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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 111 c.c. Celebrazione per procura

In vigore

I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura. La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all’estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l’altro sposo. L’autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. La procura deve contenere l’indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre. La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite. Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata. La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura ignorata dall’altro coniuge al momento della celebrazione.

In sintesi

  • I militari e le persone al seguito delle forze armate possono celebrare matrimonio per procura in tempo di guerra.
  • Il matrimonio per procura è ammesso anche quando uno degli sposi risiede all'estero, previa autorizzazione del tribunale per gravi motivi.
  • L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
  • La procura deve essere redatta per atto pubblico e indicare espressamente la persona con cui si intende contrarre matrimonio.
  • Il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni dal rilascio della procura, pena la sua inefficacia.
  • La coabitazione anche temporanea dopo la celebrazione sana gli effetti della revoca della procura ignorata dall'altro coniuge.

Disciplina la celebrazione del matrimonio per procura per militari in tempo di guerra e per sposi residenti all'estero con gravi motivi valutati dal tribunale.

Ratio

L'art. 111 c.c. risponde all'esigenza di tutelare il diritto al matrimonio in circostanze eccezionali che impediscono la presenza fisica di uno dei nubendi: la guerra per i militari, la lontananza geografica per i residenti all'estero. Il legislatore ha inteso bilanciare la solennità della celebrazione con le necessità pratiche imposte da situazioni straordinarie, preservando al contempo le garanzie di autenticità e libertà del consenso.

Analisi

La norma prevede due distinte ipotesi di matrimonio per procura. La prima, destinata ai militari e alle persone al seguito delle forze armate in tempo di guerra, ha carattere automatico, non richiedendo alcuna autorizzazione giudiziale preventiva, e ammette forme speciali per la redazione della procura stessa. La seconda ipotesi, applicabile in tempo di pace quando uno degli sposi risiede all'estero, richiede la valutazione dei gravi motivi da parte del tribunale competente, che provvede con decreto non impugnabile in camera di consiglio. La procura deve contenere, a pena di inefficacia, la specificazione della persona con cui il matrimonio deve essere contratto. Il termine di 180 giorni dal rilascio della procura garantisce l'attualità della volontà del mandante. L'ultimo comma disciplina una fattispecie particolare: la revoca della procura, se ignorata dall'altro coniuge, non produce effetti qualora i coniugi abbiano coabitato, anche temporaneamente, dopo la celebrazione.

Quando si applica

La prima ipotesi si applica esclusivamente in tempo di guerra, a militari e personale al seguito delle forze armate. La seconda ipotesi si applica ogni qualvolta uno degli sposi risieda stabilmente all'estero e ricorrano gravi motivi che rendano impossibile o gravemente difficoltosa la presenza fisica in Italia per la celebrazione, previa autorizzazione del tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo.

Connessioni

La norma si collega all'art. 107 c.c. sulla forma della celebrazione e agli artt. 108-110 c.c. Rileva inoltre il d.P.R. 396/2000 (Ordinamento dello stato civile) per le modalità di celebrazione. In ambito internazional-privatistico, va coordinato con l'art. 115 c.c. per i cittadini italiani che contraggono matrimonio all'estero.

Domande frequenti

Chi può celebrare matrimonio per procura?

I militari in tempo di guerra e chi risiede all'estero con gravi motivi approvati dal tribunale.

Che forme deve avere la procura?

Deve essere fatta per atto pubblico, eccetto per i militari in guerra che possono usare forme speciali.

La procura deve indicare la specie di matrimonio?

Sì, deve contenere l'indicazione specifica della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

Qual è il termine di validità della procura?

Il matrimonio non può celebrarsi dopo 180 giorni dal rilascio della procura.

La coabitazione dopo il matrimonio per procura ha effetti?

Sì, anche la coabitazione temporanea consolida il matrimonio e lo rende irretrattabile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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