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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 110 c.c. Celebrazione fuori della casa comunale

In vigore

Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l’articolo 107.

In sintesi

  • Matrimonio fuori dal comune: se uno degli sposi è impossibilitato a recarsi alla casa comunale per infermità o impedimento giustificato, il matrimonio si celebra nel luogo in cui si trova.
  • Chi si sposta: l'ufficiale dello stato civile si reca, con il segretario, nel luogo dello sposo impedito.
  • Quattro testimoni: richiesti come per il rito ordinario.
  • Rito applicabile: le stesse modalità dell'art. 107 c.c. Cambiano luogo e logistica, non le formalità essenziali.
  • Impedimento obiettivo: serve un impedimento reale e giustificato, non una mera preferenza.

L'art. 110 c.c. consente il matrimonio a domicilio quando uno sposo non può recarsi in comune per infermità o altro impedimento giustificato.

Ratio legis

La norma tutela il diritto fondamentale al matrimonio anche quando uno sposo non può recarsi in comune. Le formalità procedurali non possono prevalere sul diritto sostanziale, purché siano garantite pubblicità e autenticità dell'atto.

Analisi della norma

Due presupposti alternativi: infermità (qualsiasi condizione patologica che impedisce lo spostamento) o altro impedimento giustificato (più ampio, valutato dall'ufficiale). L'ufficiale si sposta con il segretario; la presenza di quattro testimoni è obbligatoria; il rito segue l'art. 107 c.c. senza deroghe sostanziali. L'impedimento deve essere obiettivo, non soggettivo.

Quando si applica

Principalmente per ricoveri ospedalieri, malattie gravi, detenzione in struttura sanitaria. Non per semplice preferenza estetica del luogo. L'ufficiale valuta discrezionalmente, può richiedere documentazione medica.

Connessioni normative

Art. 107 c.c.: forme ordinarie della celebrazione. Art. 108 c.c.: termini e condizioni. Art. 117 c.c.: matrimonio putativo. D.P.R. 396/2000: modalità operative fuori sede.

Domande frequenti

Quando l'ufficiale può celebrare fuori dalla casa comunale?

Quando uno degli sposi, per infermità o altro impedimento giustificato, non può recarsi alla casa comunale.

Chi accompagna l'ufficiale nel trasferimento?

Il segretario dell'ufficio di stato civile.

Quanti testimoni sono richiesti per la celebrazione straordinaria?

Quattro testimoni, il doppio rispetto alla celebrazione ordinaria in casa comunale.

La procedura differisce da quella ordinaria?

No, si seguono comunque le modalità dell'articolo 107 per la dichiarazione del consenso.

Dove si redige l'atto di matrimonio in questo caso?

L'atto è compilato immediatamente nel luogo della celebrazione o in ufficio successivamente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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