Comma 264 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Lavoro Contratti
In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.
Testo coordinato
. Il Ministero dell’economia e delle finanze può conferire un incarico dirigenziale di livello generale e cinque incarichi dirigenziali di livello non generale, di cui due per le esigenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e uno ciascuno per le esigenze del Dipartimento dell’economia e del Dipartimento delle finanze nonché uno per le esigenze del Gabinetto del Ministro, oltre il limite di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo . Gli incarichi di cui al presente comma sono conferiti a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei2001, n. 165 limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Al fine di potenziare lo svolgimento delle attività relative all’innovazione e alla valorizzazione degli asset pubblici, con compiti di analisi finanziaria, settoriale e regolatoria funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie di trasformazione, collaborazione e riduzione dei costi, il Ministero dell’economia e delle finanze, per le esigenze del Dipartimento dell’economia, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, dieci unità da inquadrare nell’area dei funzionari del CCNL del comparto funzioni centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato, in deroga all’ , attraversoarticolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 l’indizione di procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. A tal fine è autorizzata la spesa di 461.405 euro per l’anno 2026 e di 553.686 euro a decorrere dall’anno 2027. È istituita, presso il Dipartimento delle finanze del predetto Ministero, una posizione dirigenziale di livello generale per lo svolgimento di compiti di consulenza, studio e ricerca, con corrispondente incremento della dotazione organica della dirigenza di prima fascia e contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali di livello non generale equivalenti sotto il profilo finanziario assegnate al medesimo Dipartimento e riduzione di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
Norme modificate da questi commi
- Art. 97 Costituzione (comma 264): Il reclutamento conferma il principio di buon andamento e accesso per concorso
- Art. 81 Costituzione (comma 264): L'autorizzazione di spesa rispetta l'obbligo di copertura finanziaria
- Art. 49 TUIR (comma 264): Le retribuzioni dei nuovi funzionari sono reddito di lavoro dipendente
- Art. 51 TUIR (comma 264): Le retribuzioni sono tassate ai sensi dell'art. 51 TUIR con ritenute ex art. 23 d.P.R. 600/1973
- Art. 2094 Codice Civile (comma 264): Il rapporto di lavoro dei nuovi funzionari ha natura subordinata pubblicistica
In sintesi
Inquadramento sistematico del comma 264
Il comma 264 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene in modo chirurgico sull'assetto organizzativo del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), autorizzando un'espansione mirata della dirigenza e della pianta organica del personale non dirigenziale. La disposizione si colloca nel solco delle reiterate deroghe al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Testo unico del pubblico impiego) che il legislatore ha utilizzato negli ultimi anni per dotare le amministrazioni centrali di strumenti rapidi di reclutamento in ambiti strategici. Il riferimento esplicito all'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 è di particolare rilievo: quella norma fissa la percentuale massima di incarichi dirigenziali conferibili a soggetti esterni alla dotazione organica, e il comma 264 consente di andare oltre tale soglia per esigenze specificamente individuate. Il legislatore mostra una scelta di policy chiara: rafforzare gli apparati tecnici del MEF in vista delle operazioni di valorizzazione del patrimonio pubblico previste nel triennio 2026-2028, accettando una temporanea espansione organica in cambio di una governance più efficace su asset strategici di rilevanti dimensioni finanziarie.
Le sei figure dirigenziali aggiuntive
La disposizione autorizza il MEF a conferire un incarico dirigenziale di livello generale e cinque incarichi dirigenziali di livello non generale, oltre il limite ordinario previsto dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001. La ripartizione è vincolata: due incarichi non generali sono assegnati al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, uno ciascuno al Dipartimento dell'economia, al Dipartimento delle finanze e al Gabinetto del Ministro. Si tratta di una scelta che riflette le priorità operative del MEF nell'anno di avvio del nuovo ciclo di bilancio: la Ragioneria generale, in particolare, riceve il rafforzamento più consistente, coerentemente con il suo ruolo di presidio sui saldi di finanza pubblica e sull'attuazione del PNRR. Gli incarichi sono conferiti «a valere sulle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»: la deroga riguarda quindi il numero massimo di incarichi conferibili ai sensi dell'art. 19, c. 6, ma non sblocca risorse nuove né consente di superare i tetti di spesa per il personale già fissati.
La distribuzione è significativa anche dal punto di vista delle competenze attribuite ai vari dipartimenti del MEF. Il Dipartimento dell'economia, storicamente focalizzato su analisi macroeconomica, partecipazioni pubbliche e politica fiscale, riceve sia un dirigente non generale aggiuntivo sia, come si vedrà oltre, dieci funzionari dedicati alla valorizzazione degli asset pubblici. Il Dipartimento delle finanze ottiene una nuova posizione dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, mentre il Gabinetto del Ministro può contare su un nuovo dirigente non generale per le esigenze di indirizzo politico. Questa allocazione mostra la volontà del legislatore di rafforzare contestualmente le funzioni tecniche e quelle di staff politico-istituzionale del Ministero.
Le dieci unità del Dipartimento dell'economia: missione e modalità di reclutamento
La seconda parte del comma 264 autorizza il MEF, per le esigenze del Dipartimento dell'economia, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dieci unità da inquadrare nell'area dei funzionari del CCNL del comparto funzioni centrali. La finalità è esplicita: «potenziare lo svolgimento delle attività relative all'innovazione e alla valorizzazione degli asset pubblici, con compiti di analisi finanziaria, settoriale e regolatoria funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie di trasformazione, collaborazione e riduzione dei costi». Si tratta di un nucleo di analisti dedicati alle operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche e alla strutturazione di operazioni di finanza straordinaria sul perimetro statale (cessioni, fusioni, riassetti societari, dismissioni mobiliari).
Sul piano procedurale, il reclutamento avviene in deroga all'art. 30 del d.lgs. 165/2001, che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni mediante mobilità volontaria. La deroga consente al MEF di evitare la fase di interpello preliminare per la mobilità e di procedere direttamente o tramite concorso pubblico o tramite scorrimento di graduatorie vigenti di concorsi pubblici. La scelta tra concorso e scorrimento è rimessa all'amministrazione e segue le regole generali sulla validità delle graduatorie (che, ai sensi dell'art. 1, c. 149, della L. 160/2019 e successive proroghe, possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato entro i termini di vigenza). L'autorizzazione di spesa è fissata in 461.405 euro per il 2026 (anno di reclutamento parziale, presumibilmente per pochi mesi di servizio effettivo) e 553.686 euro a decorrere dal 2027, importo che riflette il costo a regime delle dieci unità nell'area funzionari.
L'area dei funzionari del CCNL Funzioni Centrali (sottoscritto presso l'ARAN nel 2022) prevede ingressi sia per laureati magistrali sia per professionalità specifiche con esperienza nel settore economico-finanziario. La retribuzione tabellare iniziale è intorno ai 28.000-30.000 euro lordi annui di tabellare, ai quali si aggiungono indennità di amministrazione e accessori contrattuali. Il rapporto di lavoro è subordinato a tempo indeterminato di natura pubblicistica, regolato dal d.lgs. 165/2001 e dal CCNL di comparto, con applicazione residuale degli artt. 2094 e seguenti del codice civile sul lavoro subordinato per quanto non disciplinato dalle norme speciali.
La nuova posizione dirigenziale generale al Dipartimento delle finanze
Il comma 264 istituisce inoltre, presso il Dipartimento delle finanze, una posizione dirigenziale di livello generale dedicata a compiti di consulenza, studio e ricerca. Tecnicamente l'operazione è a saldo organico differenziale ma a costo finanziario invariato: la dotazione organica della dirigenza di prima fascia è incrementata di un'unità e, contestualmente, sono soppresse due posizioni dirigenziali di livello non generale «equivalenti sotto il profilo finanziario». Le facoltà assunzionali disponibili sono ridotte di un importo corrispondente. Si tratta di un meccanismo già sperimentato negli ultimi anni per riconfigurare l'assetto dirigenziale dei Ministeri senza incidere sul tetto di spesa per il personale dell'amministrazione centrale.
La scelta di destinare la nuova posizione a compiti di «consulenza, studio e ricerca» segnala l'intenzione di rafforzare la capacità analitica del Dipartimento delle finanze, che gestisce in particolare la fiscalità e i rapporti con l'Agenzia delle entrate. La figura dirigenziale generale di studio e ricerca è tradizionalmente prevista dall'art. 19, c. 10, del d.lgs. 165/2001, che la inquadra come funzione di supporto tecnico senza responsabilità diretta di gestione di una struttura.
Rapporti con l'art. 19, c. 6, d.lgs. 165/2001 e con l'art. 30
Le due deroghe contenute nel comma 264 vanno lette in chiave sistematica. L'art. 19, c. 6, del d.lgs. 165/2001 limita il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla dotazione organica entro percentuali rigide (10% per i dirigenti di prima fascia, 8% per i dirigenti di seconda fascia, con possibilità di soggetti esterni alla pubblica amministrazione). La deroga è mirata: vale solo per i sei incarichi indicati e non altera il regime generale per il resto del MEF. L'art. 30, invece, disciplina la mobilità volontaria; la deroga consente di accelerare il reclutamento dei dieci funzionari saltando la fase di mobilità, in coerenza con il principio costituzionale del concorso pubblico (art. 97, c. 4, Cost.).
Sotto il profilo dell'effettività della deroga, la giurisprudenza amministrativa si è più volte espressa sui limiti delle deroghe legislative all'art. 30 del d.lgs. 165/2001, confermando la legittimità di interventi puntuali del legislatore quando giustificati da esigenze di rafforzamento di specifiche funzioni amministrative. Il modello adottato dal comma 264 — deroga puntuale con autorizzazione di spesa esplicita e tetto numerico definito — risulta coerente con tale impostazione.
Profili di compatibilità con il quadro costituzionale
La norma richiama il principio del concorso pubblico sancito dall'art. 97 della Costituzione: tutte le assunzioni a tempo indeterminato sono effettuate mediante procedura concorsuale o scorrimento di graduatoria concorsuale, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata. L'art. 35 del d.lgs. 165/2001 stabilisce i principi generali del reclutamento nelle pubbliche amministrazioni e il comma 264, pur in deroga all'art. 30, non incide sulle garanzie procedimentali del concorso pubblico. Anche l'art. 36 della Costituzione (retribuzione proporzionata) e l'art. 4 (diritto al lavoro) trovano applicazione nei rapporti di lavoro che saranno instaurati.
Implicazioni operative per chi lavora con la PA
Per i professionisti che assistono enti pubblici o partecipate, il comma 264 segnala un rafforzamento della struttura tecnica del MEF sugli asset pubblici. Nei prossimi mesi è ragionevole attendersi un'intensificazione delle attività istruttorie su valorizzazioni patrimoniali, dismissioni mobiliari e operazioni straordinarie sulle partecipate. Per i candidati a concorsi pubblici, il comma apre invece a possibili scorrimenti di graduatorie esistenti per dieci posizioni di funzionario nelle aree economico-finanziarie, oltre a un futuro concorso dedicato. Per i sindacati del comparto Funzioni Centrali, l'ampliamento della pianta organica del MEF rappresenta un'opportunità di confronto sull'applicazione del CCNL e sulle politiche del personale.
Coperture finanziarie e clausole di invarianza
La copertura per gli incarichi dirigenziali aggiuntivi e per la nuova dirigenza generale è assicurata «nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente». Per le dieci unità di funzionari l'autorizzazione di spesa è espressa: 461.405 euro per il 2026 e 553.686 euro annui a decorrere dal 2027. Le risorse rientrano nel quadro complessivo delle coperture della legge di bilancio e non costituiscono spesa aggiuntiva al di fuori di tale perimetro. Il rispetto dell'art. 81 della Costituzione sulla copertura finanziaria delle leggi è assicurato dalla quantificazione esplicita degli oneri e dalla collocazione delle risorse all'interno della manovra complessiva, secondo i principi della L. 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica).
Profili di lavoro subordinato pubblico
Il rapporto dei nuovi dieci funzionari MEF è un rapporto di lavoro subordinato di natura pubblicistica, regolato in via principale dal d.lgs. 165/2001 e dal CCNL di comparto Funzioni Centrali, con applicazione residuale delle norme civilistiche del codice civile (artt. 2094 e seguenti) in quanto compatibili. Trovano in particolare applicazione i principi generali sulla subordinazione, l'obbligo di diligenza ex art. 2104 c.c., l'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. e il regime disciplinare. Sul piano fiscale, le retribuzioni costituiscono reddito di lavoro dipendente ex art. 49 del TUIR e sono soggette a tassazione progressiva IRPEF ai sensi dell'art. 51 del TUIR, con applicazione delle ritenute da parte del MEF in qualità di sostituto d'imposta ex art. 23 del d.P.R. 600/1973.
Casi pratici applicati
Caso pratico 1: scorrimento di graduatoria al MEF
Tizio, vincitore non idoneo di un recente concorso per funzionari del comparto funzioni centrali bandito da un altro ministero, è collocato in graduatoria al 15° posto. Nel marzo 2026 il MEF, in attuazione del comma 264, decide di reclutare le dieci unità per il Dipartimento dell'economia tramite scorrimento di tale graduatoria. Tizio riceve la proposta di assunzione a tempo indeterminato in area funzionari, con contratto del comparto funzioni centrali e sede a Roma. La deroga all'art. 30 del d.lgs. 165/2001 consente al MEF di procedere direttamente allo scorrimento senza dover prima esperire la mobilità volontaria. Tizio accetta: il primo stipendio sarà corrisposto entro l'esercizio 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 461.405 euro fissata dal comma.
Caso pratico 2: incarico dirigenziale di seconda fascia in Ragioneria
Caia è dirigente di seconda fascia presso un'altra amministrazione centrale, con esperienza specifica in finanza pubblica. La Ragioneria generale dello Stato, sfruttando uno dei due incarichi dirigenziali non generali aggiuntivi previsti dal comma 264, le conferisce un incarico ex art. 19, c. 5-bis, del d.lgs. 165/2001 per un periodo di tre anni rinnovabile. La deroga al comma 6 dello stesso art. 19 le consente di accedere all'incarico senza incidere sulle percentuali ordinarie di incarichi a esterni del MEF. La copertura avviene a valere sulle facoltà assunzionali già disponibili, senza nuova spesa autorizzata per la dirigenza.
Domande frequenti
Quanti nuovi dirigenti può assumere il MEF con il comma 264?
Il comma 264 autorizza il MEF a conferire sei incarichi dirigenziali in deroga ai limiti ordinari: uno di livello generale e cinque di livello non generale. La ripartizione è vincolata per legge: due incarichi non generali vanno al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e uno ciascuno al Dipartimento dell'economia, al Dipartimento delle finanze e al Gabinetto del Ministro. Inoltre, presso il Dipartimento delle finanze viene istituita una settima posizione dirigenziale generale di consulenza e studio, ma con saldo finanziario nullo: due dirigenti non generali equivalenti vengono contestualmente soppressi e le facoltà assunzionali ridotte in modo corrispondente.
Cosa significa «in deroga all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001»?
L'art. 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001 fissa i tetti massimi entro i quali un'amministrazione può conferire incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla dotazione organica o a soggetti non appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione (10% dei dirigenti di prima fascia e 8% dei dirigenti di seconda fascia). La deroga del comma 264 consente al MEF di superare quelle percentuali limitatamente ai sei incarichi indicati. Si tratta di una deroga puntuale e numericamente delimitata: per tutti gli altri incarichi dirigenziali del MEF i tetti dell'art. 19, c. 6, restano pienamente operativi.
Le dieci unità di funzionari saranno reclutate con concorso?
Sì, ma con due possibili modalità alternative. Il comma 264 prevede che il reclutamento avvenga, in deroga all'art. 30 del d.lgs. 165/2001 sulla mobilità volontaria, mediante indizione di procedure concorsuali pubbliche oppure mediante scorrimento di graduatorie di concorsi pubblici già vigenti. La scelta tra concorso ex novo e scorrimento è rimessa al MEF e dipenderà dalla disponibilità di graduatorie utili negli ambiti professionali ricercati (analisi finanziaria, settoriale e regolatoria). Resta in ogni caso garantito il principio costituzionale del concorso pubblico previsto dall'art. 97, comma 4, della Costituzione.
Qual è il costo complessivo del comma 264 per il bilancio dello Stato?
L'unica autorizzazione di spesa esplicita riguarda le dieci unità di funzionari: 461.405 euro per il 2026 e 553.686 euro annui a decorrere dal 2027. Per gli incarichi dirigenziali aggiuntivi e la nuova dirigenza generale al Dipartimento delle finanze, la norma non quantifica un onere aggiuntivo perché il finanziamento avviene «a valere sulle risorse disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali a legislazione vigente». Per la dirigenza generale al Dipartimento delle finanze la copertura è garantita dalla contestuale soppressione di due posizioni dirigenziali non generali equivalenti sotto il profilo finanziario, con saldo zero.
Quali sono i compiti delle nuove dieci unità del Dipartimento dell'economia?
Il comma 264 indica con precisione la missione del nuovo nucleo: potenziare le attività relative all'innovazione e alla valorizzazione degli asset pubblici, con compiti di analisi finanziaria, settoriale e regolatoria funzionali alla realizzazione di operazioni straordinarie di trasformazione, collaborazione e riduzione dei costi. In concreto si tratta di funzionari destinati a supportare l'Esecutivo nelle decisioni su partecipazioni pubbliche, dismissioni mobiliari, riassetti societari delle partecipate e operazioni di finanza straordinaria sul perimetro statale. L'inquadramento è nell'area dei funzionari del CCNL del comparto funzioni centrali, con contratto a tempo indeterminato.