è vincolata: non può superare l'ammontare delle risorse relative alle ore di convenzione che si liberano per cessazioni annuali derivanti dal nuovo inquadramento o da cessazioni a qualsiasi titolo. Le regioni rendicontano annualmente al Tavolo di verifica degli adempimenti (art. 12 Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005).
Commi 941-942: ADI e dimissioni protette
Il comma 941 ridefinisce le priorità dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), orientandola prioritariamente alle attività di dimissione protetta di pazienti cronici complessi. Lo strumento operativo include programmi di telemonitoraggio e l'allestimento di idonei presidi presso il domicilio del paziente. L'obiettivo dichiarato è ridurre il rischio di infezioni e complicanze postoperatorie e contenere le ospedalizzazioni evitabili.
L'ADI rientra nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) definiti dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, con specifica disciplina agli artt. 22-26 (cure domiciliari). La norma si coordina con il D.M. 23 maggio 2022, n. 77 sui modelli e standard dell'assistenza territoriale, che ha individuato nelle Centrali Operative Territoriali (COT) lo snodo organizzativo per la presa in carico e la continuità delle cure.
Il comma 942 affida al Ministro della salute il compito di emanare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (quindi entro il 31 dicembre 2026), previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, le linee guida nazionali per la gestione delle dimissioni protette. Le linee guida definiranno: a) come i programmi ADI possano evitare ospedalizzazioni o anticipare la dimissione di pazienti acuti; b) come i reparti ospedalieri attivino, tramite le COT, le dimissioni protette gestite dal livello distrettuale.
Comma 943: clausola di invarianza finanziaria
Il comma 943 introduce la clausola di invarianza finanziaria: alle attività di riorientamento ADI e di emanazione delle linee guida sulle dimissioni protette si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La scelta di non stanziare nuove risorse riflette l'impostazione organizzativa (non incrementale) della riforma: si tratta di ottimizzare l'utilizzo dei fondi già previsti per l'ADI nell'ambito del Fondo Sanitario Nazionale e del PNRR (Missione 6 Salute, Componente 1).
Profili fiscali correlati per cittadini e operatori
Le prestazioni di ADI e di assistenza domiciliare rese dal SSN o da soggetti accreditati sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18) e n. 21), D.P.R. 633/1972 (TUIVA). Per i cittadini, le spese sanitarie eventualmente sostenute in regime privato sono detraibili al 19% nei limiti dell'art. 15, comma 1, lettera c), TUIR. Per i contribuenti che assistono familiari non autosufficienti, l'art. 15, comma 1, lettera i-septies), TUIR riconosce la detrazione del 19% per le spese di addetti all'assistenza personale, fino a 2.100 euro annui, con limite di reddito complessivo del soggetto che sostiene la spesa pari a 40.000 euro.
Per i veterinari ambulatoriali che transitano nei ruoli dirigenziali ex comma 940, il reddito di lavoro dipendente sostituisce quello di lavoro autonomo da convenzione; cambia conseguentemente la modalità di determinazione, dichiarazione e tassazione del reddito, con applicazione delle regole del Titolo I, Capo IV, del TUIR (artt. 49-52) e adempimenti del sostituto d'imposta ai sensi del D.P.R. 600/1973 (artt. 23 e seguenti). I fringe benefit eventualmente riconosciuti seguiranno la disciplina dell'art. 51 TUIR.
Profili costituzionali
Il blocco normativo trova fondamento nell'art. 32 della Costituzione, che riconosce la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. La competenza concorrente Stato-Regioni in materia di tutela della salute (art. 117, comma 3, Cost.) giustifica la previsione di linee guida nazionali (LEA omogenei) e l'intesa in Conferenza Stato-Regioni. Il principio di leale collaborazione, ribadito dalla giurisprudenza costituzionale, impone il coinvolgimento delle regioni nelle decisioni che incidono sull'organizzazione dei servizi sanitari territoriali.
Coordinamento con il PNRR
Le misure sui pazienti cronici, sulla dimissione protetta e sul telemonitoraggio si integrano con la Missione 6 Salute del PNRR, in particolare con gli investimenti per le Case della Comunità, gli Ospedali di Comunità e le Centrali Operative Territoriali (COT). Il D.M. 77/2022 fornisce gli standard organizzativi; le linee guida sulle dimissioni protette (comma 942) opereranno come strumento attuativo a regime, dopo il completamento degli investimenti PNRR (entro 2026).
Tempistiche e adempimenti operativi
Le aziende sanitarie devono: a) garantire continuità operativa dei protocolli AOU senza soluzione di continuità (comma 938); b) verificare la corretta gestione contabile dei contratti prorogati al 2029 (comma 939); c) gestire le procedure comparative per l'inquadramento dei veterinari (comma 940); d) riorganizzare i percorsi ADI in chiave di dimissione protetta (commi 941-943). Le regioni dovranno aggiornare la programmazione sanitaria triennale e le delibere di organizzazione dei servizi distrettuali.
Rapporti con la disciplina europea
Il quadro normativo si coordina con la Direttiva 2011/24/UE sull'assistenza sanitaria transfrontaliera, recepita dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 38, e con il Regolamento (UE) 2021/522 che istituisce il programma EU4Health. La gestione delle epizoozie (comma 940) richiama il Regolamento (UE) 2016/429 (Animal Health Law) sulle malattie animali trasmissibili, attuato in Italia con il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 134. La presenza di personale dirigenziale veterinario strutturato presso ASL e Istituti Zooprofilattici Sperimentali è condizione essenziale per garantire la sorveglianza epidemiologica e la risposta rapida ai focolai (peste suina africana, influenza aviaria H5N1, lingua blu) richiesta dalla normativa europea.
Implicazioni gestionali per direttori sanitari
Per i direttori sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie, le novità impongono un'attenta pianificazione: la revisione dei piani triennali di fabbisogno del personale dovrà integrare i posti dirigenziali veterinari da bandire ex art. 8-ter D.Lgs. 502/1992, con corrispondente riduzione delle ore di convenzione ambulatoriale; la programmazione delle attività territoriali dovrà valorizzare le COT come snodo della dimissione protetta; i protocolli con le università dovranno essere rivisti per riflettere il regime transitorio confermato dal comma 938, con attenzione alla disciplina della spesa di personale ex art. 11 D.L. 35/2019. Sotto il profilo del controllo di gestione, l'analisi dei costi per percorso assistenziale (DRG, ADI, dimissione protetta) diventerà lo strumento chiave per misurare l'efficacia del riorientamento operativo voluto dal legislatore. Eventuali risparmi derivanti dalla riduzione delle giornate di degenza ospedaliera potranno essere reinvestiti nel potenziamento dei servizi territoriali, nel rispetto della clausola di invarianza del comma 943.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1 — Inquadramento di Tizio, veterinario ambulatoriale convenzionato
Tizio è medico veterinario specialista in Sanità animale, titolare di incarico convenzionale ambulatoriale a tempo indeterminato per 38 ore settimanali presso l'Azienda Sanitaria Locale di Verona dal 2018. Al 1° gennaio 2026 risulta in possesso del titolo di specializzazione richiesto per l'area funzionale di destinazione (Sanità animale, Igiene degli alimenti, Igiene degli allevamenti).
Tizio decide di presentare domanda di inquadramento nei ruoli dirigenziali del SSN ai sensi del nuovo art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992 (introdotto dal comma 940). L'ASL avvia la procedura comparativa ex art. 4 D.P.C.M. 365/1997 con giudizio di idoneità sulla base di titoli e colloquio. Superata la procedura, Tizio è inquadrato nel ruolo dirigenziale veterinario con il trattamento giuridico ed economico del CCNL area sanità. Le 38 ore convenzionali liberate dalla cessazione del rapporto convenzionale di Tizio costituiscono la copertura finanziaria del nuovo inquadramento, nel rispetto del vincolo di spesa fissato dalla norma.
Profilo fiscale: il reddito di Tizio passa dal regime di lavoro autonomo (dichiarato in Quadro RE del Modello Redditi PF, con deducibilità analitica dei costi) al regime di lavoro dipendente. L'ASL diventa sostituto d'imposta ex art. 23 D.P.R. 600/1973, applica le ritenute IRPEF mensili sulla busta paga e versa i contributi INPS gestione dipendenti pubblici. Tizio cessa l'iscrizione ENPAV come libero professionista; nel modello CU 2027 (per l'anno 2026) riceverà certificazione cumulativa dei redditi del periodo convenzionale (gennaio-data inquadramento) e del periodo dipendente (data inquadramento-dicembre). Le partite IVA professionali andranno chiuse o mantenute per attività residuali compatibili con il regime di esclusività eventualmente prescelto.
Caso pratico 2 — Dimissione protetta di Caio, paziente cronico complesso
Caio, 78 anni, è ricoverato presso il reparto di Cardiologia dell'Ospedale di Bergamo dopo un episodio di scompenso cardiaco acuto. La fase critica è superata; il paziente presenta pluripatologia (insufficienza cardiaca, BPCO, diabete tipo 2) ed è candidato ideale alla dimissione protetta secondo le nuove priorità ADI del comma 941.
Il reparto attiva, tramite la Centrale Operativa Territoriale (COT) prevista dal D.M. 77/2022, il percorso di dimissione protetta gestito dal distretto sociosanitario di residenza di Caio. L'unità di valutazione multidimensionale (UVM) redige il piano assistenziale individuale (PAI), prevedendo: visite domiciliari del medico di medicina generale e dello specialista cardiologo; assistenza infermieristica per medicazioni e somministrazione farmaci; telemonitoraggio dei parametri vitali (pressione arteriosa, saturazione, peso); fornitura presso il domicilio del paziente di un saturimetro Bluetooth, di un misuratore di pressione e di un kit per la somministrazione orale dei farmaci.
Profilo fiscale: tutte le prestazioni del percorso ADI sono gratuite per Caio e per la famiglia, in quanto rientranti nei LEA (D.P.C.M. 12 gennaio 2017, art. 22). I dispositivi forniti sono in comodato d'uso. La figlia di Caio, che lo ha fiscalmente a carico (reddito di Caio < 2.840,51 euro annui, ai sensi dell'art. 12 TUIR), può comunque detrarre al 19% nella propria dichiarazione le spese sanitarie aggiuntive sostenute privatamente (es. farmaci non in classe A, visite specialistiche aggiuntive in regime libero professionale), ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), TUIR, oltre la franchigia di 129,11 euro. Se la figlia assume un assistente familiare per la sorveglianza notturna, potrà detrarre il 19% delle spese fino a 2.100 euro annui ex art. 15, comma 1, lettera i-septies), TUIR, con limite di reddito complessivo proprio di 40.000 euro. Il PAI rilasciato dall'ASL costituisce documento utile per attestare la condizione di non autosufficienza richiesta dalla norma fiscale.
Domande frequenti
Cosa cambia per le aziende ospedaliero-universitarie dopo il comma 938?
Le aziende ospedaliere del SSR che hanno stipulato protocolli d'intesa con le università per attività integrate di assistenza, ricerca e didattica continuano a operare in base al D.Lgs. 517/1999, anche in assenza del DPCM di attuazione previsto dall'art. 8, comma 2, dello stesso decreto. La norma stabilizza in via transitoria un assetto che operava di fatto da anni, evitando un vuoto regolatorio. Restano salvi i rapporti giuridici (compresi quelli di lavoro) sorti in attuazione dei protocolli, purché nel rispetto della disciplina contrattuale vigente e dei limiti di spesa del personale previsti dalla normativa di settore (art. 11 D.L. 35/2019). Si tratta di un intervento di manutenzione, in attesa della revisione organica della disciplina delle AOU che il legislatore preannuncia ma non ancora calendarizza.
Come funziona l'inquadramento dei veterinari ambulatoriali nei ruoli dirigenziali?
Il nuovo art. 8-ter del D.Lgs. 502/1992 (introdotto dal comma 940) consente l'inquadramento, su domanda, nei ruoli dirigenziali SSN dei medici veterinari specialisti ambulatoriali convenzionati a tempo indeterminato per 38 ore settimanali, titolari al 1° gennaio 2026 e in possesso del titolo di specializzazione. L'inquadramento è subordinato al giudizio di idoneità tramite procedure comparative ex art. 4 D.P.C.M. 365/1997. Il trattamento giuridico ed economico è quello del CCNL della dirigenza veterinaria. La spesa massima è vincolata: non può superare l'ammontare delle risorse liberate dalle ore di convenzione cessate per il passaggio in dirigenza o per cessazioni a qualsiasi titolo. Le regioni rendicontano annualmente al Tavolo di verifica adempimenti gli inquadramenti effettuati. La misura mira a fronteggiare le emergenze epizootiche (peste suina, influenza aviaria) con personale strutturato.
Le prestazioni di ADI sono soggette a IVA o pagamenti per i cittadini?
Le prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) erogate dal SSN o da soggetti accreditati nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza sono esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18) e n. 21), del D.P.R. 633/1972 (TUIVA) e gratuite per il cittadino. L'ADI rientra nei LEA definiti dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (artt. 22-26 cure domiciliari) ed è finanziata con il Fondo Sanitario Nazionale. Eventuali prestazioni complementari rese in regime privato (es. fisioterapia aggiuntiva, assistenza notturna) sono detraibili al 19% dal cittadino ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), TUIR come spese sanitarie, oppure rientrare nella detrazione per addetti all'assistenza personale (lett. i-septies) entro 2.100 euro annui se sostenute per familiari non autosufficienti, con limite di reddito complessivo di 40.000 euro.
Quando arriveranno le linee guida ministeriali sulle dimissioni protette?
Il comma 942 fissa un termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della legge per l'emanazione delle linee guida da parte del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. Considerato il 1° gennaio 2026 come data di vigore, il termine scade il 31 dicembre 2026. Si tratta di un termine ordinatorio ma politicamente impegnativo. Le linee guida definiranno: a) le modalità con cui i programmi ADI possono evitare ospedalizzazioni o anticipare le dimissioni di pazienti acuti; b) le modalità con cui i reparti ospedalieri attivano, tramite le Centrali Operative Territoriali (COT) previste dal D.M. 77/2022, le dimissioni protette gestite dal livello distrettuale. Le risorse sono quelle a legislazione vigente: nessun nuovo stanziamento per ADI e dimissioni protette (comma 943, clausola di invarianza finanziaria).
Cosa cambia fiscalmente per il veterinario che passa da convenzionato a dirigente SSN?
Il passaggio dal regime convenzionale (reddito di lavoro autonomo, art. 53 TUIR) al regime di dirigenza SSN (reddito di lavoro dipendente, artt. 49-52 TUIR) comporta rilevanti conseguenze fiscali. Il reddito non è più soggetto a IVA (l'attività convenzionata era già esente ex art. 10 TUIVA), ma cambia la modalità di determinazione: cessa la deducibilità analitica dei costi professionali, si applicano le ritenute alla fonte ex art. 23 D.P.R. 600/1973 da parte dell'azienda sanitaria datrice di lavoro, sono dovuti i contributi INPS gestione dipendenti pubblici in luogo dei contributi ENPAV. Si applicano le detrazioni per redditi di lavoro dipendente (art. 13 TUIR) e i fringe benefit (auto, buoni pasto, polizze) seguono l'art. 51 TUIR. Il veterinario perde la possibilità di accedere al regime forfetario ma guadagna stabilità e progressione retributiva contrattuale.