Art. 136 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Abrogazioni
In vigore dal 30/06/2003
1. Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all’articolo 31; b) legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all’articolo 3; DPR 6.6.2001 n. 380 – Art. 138-Allegato 83 c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c); d) legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all’articolo 48; e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8, convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94; f) Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come modificato dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, lettera g), convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; g) Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all’articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. 2. Ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono altresì abrogate le seguenti disposizioni: a) regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221, comma 2; b) legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27, 33, 41-ter, 41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9; c) legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16; d) legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all’articolo 1, commi 4 e 5, come sostituiti dall’articolo 4, legge 18 novembre 1998, n. 415; e) decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, limitatamente all’articolo 7; f) legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52, comma 1; g) legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all’articolo 23, comma 6; h) decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; i) legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all’articolo 2, commi 50 e 56; l) legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 dell’articolo 61; m) decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425”. (1) Note: (1) Comma rettificato con comunicato 13.11.2001, pubblicato in G.U. 13.11.2001 n. 264.
In sintesi
L’art. 136 TUE è la clausola di abrogazione del Testo Unico Edilizia. Insieme all’art. 138 (entrata in vigore), chiude l’architettura del decreto presidenziale del 2001, ricostruendo l’assetto delle fonti dopo la grande operazione di consolidamento legislativo. La norma elenca, in due commi distinti, le disposizioni cessate per effetto dell’entrata in vigore del TUE: il primo gruppo ai sensi della delega Bassanini (art. 20, comma 4, L. 59/1997); il secondo ai sensi della seconda delega «taglia-leggi» (art. 7, L. 50/1999).
La doppia base normativa dell’abrogazione
La separazione in due commi non è meramente formale: riflette i due distinti percorsi di delega che hanno autorizzato il Governo a riassettare la materia edilizia. Le c.d. «leggi Bassanini» (L. 59/1997, L. 127/1997, L. 191/1998, L. 50/1999) hanno avviato un’imponente operazione di delegificazione e semplificazione, articolata in due fasi: una prima fase di consolidamento (delegando, all’art. 20 della L. 59/1997, l’adozione di testi unici), e una seconda fase di riassetto sistematico (delegando, all’art. 7 della L. 50/1999, l’adozione di testi unici «misti», compilativi e innovativi).
Il TUE del 2001 partecipa di entrambi i percorsi: per alcune materie ha operato come testo unico compilativo (consolidando senza innovare); per altre come testo unico misto (innovando alcune discipline). L’art. 136 tiene conto di questa duplicità, sdoppiando l’elenco delle disposizioni abrogate in base alla fonte di delega.
Le abrogazioni del comma 1 (delega Bassanini I)
Il primo comma abroga, ai sensi dell’art. 20, comma 4, L. 59/1997 (delega per testi unici compilativi):
Le abrogazioni del comma 2 (delega «taglia-leggi»)
Il secondo comma abroga, ai sensi dell’art. 7 L. 50/1999 (delega per testi unici misti), un secondo gruppo di disposizioni:
Il salvataggio dell’art. 41-quinquies L. 1150/1942
Il comma 2, lettera b, contiene un salvataggio significativo: viene abrogato l’art. 41-quinquies della legge urbanistica del 1942, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9. Si tratta delle disposizioni della c.d. «legge ponte» (L. 6 agosto 1967, n. 765, che modificò la legge urbanistica del 1942) che fissano i limiti inderogabili di densità edilizia, altezza, distanze tra fabbricati e dotazione minima di spazi pubblici (standard urbanistici), poi attuati dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
Questi commi sono tuttora vigenti e rappresentano norme cardine del diritto urbanistico italiano: il D.M. 1444/1968 ne specifica i parametri (es. distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate di edifici antistanti, dotazione minima di standard 18 mq/abitante). Sono richiamati continuamente dalla giurisprudenza per la verifica di legittimità dei piani urbanistici e dei titoli edilizi rilasciati in loro applicazione.
Il principio di consolidamento
L’operazione di abrogazione ha realizzato l’obiettivo della delega: razionalizzare il quadro normativo del settore edilizio, eliminando sovrapposizioni e contraddizioni, e centralizzare in un unico testo la disciplina dell’attività edilizia. Le materie originariamente regolate da una pluralità di leggi (urbanistica generale, contributi di costruzione, agibilità sanitaria, DIA, sanzioni edilizie, condoni, edilizia popolare) sono confluite nei 138 articoli del TUE, con le opportune integrazioni e armonizzazioni.
Caso pratico
Tizio, geometra, deve risolvere un quesito tecnico sulla licenza edilizia rilasciata negli anni '80 sotto la vigenza della L. 10/1977 (legge Bucalossi) e della L. 47/1985. La sua ricerca normativa parte dal Testo Unico Edilizia: per le contestazioni attuali (es. condono, accertamento di conformità) si applicheranno le norme TUE, mentre per la qualificazione storica della pratica (validità della licenza, contenuti dell’epoca) potrà ricorrere, informatamente, alle disposizioni della L. 10/1977 e della L. 47/1985 nel testo originario, abrogate al 1° gennaio 2002 ma comunque utili per ricostruire l’efficacia retroattiva di provvedimenti adottati nella loro vigenza.
Per la verifica dei limiti urbanistici (densità, distanze, standard), Tizio deve sempre consultare i commi 6, 8 e 9 dell’art. 41-quinquies L. 1150/1942 e il D.M. 1444/1968, che, pur appartenendo alla stratificazione storica, restano pienamente vigenti come norme di garanzia minima del sistema urbanistico nazionale.
Significato sistematico
L’art. 136 TUE consacra il principio di certezza del diritto edilizio: dopo decenni di stratificazione normativa, il TUE costituisce il «libro di base» della materia, abrogando tutte le disposizioni confluite nel nuovo testo. Il salvataggio dell’art. 41-quinquies L. 1150/1942 conferma che alcune norme storiche, fondamentali per il sistema, restano vigenti come architettura portante: il legislatore ha scelto di non riproporne il contenuto nel TUE per evitare la complicazione di doppie discipline, mantenendo invece la fonte originaria. Per i professionisti tecnici è essenziale conoscere questa stratificazione, distinguendo norme abrogate (utili solo per la ricostruzione storica) da norme tuttora vigenti (fondamentali per la prassi quotidiana).
Domande frequenti
Perché ci sono due elenchi distinti di norme abrogate?
Perché il Testo Unico Edilizia partecipa di due diverse deleghe legislative. Il comma 1 si fonda sull’art. 20, comma 4, L. 59/1997 (Bassanini I, delega per testi unici compilativi). Il comma 2 si fonda sull’art. 7 L. 50/1999 (seconda delega Bassanini, per testi unici misti, compilativi e innovativi). La duplicità riflette il percorso parlamentare di riforma del settore edilizio nei tardi anni '90, articolato in più tappe per consentire al Governo di consolidare le discipline preesistenti e di introdurre alcune innovazioni sistematiche, mantenendo distinte le basi di legittimazione costituzionale dell’operazione.
L’art. 41-quinquies della L. 1150/1942 è ancora vigente?
Solo i commi 6, 8 e 9 sono vigenti. La parte residua dell’art. 41-quinquies della legge urbanistica generale (legge ponte, L. 6 agosto 1967, n. 765, che modificò la L. 1150/1942) è stata abrogata dall’art. 136, comma 2, lettera b, TUE. I commi salvati contengono norme cardine sui limiti inderogabili di densità edilizia, altezza, distanze tra fabbricati e dotazione minima di spazi pubblici (standard urbanistici), attuati dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Sono norme fondamentali, costantemente richiamate dalla giurisprudenza per la verifica di legittimità dei piani urbanistici e dei titoli edilizi.
Posso ancora invocare la L. 47/1985 per il primo condono?
La L. 28 febbraio 1985, n. 47, sul primo condono edilizio è stata abrogata in gran parte dall’art. 136 TUE: tutte le disposizioni sostantive (artt. 3-22, 25 c. 4, 26-27, 45-48, 52 c. 1) sono confluite negli artt. 27-48 TUE. Restano applicabili al primo condono solo le pratiche aperte e non ancora definite all’entrata in vigore del TUE (1° gennaio 2002), per le quali continua a operare il principio del tempus regit actum. Per i condoni successivi (L. 724/1994 e L. 326/2003), si applicano le rispettive discipline speciali, in coordinamento con il TUE. La giurisprudenza è copiosa sul punto, in particolare per i profili intertemporali.
Cosa succede ai titoli edilizi rilasciati prima del TUE?
I titoli edilizi rilasciati prima del 1° gennaio 2002 sotto la vigenza delle norme abrogate (licenze edilizie, concessioni, DIA) restano validi nei loro effetti, in applicazione del principio del tempus regit actum: il provvedimento amministrativo è disciplinato dalla legge vigente al momento della sua emanazione. Per le attività attuali (es. completamento di lavori, accertamenti di conformità postumi, sanatoria) si applica invece il regime del TUE. La giurisprudenza amministrativa è costante nel distinguere tra disciplina formale del titolo (la legge dell’epoca) e disciplina sostanziale dei controlli e dei rimedi (la legge attuale). È quindi importante consultare le norme abrogate solo per ricostruire la situazione storica del titolo edilizio.
La legge Bucalossi è completamente abrogata?
La L. 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli, c.d. legge Bucalossi) è stata abrogata in larghissima parte dall’art. 136 TUE: i commi 1 e 2 elencano gli articoli abrogati (1, 3, 4 in parte, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16), in pratica quasi tutto il corpo normativo. Le materie originariamente disciplinate (contributi di costruzione, oneri di urbanizzazione, costo di costruzione, riduzioni e esoneri) sono state trasfuse negli artt. 16-19 TUE, con le opportune modifiche. La legge Bucalossi è quindi oggi una norma di interesse storico per ricostruire la genesi del sistema dei contributi edilizi, ma è il TUE a regolare la materia per le pratiche attuali.