Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 110 c.c. Celebrazione fuori della casa comunale
In vigore
Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all’ufficio dello stato civile, è nell’impossibilità di recarsi alla casa comunale, l’ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l’articolo 107.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 110 c.c. consente il matrimonio a domicilio quando uno sposo non può recarsi in comune per infermità o altro impedimento giustificato.
Ratio legis
La norma tutela il diritto fondamentale al matrimonio anche quando uno sposo non può recarsi in comune. Le formalità procedurali non possono prevalere sul diritto sostanziale, purché siano garantite pubblicità e autenticità dell'atto.
Analisi della norma
Due presupposti alternativi: infermità (qualsiasi condizione patologica che impedisce lo spostamento) o altro impedimento giustificato (più ampio, valutato dall'ufficiale). L'ufficiale si sposta con il segretario; la presenza di quattro testimoni è obbligatoria; il rito segue l'art. 107 c.c. senza deroghe sostanziali. L'impedimento deve essere obiettivo, non soggettivo.
Quando si applica
Principalmente per ricoveri ospedalieri, malattie gravi, detenzione in struttura sanitaria. Non per semplice preferenza estetica del luogo. L'ufficiale valuta discrezionalmente, può richiedere documentazione medica.
Connessioni normative
Art. 107 c.c.: forme ordinarie della celebrazione. Art. 108 c.c.: termini e condizioni. Art. 117 c.c.: matrimonio putativo. D.P.R. 396/2000: modalità operative fuori sede.
Domande frequenti
Quando l'ufficiale può celebrare fuori dalla casa comunale?
Quando uno degli sposi, per infermità o altro impedimento giustificato, non può recarsi alla casa comunale.
Chi accompagna l'ufficiale nel trasferimento?
Il segretario dell'ufficio di stato civile.
Quanti testimoni sono richiesti per la celebrazione straordinaria?
Quattro testimoni, il doppio rispetto alla celebrazione ordinaria in casa comunale.
La procedura differisce da quella ordinaria?
No, si seguono comunque le modalità dell'articolo 107 per la dichiarazione del consenso.
Dove si redige l'atto di matrimonio in questo caso?
L'atto è compilato immediatamente nel luogo della celebrazione o in ufficio successivamente.
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