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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 55 D.Lgs. 346/1990 (Imposta Successioni) – Registrazione degli atti di donazione

In vigore dal 01/01/1991

1. Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del testo unico sull’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, concernenti gli atti da registrare in termine fisso. 1 bis. Sono soggetti a registrazione in termine fisso anche gli atti aventi a oggetto donazioni, dirette o indirette, nonchè gli atti di istituzione e di dotazione dei trust formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. (1) 2. Gli atti che hanno per oggetto trasferimenti di cui all’art. 3 sono registrati gratuitamente, salvo il disposto del comma 3 dello stesso articolo. Note: (1) Comma sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. vv), DLgs. 18.9.2024 n. 139, pubblicato in G.U. 2.10.2024 n. 231. Ai sensi del successivo art. 9, comma 3, la presente disposizione ha effetto a partire dall’1.1.2025 e si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data. Testo precedente: “Sono soggetti a registrazione in termine fisso an- che gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato. Dall’imposta sulle donazioni determinata a norma del presente titolo si detraggono le imposte pagate all’estero in dipendenza della stessa donazione ed in relazione ai beni ivi esistenti, salva l’applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.“. In precedenza, il comma era stato inserito dall’art. 69, comma 1, L. 21.11.2000 n. 342, pubblicata in G.U. 25.11.2000 n. 276, S.O. 194.

In sintesi

  • Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le regole del TU imposta di registro (D.P.R. 131/1986), nella categoria degli atti da registrare in termine fisso (entro 30 giorni dalla stipula per le donazioni ricevute da notaio italiano).
  • Il comma 1-bis estende la registrazione in termine fisso anche alle donazioni dirette e indirette, nonché agli atti di istituzione e dotazione di trust formati all’estero a favore di beneficiari residenti in Italia (D.Lgs. 139/2024).
  • La novella del 2024 ha chiarito l’inclusione esplicita dei trust esteri con beneficiari residenti, recependo la giurisprudenza di legittimità che applica l’imposta «in uscita» (Cass. SU 21614/2016 e successive).
  • Gli atti che hanno per oggetto i trasferimenti gratuiti a favore di enti del comma 2 dell’art. 3 (Stato, enti pubblici territoriali, ONLUS, ETS) sono registrati gratuitamente, salvo il comma 3 dello stesso art. 3.
  • Il termine fisso comporta che la responsabilità della registrazione e del versamento dell’imposta spetta in via principale al notaio italiano (responsabilità solidale ex art. 57 D.P.R. 131/1986) e, in via sussidiaria, al donatario.
  • Per le donazioni indirette la registrazione spontanea esonera dall’imposta di donazione, salvo l’applicazione dell’art. 56-bis nei casi di emersione da accertamento.

L’art. 55 del D.Lgs. 346/1990 apre il Titolo III del Testo Unico, dedicato all'applicazione dell’imposta alle donazioni. È la norma «di ingresso» della disciplina degli atti gratuiti: stabilisce quando un atto di donazione deve essere portato a conoscenza dell’amministrazione finanziaria e con quali modalità procedurali. Il meccanismo si fonda sul rinvio alle regole del TU imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131), in particolare alla categoria degli atti da registrare in termine fisso.

Il comma 1-bis è stato sostituito dal D.Lgs. 18 settembre 2024 n. 139, con effetto per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire dall'1.1.2025. La riformulazione estende espressamente l’obbligo di registrazione in termine fisso a tre tipologie di atti: donazioni dirette, donazioni indirette (cd. liberalità indirette ex art. 56-bis), atti di istituzione e dotazione di trust formati all’estero con beneficiari residenti in Italia.

Il rinvio al TU imposta di registro

L’art. 55 non «inventa» una propria disciplina della registrazione: rinvia alle regole degli atti da registrare in termine fisso ex artt. 5 e ss. D.P.R. 131/1986. Per gli atti di donazione formati con atto pubblico (la quasi totalità: gli atti di donazione richiedono la forma solenne ex art. 782 c.c., a pena di nullità) il termine fisso è di 30 giorni dalla stipula, e l’obbligo grava sul notaio rogante ex art. 10 D.P.R. 131/1986. Il notaio è responsabile solidale per il pagamento dell’imposta ex art. 57 D.P.R. 131/1986: ecco perché in pratica trattiene dal donante l’importo necessario a copertura.

Per gli atti di donazione formati all’estero da notaio straniero (rari ma non infrequenti: donazioni da italiani residenti all’estero a favore di parenti in Italia), il termine fisso decorre dal momento in cui l’atto è prodotto in Italia per essere usato come titolo (art. 5 e 11 D.P.R. 131/1986). L’obbligo di registrazione e pagamento ricade in via principale sul donatario.

Il comma 1-bis riformato: donazioni dirette, indirette e trust esteri

La riformulazione del 2024 ha sciolto tre profili interpretativi che alimentavano contenzioso. Primo: l’inclusione esplicita delle donazioni indirette (art. 56-bis) tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso quando documentate in atto formale all’estero. Si pensi alla casistica del padre residente in Italia che riceve dal figlio residente in Svizzera un trasferimento di denaro o di partecipazioni mediante scrittura formalizzata da pubblico ufficiale svizzero: l’atto va portato a registrazione in Italia in termine fisso, con conseguente determinazione dell’imposta secondo le regole degli artt. 56 ss.

Secondo: l’esplicita inclusione degli atti di istituzione e dotazione di trust formati all’estero con beneficiari residenti. La modifica recepisce a livello normativo l’orientamento espresso dalla Circolare AE n. 34/E del 20.10.2022, che ha definitivamente abbandonato la tesi della tassazione «in entrata» del conferimento al trust, allineandosi alla giurisprudenza di legittimità (Cass. SU 21614/2016 e numerose conformi). Si tassa al momento dell’attribuzione patrimoniale ai beneficiari, ma l’atto istitutivo va comunque registrato in termine fisso per consentire la tracciabilità ai fini dei controlli.

Terzo: il previgente comma 1-bis prevedeva anche una detrazione per le imposte pagate all’estero: questa previsione è stata spostata nell’art. 56, comma 5, riformato dallo stesso D.Lgs. 139/2024. Si tratta di una scelta sistematica: la registrazione (art. 55) è separata dalla determinazione dell’imposta e dalle detrazioni (art. 56).

La registrazione gratuita ex comma 2

Il comma 2 dell’art. 55 riconosce la registrazione gratuita agli atti che hanno per oggetto i trasferimenti di cui all’art. 3 (Stato, regioni, enti locali, ONLUS, fondazioni e associazioni con finalità di pubblica utilità, ETS dopo l’attuazione del CTS). La gratuità non è un privilegio assoluto: si applica solo se l’ente destinatario rientra effettivamente nel perimetro dell’art. 3 e se non opera la riserva del comma 3 dello stesso art. 3 (atti di donazione con condizione o oneri che fanno perdere la qualifica).

Esempio: Tizia dona alla propria parrocchia (ente ecclesiastico riconosciuto ex L. 222/1985) un immobile da €300.000. L’atto è soggetto a registrazione, ma in via gratuita ex art. 55, comma 2, in combinato con l’art. 3, comma 1, lett. f). Il notaio rogante non versa imposta di donazione; resta dovuto solo il bollo (€16 per ogni 4 facciate, salvo esenzioni specifiche).

Esempi pratici operativi

Caso 1, Donazione tipica notarile. Caio dona alla figlia Caia un appartamento del valore di €400.000 con atto del notaio Sempronio. Il notaio registra l’atto entro 30 giorni, applicando l’imposta di donazione (4% sulla quota eccedente la franchigia di €1.000.000: in questo caso zero, imposta solo in misura fissa ex art. 41 D.P.R. 131/1986: €200) più ipotecaria e catastale. La responsabilità solidale del notaio (art. 57 D.P.R. 131/1986) assicura il pagamento.

Caso 2, Donazione indiretta da estero. Mevio, residente in Italia, riceve dal padre residente in Svizzera un bonifico di €500.000 «a titolo gratuito» tramite atto formalizzato presso notaio svizzero. L’atto deve essere portato a registrazione in Italia in termine fisso (30 giorni dal momento in cui l’atto è prodotto in Italia ex art. 5 D.P.R. 131/1986). Imposta di donazione: 4% sulla quota eccedente la franchigia €1.000.000 (in questo caso zero, perché siamo sotto), oltre imposte minori. La novella del 2024 ha reso esplicito quanto si poteva già desumere dal sistema, riducendo lo spazio per omissioni.

Caso 3, Trust estero. Filana, cittadina italiana residente in Italia, è beneficiaria di un trust istituito a Jersey da un parente. L’atto istitutivo va portato a registrazione in Italia entro 30 giorni dalla produzione (art. 55, comma 1-bis, post-2024), ma l’imposta sulle donazioni non scatta al conferimento iniziale: si applica al momento dell’attribuzione patrimoniale a Filana (Circ. AE 34/E/2022; D.Lgs. 139/2024 ha codificato in art. 4-bis).

Errori frequenti

Tra le patologie più ricorrenti: (i) non registrare un atto di donazione formato all’estero, ritenendo erroneamente che la giurisdizione fiscale italiana non si attivi: la novella del 2024 ha reso esplicita la regola; (ii) applicare la registrazione gratuita ex comma 2 anche a enti che non rientrano nel perimetro stretto dell’art. 3 (es. associazioni che non hanno la qualifica ETS o che non perseguono finalità di pubblica utilità nei termini richiesti); (iii) confondere registrazione (atto giuridico-amministrativo) e tassazione (effettivo prelievo): un atto registrato gratuitamente è comunque «registrato», con tutti gli effetti di certezza e opponibilità ex art. 18 D.P.R. 131/1986; (iv) trascurare il termine di 30 giorni: la tardiva registrazione comporta sanzioni proprie del TU registro (artt. 69 e ss. D.P.R. 131/1986) oltre a quelle eventualmente dovute ex artt. 50-51 D.Lgs. 346/1990; (v) dimenticare l’indicazione delle donazioni anteriori ex art. 57 nell’atto attuale: l’omissione comporta sanzione specifica (art. 57, comma 2).

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n. 3/E del 16.04.2025

Illustra le principali novità del D.Lgs. 139/2024 in materia di imposta sulle successioni e donazioni, incluse le modifiche all’art. 55 (registrazione degli atti di donazione, estensione esplicita a donazioni indirette e trust esteri con beneficiari residenti). Documento centrale per la lettura aggiornata dell’art. 55 e per il coordinamento con la disciplina della registrazione del D.P.R. 131/1986.

Leggi il documento su def.finanze.it

Circolare n. 34/E del 20.10.2022

Disciplina fiscale dei trust ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sulle successioni e donazioni. L’Agenzia recepisce l’orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass. SU 21614/2016 e successive conformi): l’imposta sulle donazioni si applica al momento dell’attribuzione patrimoniale al beneficiario (cd. tassazione «in uscita»), non al momento del conferimento iniziale nel trust. L’atto istitutivo resta soggetto a registrazione in termine fisso.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Circolare n. 3/E del 22.01.2008

Circolare di riferimento sull’imposta sulle successioni e donazioni reintrodotta dal DL 262/2006, con illustrazione della disciplina della registrazione degli atti di donazione, dei termini, dei soggetti obbligati e delle aliquote per parentela. Punto di partenza interpretativo per la prassi successiva, integrato dalle circolari 29/E/2023 e 3/E/2025.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Entro quanto va registrato un atto di donazione?

Gli atti di donazione formati con atto pubblico in Italia (forma obbligatoria ex art. 782 c.c.) vanno registrati in termine fisso, ossia entro 30 giorni dalla stipula ex artt. 5 e ss. D.P.R. 131/1986. L’obbligo grava in via principale sul notaio rogante, responsabile solidale del pagamento dell’imposta (art. 57 D.P.R. 131/1986). Per gli atti formati all’estero il termine decorre dal momento in cui sono prodotti in Italia per essere usati come titolo.

Le donazioni indirette devono essere registrate?

Dipende. Se l’atto è formato all’estero (donazione indiretta documentata da scrittura di notaio straniero), il D.Lgs. 139/2024 ha reso esplicito l’obbligo di registrazione in termine fisso quando il beneficiario è residente in Italia. Le donazioni indirette puramente informali (es. pagamento di un debito altrui, intestazione fiduciaria) non sono soggette a registrazione spontanea, ma possono emergere in sede di accertamento ex art. 56-bis D.Lgs. 346/1990.

Un trust estero con beneficiari italiani va registrato?

Sì. Il comma 1-bis dell’art. 55, riformato dal D.Lgs. 139/2024, include espressamente nella registrazione in termine fisso «gli atti di istituzione e di dotazione dei trust formati all’estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato». L’imposta sulle donazioni non si applica però al momento dell’istituzione: si applica «in uscita», al momento dell’attribuzione patrimoniale al beneficiario, in coerenza con la Circolare AE 34/E/2022 e con la giurisprudenza di legittimità (Cass. SU 21614/2016).

Le donazioni a favore di ONLUS o enti pubblici sono soggette a imposta?

No, sono registrate gratuitamente ex art. 55, comma 2, in combinato con l’art. 3 D.Lgs. 346/1990. Rientrano in questa esenzione le donazioni a favore di Stato, regioni, enti locali, fondazioni e associazioni con finalità di pubblica utilità (oggi prevalentemente ETS ex D.Lgs. 117/2017), enti ecclesiastici riconosciuti ex L. 222/1985. La gratuità non opera se ricorrono le ipotesi del comma 3 dell’art. 3 (oneri che alterano la finalità).

Chi paga l’imposta di donazione: il donante o il donatario?

Il donatario è il soggetto passivo dell’imposta (art. 5 D.Lgs. 346/1990). Tuttavia, nella prassi notarile, il notaio rogante, responsabile solidale ex art. 57 D.P.R. 131/1986, chiede al donante o al donatario il versamento prima della registrazione, e ne assicura il pagamento al fisco. La responsabilità solidale del notaio non muta il quadro del soggetto passivo, ma facilita la riscossione del tributo.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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