- Le risorse del Piano sociale per il clima ex regolamento (UE) 2023/955 possono essere usate anche per le finalità dei commi 613-615 dell'art. 1 L. 232/2016.
- Estensione alle iniziative del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile.
- Inclusi gli interventi per la povertà energetica delle famiglie vulnerabili.
- Comma modificato dal DL 7 maggio 2026, n. 66, art. 8.
- Si tratta di una norma di flessibilità nell'utilizzo dei fondi UE post-ETS2.
Comma 782 Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025) — Famiglia Figli
In vigore dal: In vigore dall’8 maggio 2026 (modificato dal DL 7/05/2026 n. 66 art. 8).
⚠️ Norma in attesa di decreto attuativo. Si attende il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il MEF, per definire le modalità di impiego congiunto delle risorse e la rendicontazione al Social Climate Fund. Questa pagina sarà aggiornata quando il decreto verrà pubblicato.
Testo coordinato
. 66 Articolo 8
782. Le risorse per l’attuazione del piano sociale per il clima di cui al possono essereregolamento (UE) 2023/955 utilizzate per le finalità previste dai a , per lecommi da 613 615 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 iniziative rientranti nell’ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, e per interventi in materia di povertà energetica per le famiglie vulnerabili.
Norme modificate da questi commi
- Art. 6 TUIR (comma 782): I contributi pubblici a finalità sociale e ambientale non costituiscono di norma reddito imponibile.
- Art. 16-bis TUIR (comma 782): Possibili interazioni con le detrazioni edilizie per gli interventi di efficientamento finanziati dal Fondo sociale per il clima.
Inquadramento del comma 782
Il comma 782 della Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), nel testo come modificato dal DL 7 maggio 2026, n. 66, art. 8, stabilisce che le risorse destinate all'attuazione del Piano sociale per il clima previsto dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio (Social Climate Fund) possono essere utilizzate anche per finalità ulteriori rispetto a quelle originariamente previste: in particolare, per gli interventi già disciplinati dai commi da 613 a 615 dell'art. 1 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, per le iniziative del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, e per misure di contrasto alla povertà energetica delle famiglie vulnerabili.
Il Social Climate Fund (regolamento UE 2023/955)
Il regolamento (UE) 2023/955 istituisce il Fondo sociale per il clima, finanziato dalle entrate dell'ETS2 (sistema di scambio di quote di emissione esteso a edilizia e trasporto stradale a partire dal 2027). Il fondo è pensato per sostenere famiglie vulnerabili, microimprese e utenti dei trasporti vulnerabili nella transizione verso un'economia decarbonizzata. Ciascuno Stato membro deve presentare un Piano sociale per il clima nazionale che identifichi misure di sostegno temporaneo al reddito, investimenti in efficienza energetica, mobilità a zero emissioni.
Le finalità richiamate della L. 232/2016
I commi 613-615 dell'art. 1 della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017) hanno istituito il Fondo nazionale per l'efficienza energetica, gestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, destinato a sostenere interventi di riduzione dei consumi energetici nel settore residenziale, terziario e produttivo. La novella consente di canalizzare verso queste finalità risorse europee, ampliando la dotazione complessiva senza moltiplicare i veicoli di spesa.
Povertà energetica delle famiglie vulnerabili
La nozione di «famiglia in povertà energetica» non è definita in modo univoco nell'ordinamento italiano: la prassi ARERA (delibera 63/2018/R/com e successive) la individua attraverso l'incidenza della spesa energetica sulla spesa complessiva. Il regolamento (UE) 2023/955 introduce la definizione comune europea, basata sull'art. 2, punto 1, lett. d) del regolamento stesso. Gli interventi di contrasto possono includere bonus sociali sulle bollette di energia elettrica e gas, contributi per la sostituzione di apparecchi inefficienti, finanziamento di lavori di efficientamento.
Profilo famiglie e impatto fiscale
Pur trattandosi di norma di gestione di fondi UE, l'impatto sulle famiglie è significativo: le erogazioni del Fondo sociale per il clima si configurano come contributi pubblici a finalità sociale e ambientale e non costituiscono di norma reddito imponibile IRPEF in capo al beneficiario persona fisica, ai sensi dell'art. 6 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917). Per gli interventi su immobili, possono interagire con le detrazioni edilizie e di efficientamento energetico ex art. 16-bis TUIR e con il superbonus residuale ex art. 119 del DL 19 maggio 2020, n. 34, secondo le regole di cumulo previste dalle singole discipline (in genere divieto di doppia agevolazione sulla stessa spesa).
Decreti attuativi
Le modalità operative di impiego congiunto delle risorse, le procedure di rendicontazione e i criteri di selezione dei beneficiari saranno verosimilmente definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il MEF, nel rispetto del Piano sociale per il clima approvato dalla Commissione europea.
Domande frequenti
Cos'è il Social Climate Fund?
È il Fondo sociale per il clima istituito dal regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio. Finanziato dalle entrate dell'ETS2 (sistema di scambio di quote di emissione esteso a edilizia e trasporto stradale dal 2027), sostiene famiglie vulnerabili, microimprese e utenti dei trasporti vulnerabili nella transizione verso un'economia decarbonizzata. Ciascuno Stato membro presenta un Piano sociale per il clima nazionale con misure di sostegno al reddito, investimenti in efficienza energetica, mobilità a zero emissioni. Il comma 782 LB 2026 introduce flessibilità nell'utilizzo nazionale delle relative risorse.
Quali finalità ulteriori possono essere finanziate?
La norma consente di destinare le risorse del Piano sociale per il clima a: 1) le finalità dei commi 613-615 dell'art. 1 della L. 11 dicembre 2016, n. 232 (Fondo nazionale efficienza energetica); 2) le iniziative del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile; 3) gli interventi di contrasto alla povertà energetica delle famiglie vulnerabili. L'ampliamento è coerente con la natura del Fondo UE, ma deve restare entro i confini di compatibilità tracciati dal Piano sociale per il clima approvato dalla Commissione europea.
Cosa si intende per famiglia vulnerabile in povertà energetica?
La nozione è definita all'art. 2, punto 1, lett. d) del regolamento (UE) 2023/955: si tratta di famiglie i cui consumi energetici sono particolarmente onerosi rispetto al reddito e che presentano difficoltà ricorrenti nel pagamento delle bollette energetiche o nel mantenere standard adeguati di comfort termico. In ambito nazionale, la prassi ARERA (delibera 63/2018/R/com) misura la povertà energetica attraverso l'incidenza della spesa energetica sulla spesa complessiva. I beneficiari finali sono identificati anche tramite ISEE ex DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.
Le erogazioni alle famiglie sono tassate IRPEF?
I contributi pubblici a finalità sociale e ambientale erogati alle famiglie nell'ambito del Piano sociale per il clima non costituiscono di norma reddito imponibile IRPEF in capo al beneficiario persona fisica, ai sensi dell'art. 6 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986, n. 917), trattandosi di sussidi pubblici a finalità non corrispettiva. Per gli interventi su immobili, possono interagire con le detrazioni edilizie ex art. 16-bis TUIR e con il superbonus residuale ex art. 119 del DL 19 maggio 2020, n. 34: vale di norma il divieto di doppia agevolazione sulla medesima spesa.
Quando arriveranno i decreti attuativi?
Il comma 782 non fissa termini espressi. Si attende un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il MEF per definire le modalità di impiego congiunto delle risorse, le procedure di rendicontazione al Fondo UE e i criteri di selezione dei beneficiari. La modifica introdotta dal DL 7 maggio 2026, n. 66, art. 8 (che ha integrato il testo originario del comma) ha posticipato l'entrata in vigore della disposizione all'8 maggio 2026 e ne ha ampliato il perimetro applicativo, riaprendo il termine per la programmazione attuativa.