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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 110 c.c. – Celebrazione fuori della casa comunale
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l’art. 107.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 109 - Art. 109 Codice Civile: Celebrazione in un comune diverso→Cod. civ. art. 111 - Art. 111 Codice Civile: Celebrazione per procura→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 108 Codice Civile: Inapponibilità di termini e condizioni→Art. 112 Codice Civile: Rifiuto della celebrazione→Art. 107 Codice Civile: Forma della celebrazione→Art. 113 Codice Civile: Matrimonio celebrato davanti a un→Art. 106 Codice Civile: Luogo della celebrazione→Art. 114 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi→Art. 105 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 110 del codice civile disciplina una deroga alla regola ordinaria secondo cui il matrimonio si celebra pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile. La norma risponde a un'esigenza concreta e umana: garantire che un impedimento fisico o di altra natura non precluda la possibilita' di contrarre matrimonio, consentendo che la cerimonia si svolga nel luogo in cui si trova lo sposo che non può spostarsi. Si tratta di una disposizione che bilancia la forma solenne dell'atto, presidio della sua certezza e pubblicita', con la tutela del diritto fondamentale a sposarsi, che non può essere compromesso da circostanze contingenti.
Il presupposto: infermita' o altro impedimento giustificato
La norma individua due categorie di presupposti. Il primo e' l'infermita', cioe' una condizione di salute che renda impossibile o gravemente difficoltoso il trasferimento dello sposo presso la casa comunale. Il secondo, dal contenuto più aperto, e' l'altro impedimento giustificato: una formula elastica che consente all'ufficiale di valutare situazioni diverse, purche' connotate da una reale impossibilita' di recarsi nella sede ordinaria. ciò che la legge richiede e' che l'impedimento sia 'giustificato all'ufficio dello stato civile': non basta un generico desiderio di celebrare altrove, ma occorre una causa effettiva, sottoposta alla valutazione dell'ufficiale. L'impedimento, in altri termini, deve essere reale e tale da incidere oggettivamente sulla possibilita' di spostamento.
Il trasferimento dell'ufficiale e del segretario
Verificato il presupposto, la norma prevede che l'ufficiale dello stato civile si trasferisca 'col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito'. La presenza del segretario assicura la regolare redazione e documentazione dell'atto anche fuori dalla sede istituzionale, mantenendo intatte le garanzie formali. Il luogo della celebrazione segue quindi lo sposo impedito: può trattarsi dell'abitazione, di una struttura sanitaria o di altro luogo in cui questi si trovi. Resta fermo che la competenza territoriale dell'ufficiale non viene meno e che il trasferimento e' funzionale esclusivamente a superare l'impedimento.
La presenza di quattro testimoni
L'elemento più caratteristico della disposizione e' l'aumento del numero dei testimoni: quattro, anziche' i due ordinariamente previsti per la celebrazione nella casa comunale. La ragione e' chiara: la celebrazione fuori dalla sede istituzionale, in un contesto meno solenne e privo della cornice pubblica tipica del Comune, richiede un rafforzamento delle garanzie di certezza e genuinita' dell'atto. I quattro testimoni assolvono a una funzione di controllo e attestazione, riducendo il rischio di contestazioni sulla effettiva manifestazione del consenso e sulla regolarita' della cerimonia. La maggiore solennita' compensa, sul piano probatorio e di affidabilita', la minore formalita' del luogo.
Il rinvio all'art. 107 c.c. e le modalita' della celebrazione
La norma stabilisce che l'ufficiale procede alla celebrazione 'secondo l'art. 107'. Questo rinvio e' essenziale: significa che, pur cambiando il luogo, restano immutate le modalita' sostanziali dell'atto. L'ufficiale da' lettura agli sposi degli articoli del codice civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi, riceve da ciascuno di essi la dichiarazione di volersi prendere rispettivamente in marito e in moglie, e dichiara che gli stessi sono uniti in matrimonio. La celebrazione fuori della casa comunale e', dunque, una celebrazione a pieno titolo, identica nella sostanza a quella ordinaria, distinta solo per il luogo e per il rafforzamento delle garanzie testimoniali.
La pubblicita' dell'atto e la sua certezza
Anche celebrato fuori dalla casa comunale, il matrimonio conserva il carattere di atto pubblico e solenne. La presenza dell'ufficiale dello stato civile, del segretario e dei quattro testimoni assicura che la manifestazione del consenso avvenga in forma controllata e documentata. La pubblicita', che nella sede ordinaria e' garantita dalla cornice istituzionale del Comune, e' qui presidiata dal rafforzamento dell'apparato testimoniale. ciò consente di mantenere intatta la funzione di certezza propria della celebrazione, che e' atto destinato a produrre effetti rilevanti sullo stato delle persone e sui rapporti familiari. La forma, lungi dall'essere un mero adempimento, e' garanzia di affidabilita' e tutela tanto degli sposi quanto dei terzi.
Rapporti con la disciplina generale della celebrazione
L'art. 110 va letto in connessione con le disposizioni che disciplinano la celebrazione del matrimonio, e in particolare con l'art. 107 c.c., al quale rinvia espressamente. Questo coordinamento conferma che la deroga riguarda esclusivamente il luogo e il numero dei testimoni, lasciando immutate le modalita' sostanziali dell'atto. La celebrazione fuori dalla casa comunale non e' percio' una forma di matrimonio diversa o attenuata, ma la medesima celebrazione adattata a una circostanza eccezionale. La disposizione esprime così un principio di adattabilita' delle forme alle esigenze concrete, senza che ciò comporti alcuna riduzione delle garanzie sostanziali poste a presidio dell'atto.
La ratio della disposizione e i profili applicativi
La disposizione esprime un principio di favore verso la realizzazione del matrimonio. Il legislatore ha inteso evitare che un ostacolo fisico, spesso transitorio e indipendente dalla volonta' degli sposi, potesse impedire o ritardare l'unione. L'istituto trova applicazione tipica nei casi di malattia che impedisce gli spostamenti, ma la formula aperta dell'impedimento giustificato lascia spazio a una valutazione caso per caso da parte dell'ufficiale. Sul piano pratico, la corretta documentazione dell'impedimento e il rispetto del numero dei testimoni sono i due profili che assicurano la validita' e l'inoppugnabilita' della celebrazione. La norma, pur risalente nella sua formulazione, conserva piena attualita' come strumento di flessibilita' al servizio del diritto a contrarre matrimonio.
Domande frequenti
Quando il matrimonio puo' essere celebrato fuori dalla casa comunale?
Quando uno degli sposi, per infermita' o per altro impedimento giustificato all'ufficiale dello stato civile, e' nell'impossibilita' di recarsi alla casa comunale. L'ufficiale si trasferisce allora nel luogo in cui si trova lo sposo impedito.
Quanti testimoni servono per la celebrazione fuori della casa comunale?
La norma richiede quattro testimoni, anziche' i due ordinariamente previsti, a garanzia della maggiore solennita' e certezza dell'atto celebrato fuori dalla sede istituzionale.
Chi accompagna l'ufficiale dello stato civile?
L'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo dove si trova lo sposo impedito, in modo da assicurare la regolare redazione e documentazione dell'atto anche fuori dalla casa comunale.
Cosa si intende per 'altro impedimento giustificato'?
E' una formula elastica che comprende situazioni diverse dall'infermita', purche' integrino una reale impossibilita' di recarsi alla casa comunale, valutata e documentata dall'ufficiale dello stato civile.
La celebrazione fuori dalla casa comunale e' un matrimonio valido a tutti gli effetti?
Si'. Pur cambiando il luogo, l'ufficiale procede secondo l'art. 107 c.c. e l'atto e' pienamente valido, distinguendosi solo per la sede e per il maggior numero di testimoni richiesti.
Fonti consultate: 1 fonte verificate