Art. 129 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Esercizio e manutenzione degli impianti
In vigore dal 30/06/2003
(legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 31) 1. Durante l’esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia. 2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. 3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale l’osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli utenti. 4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui al presente capo, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l’articolo 1339 del codice civile.
In sintesi
L’art. 129 TUE è la norma centrale del Capo VI per la fase di esercizio degli impianti energetici. Mentre gli articoli precedenti regolano il momento progettuale e costruttivo, l’art. 129 si occupa di ciò che accade dopo: come l’impianto deve essere condotto e manutenuto perché i benefici energetici previsti dal progetto si traducano in risparmi reali nel tempo. Riproduce l’art. 31 della L. 10/1991 ed è oggi affiancato dal D.P.R. 74/2013, che ne ha sviluppato i contenuti operativi.
L’obbligo di contenere i consumi
Il comma 1 stabilisce un principio di responsabilità: durante l’esercizio degli impianti, il proprietario, o, se nominato, il terzo responsabile, deve adottare le misure necessarie per contenere i consumi entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa. Il riferimento è oggi al D.P.R. 74/2013 e al D.P.R. 412/1993, che disciplinano periodi e orari di accensione degli impianti termici (in funzione della zona climatica), valori limite di temperatura ambiente (20°C +2 di tolleranza per gli edifici residenziali, 18°C +2 per attività industriali e artigianali) e rendimenti minimi dei generatori.
La figura del terzo responsabile (art. 1, comma 1, lett. o, D.P.R. 74/2013) è centrale: si tratta del soggetto, persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, che assume la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione dell’impianto al posto del proprietario. La nomina è obbligatoria per impianti termici di potenza nominale superiore a 350 kW; facoltativa per quelli di potenza inferiore.
La manutenzione: norme UNI e CEI
Il comma 2 impone che la conduzione dell’impianto e tutte le operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria, siano svolte nel rispetto delle norme UNI e CEI vigenti. È un rinvio dinamico alle regole tecniche di buona prassi, che evolvono con il progresso tecnologico. Per la manutenzione termica le norme di riferimento sono in particolare la UNI 10435 (impianti a metano), la UNI 10389 (rendimenti di combustione) e le UNI 8364 (impianti a combustibile liquido), oltre alle norme di prodotto degli specifici componenti.
L’attività di manutenzione deve essere svolta da imprese abilitate ai sensi del D.M. 37/2008 (lettere a, c, e, f del comma 2 dell’art. 1, a seconda della tipologia di impianto). Al termine di ogni controllo periodico, il manutentore deve compilare il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica (RCEE), da consegnare al committente e da trasmettere al sistema informativo regionale (esempi: CURIT in Lombardia, CRITER in Emilia-Romagna). La frequenza dei controlli è dettata dall’Allegato A del D.P.R. 74/2013 e varia in funzione di tipo e potenza del generatore (di norma ogni 2 o 4 anni).
I controlli pubblici
Il comma 3 affida ai Comuni con più di 40.000 abitanti e alle Province per il restante territorio i controlli sul rispetto delle norme relative al rendimento di combustione. La verifica deve essere condotta almeno con cadenza biennale, anche avvalendosi di organismi esterni con specifica competenza tecnica, e l’onere economico ricade sugli utenti. Nella prassi attuale, le Regioni hanno organizzato sistemi informatizzati di acquisizione dei RCEE e di programmazione dei controlli a campione, in attuazione dell’art. 9 del D.P.R. 74/2013.
La nullità delle clausole contrastanti
Il comma 4 contiene una norma di rilievo civilistico: i contratti di fornitura energetica e di conduzione impianti che contengano clausole in contrasto con la disciplina del Capo VI sono nulli. La sanzione è rafforzata dal richiamo all'art. 1339 c.c. (inserzione automatica di clausole imperative): le clausole nulle sono sostituite di diritto dalle disposizioni imperative del Capo VI e del D.P.R. 74/2013. Si tratta di una nullità di protezione, finalizzata alla tutela dell’interesse pubblico al risparmio energetico.
Caso pratico
Tizio è proprietario di un edificio condominiale con impianto termico centralizzato a metano da 200 kW. La gestione è affidata a Caio, terzo responsabile nominato dall’amministratore (Sempronio). Caio:
Se l’impianto risultasse fuori norma per rendimento di combustione, scatterebbe l’ordine di adeguamento e la sanzione di cui all’art. 132, comma 5, TUE (da 516 a 2.582 euro).
Implicazioni pratiche
L’art. 129 TUE è quotidianamente applicato nel rapporto tra amministratori condominiali, manutentori, autorità di controllo e utenti finali. La compilazione regolare del libretto di impianto e dei RCEE è oggi un adempimento di routine, ma resta un’area in cui la mancata diligenza espone tanto il proprietario (sanzioni e maggiori consumi) quanto il manutentore (responsabilità professionale e disciplinare). La nullità delle clausole contrattuali contrastanti, infine, opera come freno a contratti di fornitura «forfetari» che disincentivino il risparmio: le clausole devono comunque garantire l’interesse del consumatore al contenimento dei consumi.
Domande frequenti
Chi è il terzo responsabile dell’impianto termico?
È il soggetto, persona fisica o giuridica abilitata ai sensi della normativa vigente, che il proprietario può incaricare per assumere su di sé la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione dell’impianto termico. La nomina è obbligatoria per impianti di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW (art. 6, c. 6, D.P.R. 74/2013); per impianti di potenza inferiore è facoltativa, ma molto diffusa in condominio dove l’amministratore o l’impresa di manutenzione assume il ruolo. Deve possedere requisiti professionali e di idoneità previsti dal D.P.R. 74/2013.
Cos'è il libretto di impianto e a cosa serve?
È il documento, introdotto dal D.M. 10 febbraio 2014 in attuazione del D.P.R. 74/2013, che accompagna l’impianto termico per tutta la sua vita utile. Contiene dati identificativi dell’impianto, del proprietario, del responsabile, dei manutentori, dell’ispettore. Vi vengono annotati gli interventi di manutenzione, i risultati dei controlli di efficienza (RCEE) e le eventuali ispezioni. Va aggiornato dal manutentore o dal terzo responsabile dopo ogni intervento e va esibito in caso di controlli pubblici. È obbligatorio per tutti gli impianti termici di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla potenza.
Ogni quanto vanno fatti i controlli di efficienza energetica?
La frequenza è dettata dall’Allegato A del D.P.R. 74/2013 e varia in funzione del tipo di generatore e della potenza. Per gli impianti termici a combustibile liquido o solido di potenza superiore a 100 kW, il controllo è biennale; per impianti a gas la cadenza è di norma quadriennale. Per le pompe di calore e i sistemi a fonti rinnovabili, la cadenza è di norma quadriennale. Al termine di ogni controllo, il manutentore redige il RCEE (Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica) e lo trasmette al sistema informativo regionale. La manutenzione ordinaria, distinta dal controllo di efficienza, segue invece le periodicità indicate nel libretto di uso e manutenzione del costruttore.
Cosa rischio se non faccio la manutenzione del riscaldamento?
L’art. 132, comma 5, TUE prevede una sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro per il proprietario o l’amministratore di condominio che non ottempera agli obblighi di esercizio e manutenzione. Sul piano contrattuale, una clausola di un contratto di servizio che limiti la manutenzione obbligatoria sarebbe nulla ex art. 129, comma 4, TUE. Sul piano civile, in caso di danno a terzi causato da malfunzionamento dovuto a omessa manutenzione, scatta la responsabilità ex artt. 2043 e 2051 c.c. (custodia dell’impianto). Inoltre, l’APE decade in caso di inadempimento agli obblighi manutentivi, con conseguenze sulla classificazione energetica dell’immobile.
Sono nulle le clausole contrattuali contro il risparmio energetico?
Sì. L’art. 129, comma 4, TUE prevede esplicitamente la nullità delle clausole contrattuali in contrasto con la disciplina del Capo VI, con sostituzione automatica ai sensi dell’art. 1339 c.c. delle disposizioni imperative di legge. La giurisprudenza ha chiarito che si tratta di una nullità di protezione, rilevabile d'ufficio dal giudice, finalizzata alla tutela dell’interesse pubblico al contenimento dei consumi. Tipici esempi sono le clausole di contratti di servizio energia che escludano la manutenzione del generatore, che limitino arbitrariamente il rendimento minimo o che prevedano condizioni economiche svincolate dal consumo effettivo (in violazione dei principi di contabilizzazione).