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Ultimo aggiornamento: 16 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
In sintesi
  • Per il periodo d'imposta 2026 e i tre successivi (2026-2029) le banche italiane deducono le svalutazioni IFRS9 sui crediti del primo e secondo stadio in cinque quote costanti, anziché integralmente nell'esercizio.
  • La regola opera in deroga all'art. 106, c. 3, del TUIR (DPR 917/1986) ai fini IRES e all'art. 6, c. 1, lett. c-bis), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini IRAP.
  • L'ambito di applicazione è circoscritto alle svalutazioni derivanti dal modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti (Expected Credit Loss model dell'IFRS9).
  • Non rientrano nella disciplina del comma 56 le svalutazioni del terzo stadio IFRS9 (deteriorati), per le quali resta ferma la regola dell'art. 106, c. 3, del TUIR.
  • La disciplina si inserisce nella linea evolutiva avviata dall'art. 16 del DL 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla L. 132/2015, e modificata da numerose successive disposizioni.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Comma 56 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Irpef Tuir

In vigore dal: Il comma 56 entra in vigore il 1° gennaio 2026 e si applica al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (per i soggetti solari: 2026) e ai tre successivi (2027, 2028 e 2029). La norma deroga, per tale periodo, alla disciplina ordinaria di deducibilità di cui all’art. 106, c. 3, del TUIR (DPR 917/1986) e all’art. 6, c. 1, lett. c-bis), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP).

Testo coordinato

. In deroga a quanto disposto, rispettivamente, dall’articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte sui , di cui al redditi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall’articolo 6, comma 1, , del , per il periodo d’imposta successivo a quello inlettera c-bis) decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi, per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito, le svalutazioni derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti sono deducibili, in quote costanti, nell’esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio e nei quattro successivi.

Una manovra di cassa per il gettito IRES/IRAP delle banche

Il comma 56 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199) interviene sulla deducibilità fiscale delle svalutazioni sui crediti delle banche italiane, in regime di applicazione dei principi contabili internazionali IFRS9. La norma è specificamente rivolta agli enti creditizi e finanziari soggetti a vigilanza prudenziale, in quanto solo questi adottano l'IFRS9 (Strumenti finanziari) emanato dallo IASB nel 2014 e recepito nell'Unione europea con il Regolamento UE 2016/2067. La portata della norma è di natura tipicamente cash flow per il bilancio dello Stato: pur non modificando la deducibilità complessiva delle svalutazioni, il legislatore ne posticipa l'effetto, distribuendolo in cinque quote costanti per generare un cash advantage di gettito sui primi anni.

Il quadro normativo di partenza

Per inquadrare correttamente l'intervento occorre richiamare le tre disposizioni-cardine. Primo: l'articolo 106, comma 3, del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917) stabilisce, per gli enti creditizi e finanziari, la regola ordinaria di deducibilità delle perdite e delle svalutazioni dei crediti verso la clientela iscritti in bilancio, prevedendone di norma la deducibilità integrale nell'esercizio di rilevazione. Secondo: l'articolo 6, comma 1, lett. c-bis), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP), prevede una disposizione speculare ai fini del valore della produzione netta IRAP delle banche, consentendo la deducibilità delle svalutazioni e delle perdite secondo regole analoghe. Terzo: l'articolo 16 del DL 27 giugno 2015, n. 83 (convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), modificato più volte da successivi interventi (DL 50/2017, L. 145/2018 art. 1, c. 1067, 1068 e 1079), aveva originariamente introdotto un regime di deducibilità frazionata per ricomporre la disciplina previgente, generando un complesso pattern di quote differite ancora in via di smaltimento per molte banche.

L'innovazione del comma 56

Il comma 56 della LB 2026 introduce, in deroga sia all'art. 106, c. 3, del TUIR sia all'art. 6, c. 1, lett. c-bis), del D.Lgs. 446/1997, un nuovo regime di deducibilità per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi. Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, il regime opera per il quadriennio 2026-2029. L'ambito oggettivo della deroga è circoscritto a due profili.

Primo profilo (soggetto contabile): la deroga si applica ai crediti del primo e del secondo stadio del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti previsto dall'IFRS9. L'IFRS9 abbandona il modello Incurred Loss del precedente IAS 39 e adotta il modello Expected Credit Loss (ECL), che richiede di rilevare in bilancio una svalutazione fin dalla data dell'erogazione del credito, anche in assenza di evidenze di deterioramento. Il modello ECL distingue i crediti in tre stadi: primo stadio (perfoming), per il quale la svalutazione è pari alla perdita attesa nei 12 mesi successivi; secondo stadio (sotto-performing, ovvero crediti con incremento significativo del rischio dall'erogazione), con svalutazione pari alla perdita attesa lungo tutta la vita residua del credito (lifetime ECL); terzo stadio (deteriorato), con svalutazione pari alla perdita attesa lifetime calcolata su uno strumento per il quale già sussiste evidenza obiettiva di impairment. La deroga del comma 56 incide sulle svalutazioni del primo e secondo stadio, non sul terzo stadio.

Secondo profilo (effetto sostanziale): le svalutazioni rientranti nell'ambito sopra delineato sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono iscritte in bilancio e nei quattro successivi. La regola tradizionale, fondata sull'art. 106, c. 3, del TUIR, avrebbe consentito la deducibilità integrale nell'esercizio: il comma 56 distribuisce su cinque esercizi (1/5 ciascuno) lo stesso importo. L'effetto sul reddito imponibile dell'esercizio di rilevazione è un aumento del reddito imponibile pari ai 4/5 delle svalutazioni; nell'esercizio di rilevazione successivo, ai 3/5; e così via fino al quinto esercizio. A regime, il sistema produce una serie di stratificazioni di quote sospese, gestite con apposite poste del bilancio fiscale (variazioni in aumento e in diminuzione del reddito imponibile).

L'effetto del comma 56 sul bilancio fiscale delle banche

Sotto il profilo del bilancio fiscale, ogni svalutazione del primo o secondo stadio rilevata in IFRS9 nell'esercizio 2026 sarà deducibile per 1/5 nel 2026, 1/5 nel 2027, 1/5 nel 2028, 1/5 nel 2029 e 1/5 nel 2030. La variazione in aumento del reddito imponibile in dichiarazione (modello Redditi SC) sarà pari a 4/5 della svalutazione 2026; la variazione in diminuzione sarà pari a 1/5 della svalutazione 2026 (già computata nell'esercizio) + 1/5 della svalutazione 2027 (riportata dall'esercizio precedente) e così via. La meccanica produce una stratificazione di crediti per imposte anticipate (DTA) sui bilanci 2026-2029, da riconciliare con i requisiti di convertibilità in crediti d'imposta delle DTA previsti per le banche italiane dalla disciplina speciale (art. 2, c. 55 e ss. del DL 225/2010, convertito dalla L. 10/2011).

Il coordinamento con la disciplina degli acconti (rinvio al comma 81)

Il comma 56 si coordina, sul piano del calcolo degli acconti, con il comma 81, lett. b), della LB 2026 (commentato separatamente nel blocco 79-81). Tale norma stabilisce che, ai fini del calcolo dell'acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata non applicando l'art. 16, c. 4-9, del DL 83/2015, l'art. 1, c. 1079, della L. 145/2018, l'art. 1, c. 1067 e 1068, della medesima L. 145/2018, e applicando le disposizioni dei commi 76-78, 79 lett. b) e 80 della LB 2026. La regola produce un ricalcolo virtuale dell'imposta 2026 ai fini dell'acconto 2027, neutralizzando alcuni regimi di deducibilità differita previgenti e applicando il nuovo regime del comma 56 (insieme ad altre deroghe dei commi 76-78). L'effetto pratico è un acconto 2027 più elevato di quello che risulterebbe dall'applicazione delle regole ordinarie.

Implicazioni applicative e profili di sistema

Per le banche italiane, l'impatto del comma 56 si manifesta in tre profili. Primo profilo - Effetto P/L: il differimento della deducibilità produce, nell'esercizio di rilevazione della svalutazione, un effetto di tasse correnti più elevato e un corrispondente incremento delle imposte anticipate; l'effetto netto sull'utile dell'esercizio dipende dalla recoverability delle DTA. Secondo profilo - DTA: il regime speciale italiano sulle DTA delle banche (introdotto dal DL 225/2010 e successive modifiche), che consente la conversione in credito di imposta delle DTA in caso di perdite di bilancio o di esercizio fiscale, è particolarmente rilevante per le banche con elevato livello di crediti deteriorati. Le DTA generate dal comma 56 dovrebbero rientrare nel perimetro della convertibilità (in quanto relative a svalutazioni di crediti), garantendone la qualifica regolamentare come capitale primario di classe 1 (CET1) ai sensi del Regolamento UE 575/2013 (CRR). Terzo profilo - Coordinamento contrattuale: le strutturazioni complesse (cartolarizzazioni, garanzie GACS, ecc.) richiedono di rivedere i contratti di hedge fiscale o gli accordi di assunzione del rischio fiscale, in funzione del nuovo regime di deducibilità.

Considerazioni di sintesi per il professionista

Il comma 56 è una norma tecnica destinata al settore bancario e finanziario in regime IFRS. Il commercialista che assiste enti creditizi e finanziari (banche, intermediari ex art. 106 TUB, SGR, SIM) o le sue subsidiary deve già in sede di chiusura del bilancio 2026 isolare le svalutazioni del primo e secondo stadio dell'IFRS9 dalle svalutazioni del terzo stadio; predisporre la stratificazione delle quote sospese per i quattro esercizi successivi; coordinarsi con il responsabile della funzione tax compliance per il calcolo delle DTA e per la verifica della loro qualifica regolamentare; predisporre le variazioni in dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) e nel modello IRAP secondo la nuova meccanica. Sotto il profilo dell'analisi strategica, le banche dovranno modellare il profilo finanziario delle DTA generate dal comma 56 e l'effetto sul fabbisogno di liquidità per il pagamento degli acconti, alla luce anche della disciplina del comma 81 della LB 2026 e delle altre limitazioni al riporto perdite e ACE introdotte dai commi 79 e 80.

Domande frequenti

Quali svalutazioni di crediti rientrano nella disciplina del comma 56?

Il comma 56 della LB 2026 si applica esclusivamente alle svalutazioni dei crediti del primo e secondo stadio del modello di rilevazione del fondo a copertura delle perdite per perdite attese su crediti previsto dall'IFRS9. Le svalutazioni del primo stadio sono quelle calcolate sulla perdita attesa nei 12 mesi successivi (per i crediti performing); le svalutazioni del secondo stadio sono calcolate sulla lifetime expected credit loss per i crediti che presentano un significativo incremento del rischio dall'erogazione. Sono invece escluse dalla deroga le svalutazioni del terzo stadio (crediti deteriorati con evidenza obiettiva di impairment), per le quali resta ferma la disciplina ordinaria di deducibilità integrale di cui all'art. 106, c. 3, del TUIR. La norma riguarda solo gli enti creditizi e finanziari soggetti agli IFRS, non le imprese commerciali italiane GAAP.

Per quanti anni si applica il regime di deducibilità in cinque quote costanti?

Il comma 56 si applica al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e ai tre successivi. Per le banche con esercizio coincidente con l'anno solare, il regime opera per il quadriennio 2026-2029. Ogni svalutazione del primo o secondo stadio rilevata in tale arco temporale è deducibile in cinque quote costanti pari a un quinto (1/5) ciascuna, ripartite sull'esercizio di rilevazione e sui quattro successivi. La banca che dovesse rilevare una svalutazione di 100 milioni nel 2026 potrà dedurre 20 milioni nel 2026, 20 milioni nel 2027, 20 milioni nel 2028, 20 milioni nel 2029 e 20 milioni nel 2030. Dal 2030 in avanti, salvo proroghe o nuove modifiche normative, le svalutazioni torneranno deducibili secondo il regime ordinario dell'art. 106, c. 3, del TUIR e dell'art. 6, c. 1, lett. c-bis), del D.Lgs. 446/1997.

Le svalutazioni differite dal comma 56 generano imposte anticipate?

Sì. La deduzione fiscale differita rispetto alla rilevazione contabile della svalutazione (che è integrale nell'esercizio ai sensi dell'IFRS9) genera differenze temporanee deducibili e quindi imposte anticipate (DTA). Le DTA così generate rientrano, in linea di principio, nel perimetro delle DTA convertibili in crediti d'imposta ai sensi del DL 225/2010 (convertito dalla L. 10/2011), che disciplina la conversione delle DTA delle banche italiane in caso di perdite di bilancio o di perdita fiscale. La convertibilità consente alle DTA di mantenere la qualifica regolamentare come capitale primario di classe 1 (CET1) ai sensi del Regolamento UE 575/2013 (CRR). Sotto il profilo IAS 12, la rilevazione delle DTA richiede la verifica della recoverability sulla base dei profitti imponibili attesi negli esercizi di reversal della differenza temporanea (2027-2030 e successivi).

Come si calcola l'acconto 2027 alla luce del comma 56?

Il comma 81, lett. b), della LB 2026 disciplina il calcolo dell'acconto 2027 in coordinamento con il comma 56. La regola impone di ricalcolare virtualmente l'imposta del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, non applicando l'art. 16, c. 4-9, del DL 27 giugno 2015, n. 83, l'art. 1, c. 1079 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, e l'art. 1, c. 1067 e 1068 della medesima L. 145/2018, e applicando le disposizioni dei commi 76-78, 79, lett. b) e 80 della LB 2026. In pratica, ai fini dell'acconto 2027, la banca deve ricalcolare l'imposta 2026 figurativa assumendo che il regime delle quote in cinque anni del comma 56 fosse più restrittivo di quello effettivamente applicato nel 2026, neutralizzando alcune svalutazioni differite secondo regimi previgenti. L'effetto è un acconto 2027 più elevato di quello calcolato con metodo storico ordinario.

Quali sono i precedenti normativi analoghi?

Il comma 56 si inserisce in un filone di interventi che hanno ripetutamente differito la deducibilità di componenti negative delle banche per ragioni di gettito. L'articolo 16, c. 4-9, del DL 27 giugno 2015, n. 83 (convertito dalla L. 6 agosto 2015, n. 132) ha originariamente introdotto un regime di deducibilità frazionata ai fini IRES e IRAP per le svalutazioni e le perdite su crediti delle banche (già modificato dal precedente regime del decennio). L'articolo 1, c. 1067 e 1068, della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), e l'art. 1, c. 1079, della stessa L. 145/2018, hanno introdotto ulteriori posticipazioni e quote differite. La disciplina, dunque, è oggetto di continui interventi del legislatore: il comma 56 rappresenta un nuovo capitolo, focalizzato sulle perdite attese ex IFRS9 e specificamente sui primi due stadi del modello ECL, distinguendosi dai precedenti che operavano principalmente sui crediti deteriorati.

Andrea Marton, Tax Advisor e Responsabile Editoriale di La Legge in Chiaro
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i 17 codici e testi unici italiani (Costituzione, C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, CCII, Antiriciclaggio, Successioni, Accertamento, T.U. Edilizia, Legge di Bilancio 2026). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione. Profilo completo →
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