- Rafforzato il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse del fabbisogno sanitario destinate a specifiche finalità assistenziali.
- Obiettivo dichiarato: ridurre gli adempimenti burocratici a carico di regioni e province autonome di Trento e Bolzano.
- Decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, da adottare entro il 31 marzo 2026.
- Procedura: previa intesa in Conferenza Stato-Regioni ex art. 3 D.Lgs. 281/1997.
- Il decreto individuerà le disposizioni normative le cui risorse confluiranno nel riparto complessivo del Servizio sanitario nazionale.
- Resta ferma la verifica dell'utilizzo delle risorse per le finalità assistenziali previste.
Comma 337 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Sanita
In vigore dal: In vigore dal 01/01/2026.
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro della salute di concerto con il MEF, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, da adottare entro il 31 marzo 2026. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. Al fine di rafforzare il monitoraggio dell’utilizzo delle risorse ricomprese nel fabbisogno sanitario destinate a specifiche finalità assistenziali e al fine di ridurre gli adempimenti a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2026, sono individuate le disposizioni normative per le quali si procede al riparto delle risorse nell’ambito della proposta complessiva di riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale, ferma restando la verifica dell’utilizzo delle risorse per le finalità assistenziali ivi previste.
Norme modificate da questi commi
- Art. 32 Costituzione (comma 337): Diritto alla salute come fondamento del finanziamento del SSN
- Art. 117 Costituzione (comma 337): Riparto di competenze Stato-Regioni in materia di tutela della salute
La razionalizzazione del riparto del Fondo sanitario nazionale
Il comma 337 della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) interviene in materia di governance finanziaria del Servizio sanitario nazionale (SSN) introducendo una misura di semplificazione procedurale che incide sulla modalità di assegnazione delle risorse del Fondo sanitario nazionale alle regioni e alle province autonome. La norma, sostanzialmente di natura ordinamentale, dispone che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2026, siano individuate le disposizioni normative per le quali si procede al riparto delle risorse nell'ambito della proposta complessiva di riparto delle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale.
Il quadro normativo di riferimento: D.Lgs. 502/1992 e Conferenza Stato-Regioni
Il riferimento sistematico è il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (riforma del SSN), in particolare l'art. 12 sul Fondo sanitario nazionale e l'art. 12-bis sui livelli essenziali di assistenza (LEA). Il sistema attuale prevede che il Fondo sanitario, alimentato annualmente dalla legge di bilancio, sia ripartito tra le regioni in base a criteri concordati in Conferenza Stato-Regioni ex art. 3 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che disciplina i compiti del Governo e della Conferenza nelle materie di interesse regionale. Tuttavia, accanto al riparto generale, esistono numerose "poste vincolate" finanziate da norme settoriali (epatite C, autismo, terapia del dolore, oncologia pediatrica, pronto soccorso, ecc.) che richiedono procedure di riparto autonome e separati adempimenti a carico delle regioni: rendicontazione, monitoraggio specifico, verifica di destinazione.
La ratio della norma: razionalizzare ma non depotenziare
Il legislatore persegue un duplice obiettivo: ridurre gli adempimenti burocratici delle regioni e rafforzare il monitoraggio complessivo. Si tratta di un equilibrio delicato: l'accorpamento del riparto delle risorse vincolate nel riparto generale rischia di diluire la tracciabilità dei finanziamenti destinati a specifiche patologie o servizi. Per questa ragione la norma prevede espressamente che resta "ferma la verifica dell'utilizzo delle risorse per le finalità assistenziali ivi previste": la destinazione vincolata permane sostanzialmente, anche se la procedura di riparto diventa unitaria. Il decreto interministeriale dovrà quindi conciliare semplificazione amministrativa e accountability finanziaria.
Il ruolo della Conferenza Stato-Regioni
L'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni non è un mero passaggio formale. Si tratta di una procedura concertativa rafforzata ex art. 3 D.Lgs. 281/1997, in cui l'intesa è presupposto di legittimità del decreto. In caso di mancato raggiungimento, il Governo può procedere unilateralmente solo previa specifica motivazione e dopo trenta giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è stato posto all'ordine del giorno (Corte cost., sentenza n. 31/2006 e successive). Sotto il profilo costituzionale la materia è di competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost. ("tutela della salute"), il che giustifica il modulo concertativo.
Profili di costituzionalità e LEA
La norma deve rispettare il principio della garanzia dei livelli essenziali di assistenza, attribuiti alla competenza esclusiva statale ex art. 117, comma 2, lettera m), Cost. La Corte costituzionale ha più volte ribadito (sentenze n. 282/2002, n. 200/2009, n. 36/2013) che lo Stato deve garantire un livello minimo uniforme di prestazioni sanitarie, anche attraverso vincoli di destinazione delle risorse. Il rischio della razionalizzazione è che, accorpando il riparto, si perda il presidio normativo sui finanziamenti destinati a interventi specifici previsti dai D.P.C.M. 12 gennaio 2017 (LEA aggiornati) e successivi.
Implicazioni operative per le regioni
Le regioni dovranno: 1) attendere il decreto interministeriale entro il 31 marzo 2026 per conoscere quali norme di settore confluiranno nel riparto unitario; 2) riorganizzare il proprio sistema di rendicontazione per garantire la tracciabilità delle risorse destinate alle finalità specifiche; 3) coordinarsi con le aziende sanitarie locali e ospedaliere per riprogrammare gli interventi finanziati dalle poste vincolate accorpate. Le regioni in piano di rientro (artt. 1, commi 174-180, L. 311/2004, e successivi) avranno particolari obblighi di rendicontazione rafforzata anche dopo l'accorpamento.
Confronto con la precedente disciplina e prospettive
La norma si inserisce in un percorso di razionalizzazione già avviato con la L. 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), che aveva incrementato il fabbisogno sanitario nazionale standard portandolo a 136 miliardi nel 2026. Il comma 337 completa quel disegno sul piano procedurale, semplificando i riparti senza incidere sulla dotazione complessiva. Resta aperta la questione del rapporto con il D.M. 2 aprile 2015, n. 70 (standard ospedalieri) e con il D.M. 23 maggio 2022, n. 77 (modelli di assistenza territoriale, riforma DM 70 e DM 77), che continueranno a fissare standard tecnici autonomi rispetto al riparto finanziario.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1: la regione Lambda e il riparto delle risorse oncologiche
La regione Lambda, situata nel Centro Italia, riceve annualmente dal Fondo sanitario nazionale 4,2 miliardi di euro nel riparto generale, oltre a 38 milioni di poste vincolate per programmi specifici: 12 milioni per la cura dell'epatite C ex art. 25 D.L. 119/2018, 8 milioni per il fondo autismo, 6 milioni per la rete oncologica pediatrica, 12 milioni per il pronto soccorso. La direzione regionale Sanità, retta da Tizio, deve oggi gestire quattro rendicontazioni separate, ciascuna con propri indicatori, tempistiche e modalità di trasmissione al Ministero. Con il decreto attuativo del comma 337, ipoteticamente da emanare entro il 31 marzo 2026, due o più di queste poste potrebbero confluire nel riparto unitario. Tizio dovrà comunque garantire la tracciabilità interna delle risorse: predispone una procedura informatica di marcatura contabile delle spese sanitarie collegate a ciascuna finalità originaria, per soddisfare la verifica finale di destinazione prevista dalla norma. Caio, dirigente del controllo di gestione, propone l'adozione di un cruscotto centralizzato. Sempronio, revisore della regione, sottolinea l'importanza di certificare la corrispondenza tra spesa e finalità nella relazione annuale alla Conferenza Stato-Regioni.
Domande frequenti
Cosa cambia per le regioni con il comma 337?
Le regioni vedranno semplificarsi le procedure di gestione delle risorse del Fondo sanitario nazionale. Attualmente molte poste finanziarie sono "vincolate" da norme di settore (interventi su specifiche patologie, programmi nazionali, fondi dedicati) e richiedono procedure di riparto autonome e separate rendicontazioni. Con il decreto interministeriale Salute-MEF previsto entro il 31 marzo 2026, queste risorse potranno essere accorpate nel riparto generale del Fondo sanitario nazionale, riducendo gli adempimenti burocratici. Resta però ferma la verifica sul concreto utilizzo dei fondi per le finalità originariamente previste: la destinazione vincolata sopravvive sostanzialmente, anche se la procedura di riparto diventa unitaria. Le regioni dovranno adeguare i loro sistemi di monitoraggio interno.
Il comma 337 riduce le risorse destinate al SSN?
No, il comma 337 non incide né sulla dotazione complessiva del Fondo sanitario nazionale né sulla destinazione finale delle risorse vincolate. Si limita a modificare la procedura di riparto, accorpando il riparto delle poste vincolate nel riparto generale del fabbisogno sanitario nazionale standard. Le risorse continueranno a finanziare le finalità assistenziali originariamente previste dalle singole norme di settore. La dotazione complessiva del fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2026 è fissata da altre disposizioni della Legge di Bilancio (in particolare i commi 357-358 che incrementano gli importi previsti dalla L. 207/2024). La norma in commento è quindi di natura puramente procedurale e ordinamentale.
Cos'è l'intesa in Conferenza Stato-Regioni e perché è necessaria?
L'intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome è lo strumento di cooperazione previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 281/1997 per le materie di competenza concorrente Stato-Regioni ex art. 117, comma 3, Cost. La tutela della salute rientra in questa categoria. Per il decreto attuativo del comma 337 l'intesa è condizione di legittimità: senza il consenso preventivo della Conferenza, il decreto può essere emanato solo dopo trenta giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto è stato posto all'ordine del giorno, con specifica motivazione. La Corte costituzionale (sentenze nn. 31/2006, 165/2011) ha più volte sottolineato la centralità di questo modulo concertativo.
Le risorse per i LEA sono toccate dal nuovo riparto unitario?
I livelli essenziali di assistenza (LEA), aggiornati dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017, costituiscono il nucleo intangibile delle prestazioni sanitarie garantite uniformemente su tutto il territorio nazionale. Il loro finanziamento è garantito dal fabbisogno sanitario nazionale standard nel suo complesso e non da poste vincolate specifiche. Il comma 337, pertanto, non incide direttamente sui LEA: si limita ad accorpare nel riparto generale le risorse derivanti da norme di settore. Resta ferma la competenza esclusiva statale in materia di LEA ex art. 117, comma 2, lett. m), Cost. e l'obbligo per le regioni di garantire le prestazioni LEA anche in caso di piano di rientro, pena commissariamento ex art. 4 D.L. 159/2007.
Quali tempi sono previsti per l'attuazione del comma 337?
Il decreto interministeriale del Ministro della salute, di concerto con il MEF, dovrà essere adottato entro il 31 marzo 2026. Il termine non è perentorio: anche in caso di mancato rispetto, il decreto resterebbe validamente emanabile in data successiva, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa sui termini ordinatori (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 5/2014). Tuttavia, considerata la tempistica del riparto annuale del Fondo sanitario nazionale (che tipicamente avviene tra marzo e giugno), un ritardo eccessivo nell'emanazione del decreto rischia di impedire l'applicazione già per il 2026, rinviandone gli effetti al 2027. Le regioni dovranno monitorare l'iter del decreto per programmare adeguatamente i propri bilanci sanitari.