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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 62 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Agevolazioni

In vigore dal 01/01/1991

1. Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge.

In sintesi

  • L’art. 62 e una clausola di salvezza: lascia ferme le agevolazioni in materia di successioni e donazioni previste da disposizioni di legge diverse dal TU.
  • La clausola assicura il coordinamento sistematico con regimi agevolativi speciali, settoriali o introdotti da leggi successive al 1990.
  • Tra le agevolazioni «esterne» piu rilevanti: l’esenzione per trasferimenti di aziende e partecipazioni di controllo a discendenti e coniuge ex art. 3, comma 4-ter (introdotto dalla L. 296/2006).
  • Vi rientrano anche le agevolazioni per ONLUS e enti del Terzo settore (art. 82 D.Lgs. 117/2017) e per i fondi rustici in territori montani (DPR 601/1973).
  • La clausola e stata mantenuta inalterata dalle riforme 2024-2025 a garanzia della continuita dei regimi di favore.

L’art. 62 del D.Lgs. 346/1990 e una norma di sole 19 parole, ma di portata sistematica considerevole: «Restano ferme le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge». Si tratta di una clausola generale di salvezza, collocata nel Titolo IV delle disposizioni transitorie e finali, con la quale il legislatore del 1990 ha voluto evitare che la nuova disciplina organica dell’imposta sulle successioni e donazioni travolgesse o sostituisse tacitamente i regimi agevolativi gia operanti in altre fonti normative. La stessa clausola continua a operare oggi come «raccordo» con le agevolazioni introdotte dopo il 1990 e con quelle inserite nello stesso TU dalle riforme successive.

La logica della clausola

La disposizione e simmetrica all’art. 56, comma 4 del medesimo TU che, sul versante delle donazioni, salvaguarda le agevolazioni e le esenzioni previste «in altre disposizioni di legge». L’art. 62 estende lo stesso principio anche alle successioni e a tutte le altre fattispecie disciplinate dal TU. La sua funzione e duplice: in senso retrospettivo, conservare in vita le agevolazioni preesistenti al 1990; in senso prospettico, evitare conflitti interpretativi con le agevolazioni introdotte successivamente da leggi speciali, di settore o di sostegno (es. terzo settore, sociale, agricolo, immobiliare). Il principio e quello dell’integrazione, non della sostituzione: il TU disciplina il regime ordinario, le leggi speciali (ad esempio art. 3, comma 4-ter inserito nello stesso TU dalla L. 296/2006) introducono regimi di favore che convivono con esso.

Le principali agevolazioni «esterne»

Le agevolazioni piu rilevanti che operano per effetto della clausola di salvezza dell’art. 62 sono: (a) l’esenzione per i trasferimenti di aziende, rami d'azienda e partecipazioni di controllo a favore di discendenti e coniuge ex art. 3, comma 4-ter del TU (inserito dalla L. 296/2006 e modificato dal D.Lgs. 139/2024 per estensione esplicita ai trasferimenti tramite patti di famiglia), subordinata al mantenimento per cinque anni; (b) le agevolazioni in materia di Terzo settore previste dall’art. 82 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore), che esenta dall’imposta di successione e donazione i trasferimenti a favore di enti del terzo settore non commerciali; (c) le agevolazioni per i fondi rustici e i terreni montani ex DPR 601/1973 e L. 97/1994; (d) le agevolazioni per i beni culturali sottoposti a tutela, che si combinano con l’art. 59 del TU; (e) le esenzioni per titoli del debito pubblico ex art. 12, lett. h)-i) del TU.

Il rapporto con la riforma 2024-2025

La riforma del D.Lgs. 139/2024 ha lasciato intatto l’art. 62, confermandone la valenza di clausola di chiusura. La novita di sistema portata dalla riforma e la stessa modifica dell’art. 3, comma 4-ter, che ora include espressamente i patti di famiglia ex artt. 768-bis ss. c.c. tra le ipotesi di trasferimento esente. Questa modifica «interna» al TU non incide sulla portata dell’art. 62, che continua a operare per tutte le agevolazioni di matrice esterna al TU stesso. La circolare AE n. 3/E del 16 aprile 2025 ha confermato la perdurante operativita delle agevolazioni di settore richiamate dall’art. 62.

Esempio operativo: trasferimento di partecipazioni in SRL familiare

Tizio detiene il 100% delle partecipazioni di Alfa SRL, societa di famiglia che esercita attivita d'impresa. Tizio dona al figlio Caio l’intera partecipazione, valore 5 milioni di euro. Senza agevolazioni, l’imposta di donazione sarebbe del 4% sulla parte eccedente la franchigia di un milione: imposta proporzionale di 160.000 euro. Per effetto dell’art. 3, comma 4-ter (richiamato dalla clausola di salvezza dell’art. 62), il trasferimento e integralmente esente da imposta di donazione, a condizione che Caio si impegni a proseguire l’esercizio dell’attivita o a mantenere il controllo della societa per almeno cinque anni dalla data del trasferimento. L’esenzione opera previa dichiarazione resa nell’atto di donazione. In caso di mancato rispetto del vincolo quinquennale, decade l’agevolazione con recupero dell’imposta, sanzioni del 30% e interessi.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n. 3/E del 16.04.2025

Illustra le novita del D.Lgs. 139/2024 in materia di successioni e donazioni e conferma la perdurante operativita delle agevolazioni speciali richiamate dalla clausola di salvezza dell’art. 62, con particolare attenzione all’esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni di controllo ex art. 3 comma 4-ter, ora esteso ai patti di famiglia.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

A cosa serve la clausola di salvezza dell’art. 62?

Serve a mantenere ferme le agevolazioni in materia di successioni e donazioni previste da leggi diverse dal TU 346/1990, evitando che la disciplina generale travolga regimi speciali preesistenti o introdotti successivamente. E una norma di coordinamento sistematico.

Quali sono le agevolazioni piu rilevanti che operano grazie all’art. 62?

In primo luogo l’esenzione per trasferimenti di aziende e partecipazioni di controllo a discendenti e coniuge ex art. 3 comma 4-ter del TU, subordinata al mantenimento per 5 anni. Poi le agevolazioni per il Terzo settore (art. 82 D.Lgs. 117/2017), per fondi rustici e terreni montani (DPR 601/1973, L. 97/1994), per beni culturali sottoposti a tutela.

L’esenzione per i trasferimenti d'azienda a discendenti e coniuge e ancora in vigore dopo la riforma 2024?

Si, il D.Lgs. 139/2024 ha confermato e anzi rafforzato l’esenzione ex art. 3 comma 4-ter, includendo espressamente i patti di famiglia ex artt. 768-bis ss. c.c. La circolare AE n. 3/E del 16 aprile 2025 ha illustrato le condizioni operative.

Cosa succede se il beneficiario di un trasferimento agevolato non rispetta il vincolo quinquennale?

Decade dall’agevolazione e l’Agenzia delle Entrate recupera l’imposta dovuta al regime ordinario, con sanzioni del 30% e interessi di mora. Il vincolo quinquennale riguarda la prosecuzione dell’attivita d'impresa o il mantenimento del controllo della societa.

L’art. 62 e stato modificato dalla riforma 2024-2025?

No, l’art. 62 e rimasto formalmente invariato. La sua portata di clausola di salvezza generale continua a operare anche dopo la riforma, garantendo la convivenza tra il regime ordinario del TU e i regimi speciali esterni o introdotti dalle riforme successive.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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