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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 128 c.c.

In vigore

Matrimonio putativo Se il matrimonio è dichiarato nullo, gli effetti del matrimonio valido si producono, in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullità, quando i coniugi stessi lo hanno contratto in buona fede, oppure quando il loro consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi. Il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli (1). Se le condizioni indicate nel primo comma si verificano per uno solo dei coniugi, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli. Il matrimonio dichiarato nullo, contratto in malafede da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullità dipenda da […] (2) incesto. Nell’ipotesi di cui al quarto comma, rispetto ai figli si applica l’articolo 251. (3).

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In sintesi

  • L'istituto del matrimonio putativo consente di conservare gli effetti del matrimonio nullo per il periodo anteriore alla sentenza di nullità.
  • La buona fede di entrambi i coniugi al momento della celebrazione è il presupposto principale per l'applicazione dell'istituto.
  • La violenza e il timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne sono equiparati alla buona fede ai fini della tutela.
  • Se la buona fede ricorre in uno solo dei coniugi, gli effetti del matrimonio putativo valgono soltanto in favore di lui e dei figli.
  • I figli nati o concepiti durante il matrimonio nullo, nonché quelli nati prima e riconosciuti prima della sentenza, godono sempre degli effetti del matrimonio valido.
  • In caso di malafede di entrambi i coniugi, gli effetti si producono ugualmente rispetto ai figli, salvo che la nullità dipenda da incesto.

Il matrimonio dichiarato nullo produce gli effetti del matrimonio valido fino alla sentenza di nullità quando i coniugi erano in buona fede o il consenso fu estorto con violenza.

Ratio
Il matrimonio putativo risponde all'esigenza di tutelare l'affidamento incolpevole dei coniugi e dei figli di fronte alla retroattività tipica della sentenza di nullità. In assenza di tale istituto, la dichiarazione di nullità avrebbe effetti ex tunc, travolgendo ogni conseguenza giuridica prodottasi durante l'unione. Il legislatore ha ritenuto iniquo esporre il coniuge in buona fede — e soprattutto i figli — alle gravi conseguenze di una nullità a cui essi sono del tutto estranei.
Analisi
L'art. 128 c.c. introduce una finzione giuridica: il matrimonio nullo è trattato come valido per il periodo compreso tra la celebrazione e la sentenza di nullità, ricorrendo le condizioni previste. I presupposti soggettivi per i coniugi sono: (a) buona fede di entrambi al momento della celebrazione, intesa come ignoranza incolpevole della causa di nullità; (b) consenso estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità proveniente da cause esterne. La norma opera con effetti differenziati: se la buona fede è bilaterale, entrambi beneficiano degli effetti del matrimonio valido; se è unilaterale, solo il coniuge in buona fede ne trae vantaggio. Per i figli, la tutela è più ampia: essa opera anche in caso di malafede di entrambi i genitori, con la sola eccezione dell'incesto (art. 251 c.c.). I figli nati prima del matrimonio ma riconosciuti anteriormente alla sentenza sono espressamente equiparati a quelli nati durante l'unione.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che sia pronunciata la nullità del matrimonio civile. La valutazione della buona fede è rimessa al giudice e va riferita al momento della celebrazione. Non rileva la buona fede sopravvenuta; occorre l'ignoranza incolpevole della causa di nullità al momento del consenso.
Connessioni
La norma è strettamente connessa agli artt. 117–125 c.c. (cause di nullità), all'art. 129 c.c. (diritti patrimoniali del coniuge in buona fede), all'art. 129-bis c.c. (responsabilità del coniuge in malafede) e all'art. 251 c.c. (figli nati da relazioni incestuose). Il coordinamento con le norme processuali è assicurato dall'art. 126 c.c. sulla separazione temporanea durante il giudizio.

Domande frequenti

Un matrimonio nullo può avere effetti coniugali?

Sì, se dichiarato nullo, produce comunque effetti fino alla sentenza se i coniugi erano in buona fede.

La buona fede è necessaria per entrambi i coniugi?

No, basta che uno solo sia in buona fede; gli effetti valgono allora soltanto a suo favore e dei figli.

Che cosa comporta la sentenza di nullità?

Dalla sentenza in poi il matrimonio non produce più effetti; ma quelli prodotti fino al giudizio sono validi se sussisteva buona fede.

Come sono protetti i figli nel matrimonio putativo?

I figli sono sempre legittimi, indipendentemente dalla buona fede dei coniugi o dalla causa di nullità.

Esiste eccezione all'applicazione della putativtà?

Sì, se la nullità dipende da incesto, gli effetti non si applicano; si applica diversa disciplina per i figli.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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