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Art. 122 D.P.R. 380/2001 (TUE) – Ambito di applicazione
In vigore dal 30/06/2003
1991, n. 10, art. 25) 1. Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, nonchè, mediante il disposto dell’articolo 129, l’esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti. 2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l’applicazione del presente capo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall’articolo 3, comma 1, del presente testo unico.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L’art. 122 del Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001) apre il Capo VI della Parte II, intitolato «Norme per il rendimento energetico in edilizia». La disposizione, che riproduce l’art. 25 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ha funzione esclusivamente perimetrale: definisce il campo di applicazione delle regole sui consumi di energia negli edifici, senza imporre obblighi di prestazione, che sono dettagliati negli articoli successivi (artt. 123-135 TUE) e, soprattutto, nella legislazione speciale sopravvenuta in attuazione delle direttive europee.
L’ambito oggettivo: tutti gli edifici, qualunque destinazione
Il comma 1 chiarisce che le norme del Capo si applicano ai «consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso». La portata è quindi universale: vi rientrano edifici residenziali, terziari, commerciali, scolastici, sanitari, alberghieri, industriali (con i temperamenti previsti dall'art. 123 TUE), nonché gli edifici della pubblica amministrazione, per i quali valgono ulteriori obblighi di esemplarità energetica derivanti dalla direttiva 2012/27/UE e dal D.Lgs. 102/2014.
Il rinvio all'art. 129 TUE estende il perimetro non solo alla fase costruttiva ma anche all'esercizio e manutenzione degli impianti esistenti: l’obiettivo del legislatore è cioè evitare che la disciplina energetica si esaurisca al momento del rilascio del titolo edilizio, accompagnando invece l’edificio per tutta la sua vita utile. Su questo terreno opera oggi anche il D.P.R. 74/2013, sui criteri di esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici.
L’ambito sugli edifici esistenti: il principio di gradualità
Il comma 2 introduce un principio cardine: nei «casi di recupero del patrimonio edilizio esistente», l’applicazione delle norme è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tassonomia dell’art. 3, comma 1, TUE. È un canone di proporzionalità tra obblighi energetici e portata dei lavori che oggi trova attuazione concreta nel D.M. 26 giugno 2015 «requisiti minimi», il quale distingue:
Per la manutenzione ordinaria, in linea di principio, non scattano nuovi obblighi prestazionali, salvo quanto previsto da specifiche regole tecniche (es. UNI/CEI per impianti).
Il rapporto con la normativa speciale sopravvenuta
È essenziale sottolineare che, oggi, l’art. 122 TUE va letto in combinato con un articolato corpo normativo successivo: il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (attuazione direttiva 2002/91/CE, poi integrato per recepire le direttive 2010/31/UE e 2018/844/UE), il D.Lgs. 28/2011 sull’integrazione obbligatoria di fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni rilevanti, il D.Lgs. 102/2014 in materia di efficienza energetica e i decreti attuativi del 26 giugno 2015 (requisiti minimi, linee guida APE, relazione tecnica). A questi si aggiunge la direttiva (UE) 2024/1275 “EPBD IV”, in fase di recepimento, che ridefinirà il percorso di decarbonizzazione del parco immobiliare entro il 2050.
L’art. 122 TUE, in altri termini, conserva un ruolo di norma quadro: enuncia che il rendimento energetico è materia regolata dal Testo Unico, ma rinvia per i contenuti tecnici alla legislazione speciale, in continuo aggiornamento.
Caso pratico
Tizio è proprietario di un capannone artigianale degli anni Settanta e intende eseguire una manutenzione straordinaria con sostituzione integrale del manto di copertura e dei serramenti. Caio, suo progettista, deve verificare se l’intervento ricade nel Capo VI. La risposta è positiva, in forza dell’art. 122 TUE: trattandosi di recupero del patrimonio esistente, si applica il principio di gradualità del comma 2 e, operativamente, il D.M. 26 giugno 2015, che prescrive il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica per i componenti opachi e trasparenti rifatti, oltre alla redazione della relazione tecnica ex art. 125 TUE da depositare in SUE prima dell’inizio lavori.
Effetti pratici per professionisti e cittadini
Per geometri, architetti e ingegneri l’art. 122 TUE è la porta d'ingresso al sistema degli adempimenti energetici: ogni qualvolta si presenta un titolo edilizio (CILA, SCIA, PdC) o una pratica di manutenzione che incide sull’involucro o sugli impianti, occorre verificare se scattano gli obblighi del Capo VI e dei decreti attuativi (relazione ex art. 8 D.Lgs. 192/2005, APE post-intervento, integrazione FER, ecc.).
Per i cittadini la norma ha rilievo indiretto ma decisivo: stabilisce che nessun edificio è esente dalla disciplina energetica, condizionando il valore commerciale dell’immobile (l’APE è obbligatorio in caso di compravendita e locazione ex art. 6 D.Lgs. 192/2005) e l’accesso a benefici fiscali (ecobonus, conto termico, detrazioni 50/65%).
Domande frequenti
A cosa serve l’art. 122 TUE?
Serve a delimitare il campo di applicazione del Capo VI del Testo Unico Edilizia, dedicato al rendimento energetico in edilizia. La norma chiarisce che le regole sui consumi energetici si applicano a tutti gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e che si estendono anche all’esercizio e alla manutenzione degli impianti esistenti, tramite il rinvio all’art. 129 TUE. È quindi una norma quadro che apre il sistema degli obblighi energetici dettagliati negli articoli successivi e nei decreti attuativi (D.Lgs. 192/2005, D.M. 26 giugno 2015).
L’articolo si applica anche a un capannone industriale?
Sì, perché l’art. 122 TUE non distingue per destinazione d'uso. Per gli edifici industriali, tuttavia, l’art. 123 TUE prevede alcune semplificazioni nei casi di interventi destinati a fonti rinnovabili e razionalizzazione dei consumi, e il D.M. 26 giugno 2015 distingue gli edifici industriali con processi produttivi che comportano elevate dispersioni interne, escludendoli da alcuni requisiti dell’involucro. Resta comunque obbligatoria la relazione tecnica energetica ex art. 125 TUE e il rispetto dei requisiti minimi sui componenti rifatti.
Cosa cambia per gli interventi sull’esistente?
Cambia che gli obblighi prestazionali sono graduati in funzione dell’incisività dell’intervento, secondo la classificazione dell’art. 3 TUE. La manutenzione ordinaria di norma non attiva nuovi requisiti energetici; la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione di secondo livello impongono requisiti sui componenti rifatti; la ristrutturazione importante di primo livello e la demolizione-ricostruzione comportano requisiti integrali sull’edificio nel suo complesso, con obbligo di rispetto degli standard NZEB se si tratta di ricostruzione integrale.
Cosa rischio se ignoro la disciplina energetica?
I rischi sono molteplici. Sul piano amministrativo, l’art. 132 TUE prevede sanzioni pecuniarie significative per l’omesso deposito della relazione tecnica e per le difformità rispetto al progetto. Sul piano contrattuale, la mancanza dell’APE in compravendita o locazione comporta sanzioni amministrative ex art. 15 D.Lgs. 192/2005. Sul piano civile, l’acquirente o il conduttore può chiedere il risarcimento del danno (art. 134 TUE). In caso di accesso a detrazioni fiscali (ecobonus, superbonus), la non conformità ai requisiti minimi comporta la decadenza dal beneficio.
Quali norme integrano oggi l’art. 122 TUE?
Il quadro tecnico è oggi dettato dal D.Lgs. 192/2005 (recepimento direttive EPBD), dal D.Lgs. 28/2011 sull’obbligo di fonti rinnovabili negli edifici nuovi e nelle ristrutturazioni rilevanti, dal D.M. 26 giugno 2015 sui requisiti minimi e sulle linee guida APE, dal D.P.R. 74/2013 su esercizio e manutenzione degli impianti termici e dal D.Lgs. 102/2014 sull’efficienza energetica. La direttiva (UE) 2024/1275 (EPBD IV), in corso di recepimento, ridefinirà gradualmente i requisiti in chiave di decarbonizzazione al 2050.