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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Il comma 873 destina le risorse del Fondo di cui al comma 872 all'erogazione di contributi a fondo perduto per tre finalità legate al trasporto di persone con disabilità.
  • Lettera a): finanziamento dell'adattamento dei veicoli dei servizi pubblici non di linea (taxi, NCC) e degli enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto disabili.
  • Lettera b): contributo per l'acquisto di veicoli già adattati, a favore degli stessi soggetti.
  • Lettera c): rimborso parziale della tassa automobilistica per i veicoli adibiti al trasporto disabili.
  • Misura riconducibile più coerentemente all'area DISABILITA che a quella crediti d'imposta imprese, trattandosi di contributi a fondo perduto destinati anche a enti non commerciali.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 873 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Crediti Imposta Investimenti

In vigore dal: In vigore dal 1° gennaio 2026.

⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il MEF, atteso per definire requisiti soggettivi e oggettivi, misura del contributo, criteri di priorità, modalità di presentazione delle domande, soggetto attuatore (presumibilmente RAM SpA o gestione diretta MIT), procedure di controllo e coordinamento con le altre agevolazioni fiscali vigenti (IVA 4%, detrazione IRPEF 19%, esenzione bollo L. 449/1997). Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.

Testo coordinato

. Le risorse del Fondo di cui al comma 872 sono finalizzate all’erogazione di un contributo a fondo perduto per le seguenti finalità: a) interventi di adattamento dei veicoli dei servizi pubblici non di linea al trasporto di persone con disabilità, nonché adattamento dei veicoli di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità; b) acquisto di veicoli adattati al trasporto di persone con disabilità in favore di esercenti di servizi pubblici non di linea, nonché di enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità; c) parziale rimborso della tassa di circolazione per i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea adattati al trasporto delle persone con disabilità, nonché per i veicoli degli enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità.

Inquadramento: dal Fondo del comma 872 ai contributi per la mobilità accessibile

Il comma 873 della L. 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di bilancio 2026) declina le finalità operative del Fondo istituito dal precedente comma 872, individuando le tre direttrici di impiego delle risorse a sostegno del trasporto di persone con disabilità. La norma si inserisce nel solco degli interventi già previsti dall'art. 8 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro sulla disabilità) e dell'art. 27 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L. 3 marzo 2009, n. 18, che riconoscono il diritto alla mobilità come precondizione dell'inclusione sociale e dell'autonomia personale. Sotto il profilo delle politiche pubbliche, la disposizione completa il quadro avviato con il D.M. Trasporti 19 novembre 2021 in materia di taxi adattati e con i bandi PNRR Missione 5 sull'accessibilità.

Profilo soggettivo: NCC, taxi ed enti del Terzo settore

I beneficiari individuati dal comma 873 sono due categorie:

  • Esercenti di servizi pubblici non di linea: si tratta dei titolari di licenza taxi e di autorizzazione NCC (noleggio con conducente) ex L. 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modifiche, in particolare il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. L. 22 dicembre 2011, n. 214. La categoria comprende sia ditte individuali sia società di persone e cooperative.
  • Enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità: la categoria include associazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps), organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ex D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), nonché le imprese sociali ex D.Lgs. 112/2017.

L'estensione del beneficio agli enti non commerciali differenzia la misura dai tradizionali crediti d'imposta imprese e ne attenua la natura propriamente fiscale: si configura come contributo a fondo perduto erogato dal Ministero dei trasporti, presumibilmente attraverso bandi periodici.

Le tre finalità (lettere a, b, c)
Lettera a) - Adattamento dei veicoli esistenti

La prima finalità finanzia gli interventi di adattamento dei veicoli al trasporto di persone con disabilità. Si tratta di interventi tecnici di natura strutturale (pedane idrauliche, rampe, ancoraggi per carrozzine, sistemi di ritenuta omologati ISO 10542) eseguiti su veicoli già in dotazione dell'esercente o dell'ente. La normativa di riferimento tecnico è il D.M. 19 novembre 2021 e gli artt. 75 e 78 del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) in tema di modifiche costruttive e omologazione. L'adattamento deve essere certificato da officine autorizzate dalla Motorizzazione civile.

Lettera b) - Acquisto di veicoli già adattati

La seconda finalità finanzia l'acquisto di veicoli adattati alla disabilità: si tratta dunque di mezzi già omologati e attrezzati per il trasporto di persone con ridotta mobilità o utenti in carrozzina. La misura si rivolge ai medesimi soggetti della lettera a) e copre tipicamente una percentuale del costo di acquisto, definita dal decreto attuativo, con possibili massimali per veicolo.

Lettera c) - Rimborso della tassa automobilistica

La terza finalità prevede il parziale rimborso della tassa di circolazione (tassa automobilistica regionale, comunemente detta "bollo auto") per i veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea adattati e per i veicoli degli enti non profit. Il rimborso opera sulla tassa già versata, secondo modalità che saranno definite con decreto e che presumibilmente comporteranno una richiesta annuale di rimborso al Ministero. Si tratta di un beneficio aggiuntivo rispetto alle esenzioni già previste dall'art. 8 L. 449/1997 per i veicoli intestati a soggetti con disabilità o ai loro familiari fiscalmente a carico.

Profili fiscali e contabili per i beneficiari

Per gli esercenti taxi e NCC che operano come imprese commerciali, il contributo a fondo perduto rappresenta una sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88 TUIR. La sua tassazione segue le regole generali, salvo che il decreto attuativo non preveda espressamente la non concorrenza alla formazione del reddito (come avvenuto per molti contributi covid ex art. 10-bis D.L. 137/2020). Per il bene acquistato o adattato, l'ammortamento fiscale segue l'art. 102 TUIR sulla base del costo storico, eventualmente al netto del contributo se imputato a riduzione del costo (metodo del netto patrimoniale ex OIC 16). Sotto il profilo IRAP, il contributo concorre al valore della produzione netta solo se classificato in voce A.5 di conto economico, in coerenza con i principi della derivazione rafforzata.

Per gli enti del Terzo settore, il contributo è tipicamente non commerciale se ricevuto in correlazione con l'attività statutaria di interesse generale ex art. 5 D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore). La misura va comunque coordinata con il regime fiscale degli enti, con particolare attenzione all'art. 79 D.Lgs. 117/2017 sulle attività di interesse generale a corrispettivi. Sotto il profilo IVA, l'acquisto di veicoli adattati segue le regole del D.P.R. 633/1972 con possibile applicazione dell'aliquota agevolata del 4 per cento ex n. 31 della Tabella A parte II, in presenza dei presupposti soggettivi del trasportato disabile.

Coordinamento con l'IVA agevolata e l'IRPEF detrazione

Il quadro fiscale italiano già prevede agevolazioni per i veicoli adattati al trasporto disabili: l'aliquota IVA del 4 per cento (n. 31 Tabella A parte II D.P.R. 633/1972) e la detrazione IRPEF del 19 per cento ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR sull'acquisto di mezzi necessari all'accompagnamento, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità. Le agevolazioni del comma 873 si cumulano con tali misure, salvo il limite generale del divieto di doppio finanziamento dello stesso costo già previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e ribadito da numerose norme interne.

Profili procedurali: decreto attuativo e bandi

L'erogazione concreta dei contributi richiederà un decreto attuativo del Ministro dei trasporti, di concerto con il MEF, che dovrà disciplinare requisiti, criteri di priorità, misura del contributo, modalità di presentazione delle domande e procedure di controllo. La gestione operativa sarà presumibilmente affidata al Ministero stesso o a un soggetto attuatore (es. RAM SpA), con bandi periodici a sportello o a graduatoria. Si rinvia inoltre al rispetto degli obblighi di trasparenza ex art. 26 D.Lgs. 33/2013 per i contributi pubblici.

Coordinamento con la legge quadro 104/1992 e il Codice del Terzo settore

La misura si inserisce nel quadro più ampio degli interventi a favore della mobilità delle persone con disabilità. La L. 5 febbraio 1992, n. 104, all'art. 8, riconosce il diritto all'inserimento sociale e all'autonomia attraverso la rimozione delle barriere alla mobilità; l'art. 26 della stessa legge prevede facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio dei disabili. Il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) qualifica come attività di interesse generale di cui all'art. 5, lett. p), gli "servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate" e, alla lett. v), "riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata": tali ambiti si intrecciano con il trasporto sociale gestito da Odv e Aps. Per tali enti, il decreto attuativo dovrà coordinare l'erogazione del contributo con il regime fiscale degli enti del Terzo settore (artt. 79-89 D.Lgs. 117/2017) e con l'obbligo di rendicontazione separata delle attività di interesse generale.

Profili di sostenibilità: contributi e green deal

Anche se la norma non lo esplicita, è auspicabile che il decreto attuativo introduca criteri di priorità per l'acquisto di veicoli a basse emissioni (elettrici, ibridi plug-in, idrogeno) adattati al trasporto disabili, in coerenza con gli obiettivi del Green Deal europeo e del PNIEC italiano. Tale orientamento sarebbe in linea con quanto già previsto da numerosi bandi regionali per il rinnovo del parco taxi e con i meccanismi di Ecobonus auto ex art. 1, commi 1031-1041, L. 145/2018, che attribuiscono contributi maggiorati per veicoli a basse emissioni. Il cumulo tra contributo comma 873 e Ecobonus, ove fruibile in capo allo stesso soggetto, va valutato nel rispetto del limite generale del non superamento del costo sostenuto.

Tutela del beneficiario finale: il diritto alla mobilità accessibile

Sul piano della politica del diritto, la misura attua il principio costituzionale di uguaglianza sostanziale ex art. 3, secondo comma, Cost., rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà di movimento delle persone con disabilità. Sotto il profilo unionale, è coerente con la Strategia europea sui diritti delle persone con disabilità 2021-2030 della Commissione UE, che individua l'accessibilità dei trasporti come priorità trasversale. Per il beneficiario finale (la persona con disabilità trasportata), il contributo si traduce in un'offerta di mobilità più capillare e con tariffe potenzialmente più sostenibili, anche se la norma non vincola i taxi e gli NCC ad applicare prezzi calmierati: tale aspetto potrà essere disciplinato dal decreto attuativo attraverso patti convenzionali con i Comuni o le Regioni.

Riflessione finale: area di pertinenza

Il comma 873 è stato erroneamente assegnato all'area CREDITI_IMPOSTA_INVESTIMENTI: la natura di contributo a fondo perduto, l'inclusione di enti non profit tra i beneficiari e la finalità sociale (mobilità accessibile) rendono più coerente la collocazione nell'area DISABILITA, eventualmente con cross-tag SOCIALE/TERZO_SETTORE. Si consiglia il riassegnamento.

Casi pratici applicati
Caso pratico 1 - NCC che adatta un monovolume per trasporto carrozzine

Tizio è titolare di licenza NCC a Milano e gestisce in forma di ditta individuale un servizio premium di noleggio con conducente. Nel 2026 decide di adattare il proprio monovolume installando pedana idraulica, rampa pieghevole e ancoraggi ISO 10542 per due carrozzine, sostenendo un costo di 14.000 euro presso un'officina autorizzata. Tizio presenta domanda al bando del Ministero dei trasporti emanato in attuazione del comma 873, ottenendo un contributo a fondo perduto del 60 per cento (8.400 euro). Il contributo, sotto il profilo contabile, è imputato a riduzione del costo del bene strumentale secondo l'OIC 16, abbassando il costo ammortizzabile a 5.600 euro; in alternativa, Tizio può iscriverlo per intero a contributo in conto capitale (voce A.5 di conto economico), tassandolo come sopravvenienza attiva ex art. 88 TUIR salvo che il decreto attuativo non disponga la non concorrenza al reddito. Tizio conserva inoltre il diritto all'aliquota IVA agevolata del 4 per cento sull'acquisto, in presenza dei presupposti del n. 31 Tabella A parte II D.P.R. 633/1972 (trasporto cliente disabile certificato).

Caso pratico 2 - Onlus che acquista un pulmino adattato e ottiene rimborso del bollo

L'Associazione di volontariato Caio Onlus, iscritta al RUNTS, gestisce un servizio gratuito di trasporto sociale per anziani non autosufficienti e persone con disabilità nel territorio di Bergamo. Nel 2026 acquista un pulmino 9 posti già adattato (con pedana posteriore e tre postazioni per carrozzine) al costo di 45.000 euro più IVA al 4 per cento. Caio Onlus presenta domanda al Ministero dei trasporti e ottiene un contributo del 70 per cento (31.500 euro) sulla lettera b) del comma 873. Inoltre, ogni anno, presenta richiesta di rimborso parziale del bollo (lettera c): a fronte di una tassa automobilistica di 380 euro, il rimborso si attesta sul 50 per cento (190 euro). Trattandosi di ente non commerciale che destina il veicolo a un'attività di interesse generale ex art. 5 D.Lgs. 117/2017, né il contributo né il rimborso concorrono al reddito imponibile dell'ente. L'IRAP segue il regime dell'art. 10-bis D.Lgs. 446/1997 sui retributivi degli enti non commerciali, in cui il contributo non incide.

Domande frequenti

Chi può beneficiare dei contributi previsti dal comma 873?

I beneficiari sono di due categorie. La prima comprende gli esercenti di servizi pubblici non di linea, ossia titolari di licenza taxi e autorizzazione NCC ai sensi della L. 21/1992. La seconda comprende gli enti privati senza scopo di lucro che svolgono attività di trasporto di persone con disabilità: si tratta di associazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps), Onlus e in generale enti del Terzo settore iscritti al RUNTS ex D.Lgs. 117/2017, nonché imprese sociali ex D.Lgs. 112/2017. L'estensione agli enti non profit differenzia la misura dai tradizionali crediti d'imposta riservati alle imprese commerciali e si collega all'attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore.

Quali tipi di interventi finanzia la lettera a) sull'adattamento dei veicoli?

La lettera a) finanzia gli interventi di adattamento tecnico dei veicoli esistenti al trasporto di persone con disabilità. Si tratta tipicamente dell'installazione di pedane idrauliche, rampe, ancoraggi per carrozzine, sistemi di ritenuta omologati secondo le norme ISO 10542, sedili girevoli, comandi al volante per disabili motori. L'adattamento deve essere eseguito da officine autorizzate dalla Motorizzazione civile, nel rispetto degli artt. 75 e 78 del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e del D.M. Trasporti 19 novembre 2021. L'intervento richiede aggiornamento della carta di circolazione e omologazione. Restano esclusi dall'agevolazione gli interventi puramente estetici o non funzionali al trasporto disabili.

Come si rapporta il contributo con le agevolazioni fiscali già esistenti sui veicoli per disabili?

Il contributo del comma 873 si cumula con le agevolazioni fiscali già vigenti per i veicoli adattati al trasporto di persone con disabilità. In particolare resta applicabile, ricorrendone i presupposti soggettivi, l'aliquota IVA agevolata del 4 per cento prevista dal n. 31 della Tabella A parte II del D.P.R. 633/1972, e la detrazione IRPEF del 19 per cento sul costo di acquisto ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR. Il cumulo è consentito purché non si configuri un doppio finanziamento dello stesso costo: il decreto attuativo dovrà specificare i meccanismi di coordinamento, mutuando i principi già sperimentati nell'attuazione del PNRR (Reg. UE 2021/241).

Il contributo a fondo perduto è tassato in capo al beneficiario?

Per gli esercenti taxi e NCC che operano come imprese commerciali, il contributo a fondo perduto costituisce in linea di principio sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88 TUIR e concorre alla formazione del reddito d'impresa. Tuttavia, è verosimile che il decreto attuativo preveda la non concorrenza al reddito, come avvenuto per numerosi contributi pubblici post-pandemici (cfr. art. 10-bis D.L. 137/2020 e art. 1, comma 28, L. 178/2020). Per gli enti del Terzo settore, il contributo è tipicamente non commerciale se correlato all'attività di interesse generale ex art. 5 D.Lgs. 117/2017 e non concorre quindi al reddito imponibile. L'IRAP segue le regole proprie del soggetto (art. 10-bis D.Lgs. 446/1997 per gli enti non commerciali, art. 5 per le imprese).

Quando saranno disponibili i contributi e come si presenta la domanda?

La misura entra in vigore il 1° gennaio 2026, ma l'effettiva fruibilità dei contributi è subordinata all'adozione di un decreto attuativo del Ministro dei trasporti, di concerto con il MEF, che dovrà definire requisiti di accesso, misura del contributo, criteri di priorità, modalità di presentazione delle domande e procedure di controllo. La gestione operativa sarà verosimilmente affidata al Ministero dei trasporti o a un soggetto attuatore (ad esempio RAM SpA, già coinvolta in misure analoghe), con apertura di bandi a sportello o a graduatoria. Si applicheranno gli obblighi di trasparenza ex art. 26 D.Lgs. 33/2013 sui contributi pubblici e quelli di registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato, se la misura sarà qualificata come aiuto.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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