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Art. 78 c.c. Affinita'
In vigore
L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei due coniugi, egli è affine dell’altro coniuge. L’affinità non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio è dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all’articolo 87, n. 4. TITOLO VI – Del matrimonio CAPO I – Della promessa di matrimonio
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In sintesi
L'art. 78 del Codice Civile definisce l'affinità come il vincolo giuridico che lega un coniuge ai parenti dell'altro coniuge, stabilendo misura e durata di tale legame.
Ratio
L'istituto dell'affinità risponde all'esigenza di riconoscere giuridicamente i legami familiari allargati che il matrimonio crea tra una persona e i congiunti del proprio coniuge. Il legislatore ha inteso estendere alcune tutele e alcuni divieti propri della parentela anche a soggetti che, pur non essendo legati da vincoli di sangue, condividono una comune sfera familiare per effetto delle nozze.
Analisi
Il primo comma dell'art. 78 c.c. fissa la nozione essenziale: l'affinità è il rapporto che intercorre tra un coniuge e i parenti dell'altro. Il secondo comma chiarisce la simmetria con la parentela: il grado e la linea di affinità corrispondono esattamente al grado e alla linea di parentela che il soggetto ha con il proprio coniuge. Così, il suocero è affine di primo grado in linea retta, il cognato è affine di secondo grado in linea collaterale. Il terzo comma disciplina la durata del vincolo: di regola esso sopravvive alla morte del coniuge da cui origina, anche in assenza di discendenti comuni; solo per taluni effetti specificamente indicati dalla legge il vincolo può cessare. Il quarto comma introduce l'eccezione più rilevante: la dichiarazione di nullità del matrimonio recide il vincolo di affinità, con la sola deroga rappresentata dagli impedimenti matrimoniali previsti dall'art. 87 c.c., che permangono anche dopo la nullità a tutela dell'ordine pubblico familiare.
Quando si applica
L'affinità rileva in diversi ambiti del diritto civile e non solo. Nel diritto di famiglia incide sugli impedimenti al matrimonio (art. 87 c.c.), che vietano le nozze tra affini in linea retta e, in taluni casi, tra affini in linea collaterale. In ambito processuale, l'affinità è causa di astensione e ricusazione del giudice (art. 51 c.p.c.) e di facoltà di astenersi dal testimoniare (art. 199 c.p.p.). Nel diritto del lavoro pubblico e privato può rilevare ai fini dell'incompatibilità tra uffici o dell'obbligo di astensione. È inoltre considerata in materia di successioni, donazioni e in alcune norme di diritto penale relative ai reati contro la famiglia.
Connessioni
L'art. 78 c.c. va letto in stretta connessione con gli artt. 74-77 c.c., che disciplinano la parentela, e con l'art. 87 c.c., richiamato espressamente dal quarto comma. Il riferimento all'art. 87 è fondamentale perché fa sì che, anche dopo la nullità del matrimonio, permanga l'impedimento a contrarre nuove nozze tra affini in linea retta (ad esempio tra genero e suocera). Rilevano inoltre le norme processuali che producono effetti sulla base dell'affinità, nonché le disposizioni del Codice Penale in tema di reati per i quali la qualità di affine incide sulla procedibilità o sull'aggravamento della pena.
Domande frequenti
Cos'è l'affinità?
Il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.
L'affinità cessa con la morte?
No, persiste anche se muore il coniuge senza prole.
Cessa per matrimonio nullo?
Sì, se il matrimonio è dichiarato nullo (salvi alcuni effetti).
L'affinità è bidirezionale?
Sì, se A è affine di B (perché B è coniuge di C che è parente di A).
Gradi d'affinità?
Seguono gli stessi gradi della parentela tra il coniuge e i suoi parenti.
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